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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.6.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Antonino Ripa, per gli opponenti – il quale ha concluso insistendo “su quanto dedotto ed eccepito nella opposizione al precetto” – nonché dagli Avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, per l'opposta precettante – i quali hanno concluso riportandosi “a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa” – visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1093/2023 R.G.
VERTENTE TRA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(cod. fisc.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Ripa, giusta procura in atti.
OPPONENTI contro
(cod. fisc.: con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, per il tramite della procuratrice speciale in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto
Calabresi ed Elisa Gaboardi, giusta procura in atti.
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Gli attori meglio generalizzati in intestazione hanno trascinato in giudizio al fine di ottenere - previa Controparte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 615, co. I, c.p.c. -
l'accoglimento dell'opposizione al precetto notificato in data
11.8.2023 dalla società opposta per il “pagamento di €
87.390,92, oltre interessi e spese”.
Sulla base delle premesse relative: a) alla sottoscrizione in data
7.4.2005 con la (oggi Controparte_3
, n.q. di parte Controparte_3 Parte_1
mutuataria e , n.q. di parte mutuataria e Parte_2
datrice d'ipoteca volontaria - di un mutuo ipotecario (atto in
Notar – Rep. 68135, Racc. 9842) per l'importo di Persona_1
€ 100.000,00, “comprensivo di interessi e capitale”, garantito da iscrizione ipotecaria trascritta presso la Conservatoria dei
RR.II. di Messina in data 11.4.2005 (RG 12733 RP 4096) per l'importo di € 200.000,00; b) all'inesattezza della somma pag. 2/13 precettata dall'istituto di credito di € 86.287,16 e non già di €
69.039,30, in quanto frutto di “interessi usurai e anatocistici”, gli attori, quindi, hanno concluso chiedendo: a)
“preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'atto di precetto esistendone i presupposti di fatto e di diritto per le causali esposte in narrativa, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;b) “conseguentemente ritenere e dichiarare non dovuto
l'importo precettato, dichiarando non dovute le somme richieste, in quanto il titolo per cui si procede indica una somma non dovuta e quindi non è attinente ai rapporti bancari intercorsi con l'Istituto di Credito, avendo le parti concordato modalità e tempi di pagamento diversi”; c) “in ogni caso, annullare, revocare o con qualsiasi altra statuizione rendere inefficace l'atto di precetto impugnato dichiarando non dovute, al momento, da parte degli istanti, le somme richieste, avendo convenuto le parti modalità di pagamento diverse, per le ragioni esposte in narrativa”, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 15.5.2024 si è costituita
[...]
. di cessionaria dei crediti vantati ab origine CP_4
da e, in seguito, ceduti a con Controparte_3 Controparte_5
contratto stipulato in data 11.10.2019 e, poi, ceduti a
[...]
con contratto stipulato in data 28.9.2021 – CP_1
pag. 3/13 chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché ribadendo l'ammontare del credito vantato in misura pari a euro 86.799,98
(i.e. somma corrispondente a quella precettata a titolo di capitale e interessi) come attestato e certificato dall'estratto conto ex art. 50 TUB.
La causa – istruita documentalmente - viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ Richiamando, anche in questa sede, le ragioni poste alla base dell'ordinanza del 1.10.2024 – con cui la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza attività istruttoria ulteriore alle produzioni documentali e senza concessione dell'inibitoria richiesta nel libello introduttivo –
l'opposizione, alla luce del complessivo corredo assertivo e documentale acquisito, non è idonea a pervenire ad esiti di accoglibilità.
In particolare – meglio specificando le argomentazioni di cui alla citata ordinanza – il nucleo centrale dell'opposizione ruota attorno alla dedotta nullità del precetto per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità della somma precettata e per inesatteza della somma precetta.
