TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 61864/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61864 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro della Valle n. 2, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Massimo Segnalini, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Carlo
Segnalini, giusta procura speciale in atti;
- opponente
e
e per essa, quale mandataria elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Roma, Via Salaria n. 213, presso lo studio dell'Avv. Nicola Maione, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- opposta
Conclusioni delle parti
Per la parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O NEL MERITO PROGRESSIVA
1) Accertare e dichiarare – per i motivi esposti al Titolo Secondo, Capo I del presente atto ovvero per difetto della condizione di procedibilità ex art. 5 co. 1 bis del Decreto Legislativo n. 28/2010
– l'improponibilità dell'azione giudiziale proposta dalla società ricorrente nel monitorio
(l'odierna convenuta opposta) adottando ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento al riguardo.
2) Accertare e dichiarare – anche incidenter tantum e per tutte le ragioni esposte al Titolo Secondo, Capo II del presente atto – la nullità della fideiussione prestata dal sig. in Parte_1 data 19 dicembre 2005 (posta a base dell'azione giudiziale della ricorrente nel monitorio ed odierna opposta) nonché dichiarare libero il predetto fideiussore ed odierno opponente dall'obbligazione assunta e, per l'effetto:
2.1) Annullare e/o revocare conseguentemente e comunque dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di ogni effetto giuridico – sempre per i motivi sopra esposti – il decreto ingiuntivo telematico n. 14317/2021 (procedimento iscritto al R.G. n. 40581/2021) indicato in epigrafe e qui formalmente opposto.
3) Accertare e dichiarare – per tutte le ragioni esposte al Titolo Secondo, Capo III del presente atto – la decadenza della controparte opposta dall'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dichiarare libero il predetto fideiussore ed odierno opponente Parte_1 dall'obbligazione assunta e, per l'effetto:
3.1) Annullare e/o revocare conseguentemente e comunque dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di ogni effetto giuridico – sempre per tutti i motivi sopra esposti – il decreto ingiuntivo telematico n. 14317/2021 (procedimento iscritto al R.G. n. 40581/2021) indicato in epigrafe e qui formalmente opposto.
4) Condannare la parte opposta alla ripetizione in favore dell'odierno opponente signor Pt_1
delle somme eventualmente versate dallo stesso opponente in forza – nella assolutamente
[...] denegata e non creduta ipotesi, alla luce delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate e dei ben gravi motivi esposti in contrario ed essendo l'opposizione fondata anche su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. – di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5) Con vittoria – in tutti i casi – di spese e compensi di giudizio, in base alla soccombenza ex art.
91 del codice di rito, oltre le spese generali ex art. 2 della tariffa forense ed oneri fiscali come per legge, con distrazione in favore degli scriventi Difensori antistatari”.
Per la parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità passiva della Controparte_1
[... in relazione alle eccezioni attinenti il rapporto contrattuale sottoscritto tra l'odierno opponente e la cedente e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione in CP_3 quanto le eccezioni sollevate attengono la nullità del contratto sottoscritto con la cedente;
In via preliminare
1. Accertare e dichiarare per quanto sopra esposto che le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria con si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione e per l'effetto rigettare la domanda di improponibilità dell'azione giudiziale proposta come eccepita dall'odierno opponente;
2. atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 14317/2021, reso nel procedimento RG n. 40581/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Nel merito
- Rigettare le domande articolate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 14317/2021, reso nel procedimento RG n. 40581/2021.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del ___________ la , per il tramite della quale mandataria, CP_1 CP_2 chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno opponente per l'importo complessivo di € 300.000,00.
