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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Anna Bellesi Giudice relatrice dott. Nicola Di Plotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5750/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO NESPOLI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via
Freguglia 8
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, così giudicare:
Nel merito:
- attribuire ad nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._2
, il sesso femminile, nonché il prenome di " ";
[...] Per_1
- per l'effetto, disporre e ordinare:
• all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile, sia letto e inteso "sesso femminile" e che, laddove è indicato il nome ", sia letto e inteso Parte_1
" "; Per_1
• che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome " Per_1 ed il nome completo sia pertanto;
Persona_2
• che l'emananda sentenza, in copia autentica, venga trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale di Milano all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente di effettuare i trattamenti medico- chirurgici, anche demolitivi e ricostruttivi, di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili che riterrà opportuni;
- disporre e ordinare l'apposizione dell'annotazione di cui al terzo comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
In via istruttoria:
- Solo ove occorresse, stante l'esaustività della documentazione medica prodotta, disporre CTU volta ad accertare la compiuta identità di genere femminile acquisita dalla parte ricorrente.”
pagina 2 di 9 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025, ha chiesto al Parte_1
tribunale di ordinare la rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile” e con indicazione del nome “ ” in sostituzione del nome ”, e ha chiesto Per_1 Parte_1
inoltre di accertare il proprio diritto a adeguare i propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di essere nata a [...], il
10 giugno 2006, con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, di non essere sposata e di non avere figli e di aver manifestato, fin dall'infanzia, un'espressione tipicamente femminile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita.
In particolare, la stessa evidenzia di aver avviato nell'ottobre 2019, all'età di 13 anni, un percorso psicoterapeutico, avvertendo uno stato di disagio e di sofferenza interiore con difficoltà sempre maggiori a relazionarsi con i pari e a frequentare la scuola, tanto che l'anno scolastico 2020/2021 è andato perso a causa delle reiterate assenze.
Come rilevabile dalla relazione della dott.ssa allegata al ricorso Persona_3
(doc.2), risale alla primavera del 2021 la scelta di rivolgersi al servizio specialistico dell'ospedale Niguarda per avviare un percorso di adeguamento di genere.
Nell'autunno 2021, è stato avviato anche un percorso di sostegno farmacologico. La diagnosi formulata è quella di disforia di genere, alla quale è seguito l'avvio di una terapia ormonale e femminilizzante che permetta alla ricorrente di vivere il ruolo di genere femminile nei contesti sociali, familiari e scolastici con maggiore serenità, fiducia e integrazione. Il sostegno della famiglia è stato fondamentale e non è mai venuto meno.
Da ottobre 2021, su invito della psicoterapeuta, la parte ricorrente è stata presa in carico dalla neuropsichiatra infantile dottoressa che ha evidenziato che Persona_4
pagina 3 di 9 “Questa disforia di genere non appariva come una manifestazione dismorfofobica legata ad un transitorio disagio adolescenziale ma faceva capo ad un disturbo di identità di genere che lo vedeva chiaramente orientato al femminile” (doc.3).
Dopo l'invio a un centro specializzato nei percorsi di transizione di genere per valutare la possibilità di accedere a una idonea cura ormonale, è stata impostata una terapia antidepressiva e ad oggi è stato apprezzato un netto miglioramento del quadro sintomatico.
La parte ricorrente, a partire da marzo 2023, si è affidata all'azienda ospedaliera universitaria di Careggi e alla sua équipe multidisciplinare di professionisti.
La stessa ha acquisito “consapevolezza della propria identità di genere completamente femminile nel 2021” e attualmente assume la terapia ormonale in modo regolare e responsabile, effettuando periodici controlli e visite specialistiche presso il centro di
Careggi, come è stato richiesto dagli specialisti endocrinologi ed esperti in salute mentale di riferimento.
Ritenendo sussistenti tutti gli elementi fondanti per l'accertamento giudiziale del cambio del sesso, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte. Parte_1
2. All'udienza, la parte ricorrente è comparsa personalmente, la difesa ha insistito nelle richieste formulate in ricorso e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere Parte_1
accolte, per le ragioni di seguito precisate.
Dalla perizia psicologica delle dottoresse e Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
dell'Azienda ospedaliera universitaria di Careggi si evince che “A seguito dell'inizio del percorso medico di affermazione di genere, riferisce benessere generale tuttavia Per_1
esprime necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal momento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere femminile. Ciò è, infatti, associato
a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di
nella vita quotidiana. Nello specifico, si sente frenata nel prendere la patente Per_1 Per_1
e richiedere il passaporto a causa della forte disforia per il proprio nome anagrafico e
pagina 4 di 9 il genere sui documenti. Infine, riporta disforia anche per i genitali e per questo desidera procedere con interventi chirurgici di affermazioni di genere” (doc.4).
Secondo quanto ritenuto dai professionisti che hanno seguito la parte ricorrente, la possibilità di proseguire, anche chirurgicamente, con il percorso di affermazione di genere è pertanto indispensabile affinché la stessa possa raggiungere uno stato di benessere psico-fisico che sia non solo funzionale e adattivo, ma pienamente soddisfacente. Sono assenti controindicazioni alla prosecuzione della terapia ormonale e vi sono, anzi, positive ripercussioni rispetto alla percezione di sé di parte ricorrente.
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza del 14 maggio 2025, nella quale la stessa ha espresso il sollievo provato grazie al percorso avviato: “Da piccola mi sono sempre sentita distaccata dalla realtà degli altri miei coetanei, ma non capivo perché; durante la pubertà sono iniziate le difficoltà maggiori;
all'incirca all'età di tredici anni la situazione è peggiorata e mi sono isolata sempre di più; sono riuscita a parlarne con la mia famiglia;
non riuscivo a pensare al mio futuro, non vedevo il mio ruolo, questo è cominciato a cambiare quando ho cominciato a pensare a me stessa come donna;
da qui la mia presa di coscienza e ho capito il perché del mio disagio;
da qui, l'inizio del percorso psicoterapeutico;
continua anche la terapia ormonale;
ora mi sento incredibilmente meglio, mi è sembrato di rinascere;
a livello personale mi sento a mio agio con il mio corpo e con la mia identità e riesco a vedere il mio ruolo nel futuro”.
4. Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso pagina 5 di 9 il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto, alla luce delle risultanze documentali sopra citate e del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto pagina 6 di 9 percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività
e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da Parte_1
maschio a femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Come richiesto dall'attrice, al prenome “ ” Parte_1
va sostituito il prenome “ ”. Per_1
5. Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto all'effettuazione dei trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare ad una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale Parte_1
identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, da garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va poi rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini pagina 7 di 9 della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il Parte_1
compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, la fattispecie concreta al vaglio del tribunale corrisponde alla fattispecie astratta con riferimento alla quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Conseguentemente, quindi, la disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione non è suscettibile di applicazione.
Ne deriva il diritto della parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1
(nome) nato a [...] il [...], nel senso che laddove è Parte_1
scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in “ ” debba invece intendersi scritto e Parte_1
leggersi il prenome ”; Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili;
pagina 8 di 9 4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Anna Bellesi Paola Maria Gandolfi
pagina 9 di 9