Al riguardo, secondo l'esegesi dell'esposizione cristallizzata in citazione, non oggetto di ulteriori integrazioni nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., gli opponenti lamentano: a) la presenza di usura oggettiva e soggettiva: “ il contratto di mutuo risulta inficiato da un tasso usuraio essendo gli interessi applicati, unitamente ai tassi di aggiornamento ed ai tassi di mora, notevolmente superiori al tasso soglia dell'usura” e, altresì, che “Nel nostro caso è di tutta evidenza che la sproporzione fra interessi e
pag. 4/13 prestazione di denaro, nonché la condizione di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il soggetto passivo, determinano con certezza che nel caso specifico siamo in presenza di un mutuo che supera abbondantemente i limiti previsti dalla legge 108/96”; b) l'inesattezza delle somme richieste con l'atto di precetto non veritiere, in quanto riportano una capitale da restituire pari a €.86.287,16., notevolmente superiore a quello indicato nell'estratto conto del 07.10.2018 dalla banca _3
(originaria titolare del credito cedente) riportava un saldo debitore pari a
€.69.039,30.
Ora, poiché la causa poetendi dell'intimazione di pagamento portata dal precetto è costituita da contratto di mutuo fondiario – cui sono allegate le condizioni economiche contenute nel documento di sintesi e le condizioni generali (cfr. doc. n. 5 fascicolo opposta) – vengono in rilevo le norme generali in tema di responsabilità ex contractu.
Al creditore che domanda in giudizio l'adempimento – come nel caso in cui con la notifica del precetto, atto stragiudiziale, minacci l'esecuzione forzata in base al titolo esecutivo (mutuo in forma notarile pubblica) sotteso al precetto stesso – basta, infatti, allegare e provare il titolo e l'inadempimento del debitore.
Quest'ultimo, per paralizzare l'efficacia esecutiva del titolo che incorpora la pretesa di natura negoziale – tale perché nascente da contratto tipico oneroso e sinallagmatico- ha l'onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Tali fatti, in particolare, assumono, nel procedimento ex art. 615 co. I c.p.c., la veste di motivi di opposizione al precetto al cui interno sono, infatti, deducibili le eccezioni tese a dimostrare l'avvenuto adempimento o altra pag. 5/13 causa estintiva/modificativa della obbligazioni (i.e. novazione, transazione). Trattandosi di titolo di formazione non giudiziale, dunque, sono eccepibili cause di nullità del titolo.
Tra queste, appunto, la nullità delle clausole applicate al rapporto quali, tipicamente, quelle relative alla previsione di interessi anatocistici o usurani.
Nella specie, premesso che dalla consultazione della documentazione in atti emerge evidenza di intimazione basata su titolo esecutivo formalmente valido, dotato dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c. – trattandosi, come anticipato, di mutuo fondiario in forma notarile pubblica, il cui art. 1
(oggetto del contratto) disciplina il rapporto prevedendo la dazione della somma mutuata (euro 100.000,00) quietanzata, da cui sono detratte le spese correlate all'erogazione a titoli di spese di istruttoria, spese assicurazione incendio e scoppio, spese incasso rata e imposta sostitutiva e a cui è, comunque, allegato il documento di sintesi riepilogativo (cfr. doc. n. 5 fascicolo opposta) – nonché posta la carenza di contestazione in ordine al dato dell'inadempimento/mancato pagamento delle rate del rimborso rateale – oltreché di deduzione e prova documentale relativa al raggiungimento di accordo transarrivo atto a rilevare quale ipotetico fatto modificativo (cfr. ordinanza del 1.10.2024) - inidonee a scalfire la validità del precetto sono le censure di nullità basate sulla prospettazione di convenzione di interessi oltre soglia usura.
In particolare, ove gli opponenti intendano denunciare la presenza di usura oggettiva originaria, già dalla prospettazione dell'eccezione di nullità si riscontra una genericità espositiva – desumibile dal rilievo per cui l'eccezione è dedotta per lo più attraverso la trascrizione di stralci di parti pag. 6/13 motive di sentenze della corte di legittimità (tra cui Corte di Cassazione n.