A sostegno della domanda monitoria, l'odierna opposta deduceva:
- di essere creditrice della in virtù di rapporto di conto corrente n. Parte_2
30053419 del 11/11/2005 ed in virtù del rapporto di conto corrente n. 30054421 del
30/11/2005;
- che le summenzionate linee di credito sarebbero state garantite dal , giusta Pt_1 fideiussione rilasciata in data 19/12/2005 fino alla corrispondenza dell'importo di €
2.700.000,00 successivamente aumentata ad € 4.100.000,00;
- alla data del 13/10/2020 l'esposizione debitoria di sarebbe stata Parte_2 pari ad € 1.127.337,64 quale saldo debitore del conto corrente n. 30053419, e pari a €
1.482.200,59 quale saldo debitore del conto corrente n. 30054421;
- a seguito dell'inadempimento la cedente avrebbe comunicato alla Controparte_3
al sig. la revoca dai rapporti in essere;
Parte_2 Parte_1
- la sarebbe stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con Parte_2 sentenza n. 118/2016;
- la ricorrente avrebbe agito in via monitoria nei confronti dell'odierno opponente chiedendo la condanna dello stesso al pagamento del minor importo di € 300.000,00 precisando al contempo di non voler rinunciare al maggior credito comunque vantato;
In data 02/08/2021, il Tribunale Ordinario di Roma, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo telematico n. 14317/2021 (procedimento iscritto al R.G. n. 40581/2021).
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il eccependo: Pt_1
- l'improponibilità dell'azione giudiziale per omesso esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
- la nullità della fideiussione, in quanto l'art. 7 del predetto negozio, prevedendo che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”, sarebbe incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione semplice;
- che, inoltre, la fideiussione sarebbe nulla in quanto perfettamente sovrapponibile al modello uniforme ABI predisposto nel 2002, sanzionato dall'ormai noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con il quale è stata censurata la contrarietà del predetto modello alla normativa antitrust;
- che, nello specifico, lo schema negoziale fideiussorio posto a base dell'azione giudiziale di controparte riporterebbe testualmente le clausole 2 – 6 – 8 del modello medesimo, delle quali è stata rilevata la nullità con il provvedimento sopracitato della Banca
d'Italia;
- che i singoli atti che concretizzano il contenuto dell'intesa anticoncorrenziale sarebbero affetti da nullità per violazione dell'art. 2 della legge antitrust quale norma imperativa;
- che, conseguentemente, tali operazioni presenterebbero un vizio endogeno che ne determinerebbe la validità da un punto di vista costitutivo ai sensi dell'art. 1418 co. 1
c.c.;
- che, anche sotto il profilo dell'illiceità dell'oggetto, i contratti “a valle” ne sarebbero affetti in quanto essi assorbirebbero le statuizioni dell'intesa a monte integrando la fattispecie del contratto nullo ex artt. 1418, co. 2 e 1346 c.c.;
- che tale vizio determinerebbe l'invalidità e l'inefficacia ex tunc della fideiussione in oggetto, non essendo configurabile alcun diritto di credito che abbia la sua fonte giuridica nella stipulazione di un contratto nullo;
- che vi sarebbe stata violazione dell'art. 34, co. 5 del D. Lgs n. 206/2005, in quanto nel caso di specie sarebbe stato necessario che il professionista fornisse prova che le clausole unilateralmente predisposte fossero state oggetto di trattativa individuale, circostanza che nel caso di specie non è affatto intervenuta;
- che, nel caso in cui il contratto non venisse dichiarato nullo, la controparte sarebbe comunque decaduta dall'azione intrapresa nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
L'opposta si costituiva deducendo:
- l'infondatezza della eccepita improponibilità della domanda giudiziale, non trovando applicazione la disciplina sulla mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
- di non essere legittimata passiva rispetto alle eccezioni sollevate dall'opponente, essendo l'opposta mera cessionaria del credito e non anche parte dei rapporti sostanziali sottoscritti tra la debitrice e la cedente il credito;
- che il contratto sottoscritto dai garanti opponenti avrebbe natura giuridica di contratto autonomo di garanzia, anche perché qualificato tale dallo stesso opponente, con conseguente inapplicabilità della sanzione della nullità per violazione dell'art. 2 della legge antitrust;
- che l'eccezione di nullità assoluta avanzata dall'opponente non potrebbe trovare accoglimento in quanto se di nullità si deve discutere dovrebbe valutarsi esclusivamente un'eventuale nullità parziale delle singole clausole eventualmente conformi al modello ABI del 2002;
- che, qualificando il contratto di cui trattasi come autonomo di garanzia e non come fideiussorio, resterebbe ferma la deroga pattizia all'art. 1957 c.c.;
- che, quand'anche il contratto sottoscritto dalle parti venisse qualificato come contratto di fideiussione, dalla semplice lettura del contratto medesimo, all'art. 6 emergerebbe in ogni caso la volontà delle parti di derogare alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c.;
- ne conseguirebbe che nessuna decadenza può applicarsi al caso di specie;
^^^^^
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 15/11/2024. Seguiva la rimessione della causa in decisione con contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
^^^^^ In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo
In via istruttoria non è stato ritenuto opportuno l'espletamento degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
^^^^^
In via pregiudiziale, andando ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in relazione alle eccezioni attinenti al rapporto contrattuale Controparte_1 sottoscritto tra l'odierno opponente e la cedente non appare condivisibile Controparte_3
l'assunto di parte opposta secondo cui le predette eccezioni non sarebbero opponibili alla medesima, siccome mera cessionaria del credito e, come tale, del tutto carente di legittimità passiva nel rapporto controverso.