350 del 9 gennaio 2013 addotta a sostegno di tesi, priva di cittadinanza giuridica, basata sulla necessità di sommatoria tesi tassi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del TEG da rapportare ai tassi soglia oggetto di rilevazione trimestrale) - non sanata nemmeno con l'ausilio di una perizia di parte meglio esplicativa del fenomeno denunciato, sotto il profilo del tasso applicato previsto e del tasso soglia al tempo della stipulazione del mutuo.
Dagli atti di causa, inoltre, non consta deposito della prima memoria integrativa a precisazione, in risposta alle difese della opposta.
Sicché, al cospetto di specifica ricostruzione – operata dalla opposta nella memoria responsiva – del rapporto tra il tasso soglia fissato per i mutui ipotecari a tasso variabile (quale quello concesso da Controparte_3
oggi pari al 5,790 %,per il II
[...] Controparte_3
Part trimestre 2005 e l' pari al 4,166%, riportato nel contratto, alla genericità espositiva può giustapporsi l'ulteriore criterio di giudizio basato sul principio generale di cui all'art. 115 c.p.c.
Il raffronto documentale tra il tasso effettivo pattuito (ISC) pari al 4,16% e il tasso soglia ottenuto aumentando della metà il tasso previsto nel decreto ministeriale entrato in vigore il 1.4.2005 – applicabile al titolo esecutivo sotteso al precetto opposto, stante la data (7.4.2005) di stipulazione del mutuo fondiario – pari, per il mutuo variabile, al 3,87%, conduce al medesimo risultato prospettato dalla opposta.
Né, del resto, idoneo a pervenire ad esiti differenti – in punto di nullità della clausola di cui all'art. 3 del mutuo, recante disciplina del tasso di interesse convenzionale - è il richiamo alla tesi della sommatoria dei tassi pag. 7/13 (così posta dagli opponenti: “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre fare riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori, che vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi”).
Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, infatti, attendono ad una funzione ontologicamente diversa che non consente la equiparazione di grandezze tra loro eterogenee.
Mentre gli interessi corrispettivi costituiscono la controprestazione dovuta nel mutuo feneratizio dal mutuatario, a compensazione della obbligazione di rimborso normalmente rateale che accompagna la fase esecutiva del rapporto, viceversa, gli interessi moratori – applicabili fino allo scioglimento del rapporto sull'intera rata formata da capitale in rimborso e interessi corrispettivi (giacché solo per il momento successivo allo scioglimento del vincolo, venendo meno il rimborso rateale, è dovuta la restituzione dell'intero capitale residuo, maggiorato degli interessi moratori proprio per il ritardo e l'inadempimento – costituiscono una forma di liquidazione forfettaria del danno che entrano in gioco solo in ipotesi di alterazione patologica del sinallagma contrattuale.
Sicché – senza diconoscere cittadinanza alla assoggettabilità alla verifica di rispetto delle soglie usurane anche per gli interessi moratori (doglianza, questa, non prospettata dagli opponenti, quantomeno in termini chiari e univoci, ma, comunque, infondata per via del fatto che pure avendo allegato espressamente l'interruzione volontaria dei pagamenti, gli stessi non hanno dedotto né documentato in quali rate soggette a ritardo/inadempimento prima della risoluzione si sarebbe verificata, poi,
pag. 8/13 l'applicazione di interessi di mora ex sé usurani)- infondata è l'eccezione di nullità per usura oggettiva e originaria.
Quanto, poi, all'usura soggettiva – premesso, con riferimento all'usura sopravvenuta, che non è desumibile l'intenzione degli opponenti di sollevare una eccezione di tal fatta;
né, comunque, gli stessi, hanno dedotto
– anche tramite CTP – in quali periodi e con riferimento a quali tassi avvicendatisi si sarebbe verificato il fenomeno dell'usura sopravvenuta – la stessa si fonda, i generale, su due presupposti.
Vale a dire, la sproporzione degli interessi pattuiti e la situazione di difficoltà economica del mutuatario.
Sicché, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c., su colui che afferma la natura usuraria degli interessi incombe la prova della sproporzione degli interessi convenuti - con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari - nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede - senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014,
n.19282).
Nella specie, già dal corredo assertivo cristallizzato in citazione, non v'è evidenza di prova dello stato di difficoltà economica dei debitori opponenti, non essendo, le produzioni documentali accluse al fascicolo attoreo, in pag. 9/13 grado di disvelare la complessiva situazione patrimoniale esistente al momento della stipula del contratto di mutuo.
Non risultano, tra le altre, prodotti nemmeno estratti del c/c intestato agli opponenti – da cui in tesi riscontrare l'entità delle passività reddituali/copiosità delle uscite – né, comunque, una prospettazione della situazione patrimoniale complessiva.
Dalla esposizione in fatto, del resto, l'attività assertiva degli opponenti è limitata a prospettare la “eccessività delle somme pagate per un mutuo ipotecario prima casa” a sostegno della richiesta di rinegoziazione del debito – avvenuta nell'agost 2023 – senza, invero, nulla descriver circa le condizioni al tempo della erogazione del prestito.
Di qui, pertanto, il rigetto anche della tesi – ove estrapolabile dal tenore del libello introduttivo – della usura soggettiva.
Ancora, infondata, è la dedotta nullità de precetto per l'intimazione di interessi anatocistici.
Al riguardo – premessa già la genericità che vulnera la doglianza limitata, piuttosto, ad un riferimento in sede di istanze istruttorie (“accertare se sia stato applicato un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale in difformità a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 ed in caso di esito positivo ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti, determinando l'esatto dare/avere tra le parti”: cfr. punto n. 3) conclusioni atto di citazione) – vale, comunque, in linea generale ricordare, in linea con quanto accennato supra, che ove il rimborso del mutuo avvenga, come nella specie, tramite pagamento di rate con scadenze temporali predefinite (i.e. mensile) e che in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pag. 10/13 può produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento (cfr. clausola ex art. 6 contratt di mutuo) ciò non determina alcun effetto anatocistico illegittimo.
Piuttosto, l'applicazione degli interessi di mora anche sulla quota di interessi della rata insoluta, integra una forma di anatocismo normativamente consentita (cfr. art. 120 co. II lett. b)
T.U.B. lettera sostituita dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n.
18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49. in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale).
Analogo ordine di considerazioni basate sulla regola di giudizio di cui all'art. 115 c.p.c. – così ad un tempo prendendo posizione in ordine al secondo profilo di censura, basato sulla eccepita inesattezza della somma precettata - è destinato a trovare applicazione con riguardo al rilievo per cui, a fronte di specifica produzione dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. – riportante un saldo, alla data del 30.09.2019, pari ad euro 86.799,98 corrispondente all'importo precettato a titolo di capitale e interessi (cfr. doc. n. 8 fascicolo opposta) – non consta attività di contestazione diretta contro le risultanze del medesimo non avendo, parte opponente, depositato la prima memoria integrativa.
Sicché, la sinergia tra carenza di contestazione ed efficacia probatoria indiziaria dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. consente di respingere la tesi diretta a far valere la inesattezza della somma precettata.
In ogni caso – quand'anche rideterminata la somma precettata (ipotesi, comunque, non ricorrente nella fattispecie) -vale ricordare che
«L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per
pag. 11/13 l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito»(cfr., tra le tante,
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2014, n.27032).
L'opposizione, sulla scorta delle considerazioni svolte, va respinta senza che, al cospetto di un quadro di tal fatta, a diverso esito avrebbe condotta una ipotetica CTU.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore derivante dal credito per cui si intima il pagamento, ai parametri minimi, al netto della fase istruttoria, data la natura documentale della stessa
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1093/2023
R.G., così provvede:
DICHIARA infondata l'opposizione a precetto - notificato il 11.08.2023 ad istanza di - proposta da e CP_1 Parte_1 Parte_2
, per le causali spiegate in motivazione;
[...]
CONDANNA gli opponenti soccombenti in solido al pagamento delle
SPESE di lite sostenute dalla opposta che si liquidano in complessivi euro
4.217,00 oltre rimborso generale, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 5.7.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 12/13 pag. 13/13