Al riguardo, si osserva che, con riferimento al caso (come quello di specie) in cui il credito vantato da una Banca formi oggetto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
n. 130 del 1999, la giurisprudenza dominante sostiene che la cessionaria diventi titolare del solo credito, ma non si sostituisca alla cedente nella sua qualità di parte dei contratti bancari stipulati con il debitore ceduto. Questa conclusione, però, non è di ostacolo all'operatività del principio generale, senz'altro applicabile alla fattispecie concreta, secondo cui “a norma dell'art. 1260 e segg. c.c., il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione” e di quello, altrettanto universalmente condiviso, in base al quale “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cedente allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo originario creditore e, pertanto, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibile al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito” (Cass.Civ. 10.01.2001 n. 575, Cass.Civ.
9.07.2014 n.
15610).
Sul punto, infatti, numerosi precedenti giurisprudenziali hanno chiarito che, nulla disponendo in merito la normativa dettata dall'art. 58 commi 2, 3, 4 del TUB (a cui rinvia l'art. 4 co. 1 della
L. n. 130/1999), il regime delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto dev'essere disciplinato alla luce dei principi consolidati elaborati in tema di cessione dei crediti, con la conseguenza che, una volta perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto ha la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del titolo nonché
l'adempimento dell'obbligazione, mentre le eccezioni aventi ad oggetto i fatti estintivi o modificativi del credito sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notifica della cessione comunicata al debitore ceduto. Alla luce delle suddette decisioni, ciò che deve ritenersi preclusa è la possibilità di proporre domande riconvenzionali o di compensazione, rivolgendole, in via d'azione, nei confronti del cessionario, non subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente;
invece, resta ferma la facoltà del debitore ceduto di sollevare, in via di eccezione, contestazioni in ordine al credito (comprese quelle relative al suo titolo costitutivo ed incluse le eventualità nullità dello stesso) laddove sia convenuto in giudizio dal cessionario che agisca per il pagamento.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente, pare opportuno operare le seguenti premesse di carattere generale.
Come è noto, la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 della l.n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI sopra citato potessero assumere caratteri anticoncorrenziali.
Trattasi degli articoli relativi alla c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto, alla clausola di deroga dei termini preisti dall'art. 1957 c.c. e alla clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento n. 55 del 2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI del 2002 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel "fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".
L'anticoncorrenzialità è stata ravvisata nell'attitudine delle clausole in questione, piuttosto che di garantire l'accesso al credito (finalità congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), ad addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Ciò detto, la problematica giuridica da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza di tale
“intesa” rilevante ex art. 2 L. 287/1990 (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale), sui singoli contratti stipulati dagli Istituti di credito con gli utenti (contratti “a valle”).
Lo schema negoziale fideiussorio posto a base dell'azione giudiziale della controparte è stato redatto secondo il modello standard predisposto dall'ABI nel 2002, recependolo e riproducendolo e quindi stipulato in violazione dell'art. 2 della l.n. 287/1990.
Ciò appare di tutta evidenza dalla lettura dei suoi:
Art. 2 ove è appunto specificato: “il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che alla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” (c.d. clausola di “reviviscenza”;
Art. 6 ove viene specificato: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsi,
a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato” (rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.);
Art. 8: “Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (c.d. clausola di “sopravvivenza”).
La formulazione di tali clausole è identica a quella contenuta nello schema ABI, prodotto dall'attore in atti.
Osserva il Tribunale che la Suprema Corte di Cassazione, nel dirimere un contrasto emerso in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alle conseguenze derivanti dal pedissequo recepimento del modello uniforme predisposto dall'ABI, con sentenza n.
41994/2021 resa a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass.
Civ. Sez. U. 41994/2021).
Applicando tale principio al caso di specie, si deve necessariamente addivenire, alla dichiarazione di nullità parziale della fideiussione prestata da parte opponente e, in particolare, di nullità della c.d. clausola di “reviviscenza”, contenuta all'art. 2; della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 6 e della clausola di “sopravvivenza” contenuta all'art. 8.
Ne consegue la piena operatività della disposizione normativa codicistica relativa all'art. 1957
c.c. in virtù della quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
In linea con i principi che precedono, occorre evidenziare che le fideiussioni rilasciate dalla parte opponente ripropongono pedissequamente lo schema anzidetto e, considerato che come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità ciò che comporta la nullità a termini dell'art. 1419 c.c. è la compresenza delle clausole anzidette nei contratti, nella specie sussistente, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione resa dall'opponente. Vieppiù ove si consideri che la garanzia per cui è causa era stata rilasciata nel dicembre del 2005, dunque a pochi mesi di distanza dall'adozione del provvedimento n. 55 emesso dalla Banca
d'Italia nel corso di tale anno.
Per effetto della declaratoria di nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'opponente, nullità che involge altresì la clausola compendiante la deroga all'art. 1957 c.c., va altresì – in accoglimento della eccezione formulata dalla parte opponente – dichiarata la decadenza della banca, essendo a tal riguardo non contestata la non tempestività dell'iniziativa di parte opposta rispetto al termine previsto dalla norma codicistica.
Ed invero, benché la revoca dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalla debitrice principale risalisse al 04/04/2014, risulta dagli atti che il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto e notificato nel corso dell'anno 2021.
Sicchè, in aderenza all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il termine “istanza” contenuto bell'art. 1957 c.c. fa riferimento ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo estranee a tale perimetro le mere iniziative a carattere stragiudiziale, va dichiarata la decadenza della banca ad esigere il pagamento nei confronti del fideiussore attore.
Conclusivamente – in forza del dettato di cui all'art. 1419 c.c. – va dichiarata la nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'opponente, oltrechè, posta la nullità della clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c., la decadenza della banca.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Parte opponente, risultata soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, così provvede:
I. accerta e dichiara la nullità parziale della fideiussione prestata dal sig. in Parte_1 data 19/12/2005
II. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14317/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 02/08/2021;
III. condanna l'opposta alla rifusione, in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 11.000 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 14/02/2025.
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61864 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro della Valle n. 2, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Massimo Segnalini, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Carlo
Segnalini, giusta procura speciale in atti;
- opponente
e
e per essa, quale mandataria elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Roma, Via Salaria n. 213, presso lo studio dell'Avv. Nicola Maione, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- opposta
Conclusioni delle parti
Per la parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O NEL MERITO PROGRESSIVA
1) Accertare e dichiarare – per i motivi esposti al Titolo Secondo, Capo I del presente atto ovvero per difetto della condizione di procedibilità ex art. 5 co. 1 bis del Decreto Legislativo n. 28/2010
– l'improponibilità dell'azione giudiziale proposta dalla società ricorrente nel monitorio
(l'odierna convenuta opposta) adottando ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento al riguardo.
2) Accertare e dichiarare – anche incidenter tantum e per tutte le ragioni esposte al Titolo Secondo, Capo II del presente atto – la nullità della fideiussione prestata dal sig. in Parte_1 data 19 dicembre 2005 (posta a base dell'azione giudiziale della ricorrente nel monitorio ed odierna opposta) nonché dichiarare libero il predetto fideiussore ed odierno opponente dall'obbligazione assunta e, per l'effetto:
2.1) Annullare e/o revocare conseguentemente e comunque dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di ogni effetto giuridico – sempre per i motivi sopra esposti – il decreto ingiuntivo telematico n. 14317/2021 (procedimento iscritto al R.G. n. 40581/2021) indicato in epigrafe e qui formalmente opposto.
3) Accertare e dichiarare – per tutte le ragioni esposte al Titolo Secondo, Capo III del presente atto – la decadenza della controparte opposta dall'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dichiarare libero il predetto fideiussore ed odierno opponente Parte_1 dall'obbligazione assunta e, per l'effetto:
3.1) Annullare e/o revocare conseguentemente e comunque dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di ogni effetto giuridico – sempre per tutti i motivi sopra esposti – il decreto ingiuntivo telematico n. 14317/2021 (procedimento iscritto al R.G. n. 40581/2021) indicato in epigrafe e qui formalmente opposto.
4) Condannare la parte opposta alla ripetizione in favore dell'odierno opponente signor Pt_1
delle somme eventualmente versate dallo stesso opponente in forza – nella assolutamente
[...] denegata e non creduta ipotesi, alla luce delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate e dei ben gravi motivi esposti in contrario ed essendo l'opposizione fondata anche su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. – di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5) Con vittoria – in tutti i casi – di spese e compensi di giudizio, in base alla soccombenza ex art.
91 del codice di rito, oltre le spese generali ex art. 2 della tariffa forense ed oneri fiscali come per legge, con distrazione in favore degli scriventi Difensori antistatari”.
Per la parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità passiva della Controparte_1
[... in relazione alle eccezioni attinenti il rapporto contrattuale sottoscritto tra l'odierno opponente e la cedente e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione in CP_3 quanto le eccezioni sollevate attengono la nullità del contratto sottoscritto con la cedente;
In via preliminare
1. Accertare e dichiarare per quanto sopra esposto che le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria con si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione e per l'effetto rigettare la domanda di improponibilità dell'azione giudiziale proposta come eccepita dall'odierno opponente;
2. atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 14317/2021, reso nel procedimento RG n. 40581/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Nel merito
- Rigettare le domande articolate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 14317/2021, reso nel procedimento RG n. 40581/2021.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del ___________ la , per il tramite della quale mandataria, CP_1 CP_2 chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno opponente per l'importo complessivo di € 300.000,00.
A sostegno della domanda monitoria, l'odierna opposta deduceva:
- di essere creditrice della in virtù di rapporto di conto corrente n. Parte_2
30053419 del 11/11/2005 ed in virtù del rapporto di conto corrente n. 30054421 del
30/11/2005;
- che le summenzionate linee di credito sarebbero state garantite dal , giusta Pt_1 fideiussione rilasciata in data 19/12/2005 fino alla corrispondenza dell'importo di €
2.700.000,00 successivamente aumentata ad € 4.100.000,00;
- alla data del 13/10/2020 l'esposizione debitoria di sarebbe stata Parte_2 pari ad € 1.127.337,64 quale saldo debitore del conto corrente n. 30053419, e pari a €
1.482.200,59 quale saldo debitore del conto corrente n. 30054421;
- a seguito dell'inadempimento la cedente avrebbe comunicato alla Controparte_3
al sig. la revoca dai rapporti in essere;
Parte_2 Parte_1
- la sarebbe stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con Parte_2 sentenza n. 118/2016;
- la ricorrente avrebbe agito in via monitoria nei confronti dell'odierno opponente chiedendo la condanna dello stesso al pagamento del minor importo di € 300.000,00 precisando al contempo di non voler rinunciare al maggior credito comunque vantato;
In data 02/08/2021, il Tribunale Ordinario di Roma, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo telematico n. 14317/2021 (procedimento iscritto al R.G. n. 40581/2021).
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il eccependo: Pt_1
- l'improponibilità dell'azione giudiziale per omesso esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
- la nullità della fideiussione, in quanto l'art. 7 del predetto negozio, prevedendo che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”, sarebbe incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione semplice;
- che, inoltre, la fideiussione sarebbe nulla in quanto perfettamente sovrapponibile al modello uniforme ABI predisposto nel 2002, sanzionato dall'ormai noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con il quale è stata censurata la contrarietà del predetto modello alla normativa antitrust;
- che, nello specifico, lo schema negoziale fideiussorio posto a base dell'azione giudiziale di controparte riporterebbe testualmente le clausole 2 – 6 – 8 del modello medesimo, delle quali è stata rilevata la nullità con il provvedimento sopracitato della Banca
d'Italia;
- che i singoli atti che concretizzano il contenuto dell'intesa anticoncorrenziale sarebbero affetti da nullità per violazione dell'art. 2 della legge antitrust quale norma imperativa;
- che, conseguentemente, tali operazioni presenterebbero un vizio endogeno che ne determinerebbe la validità da un punto di vista costitutivo ai sensi dell'art. 1418 co. 1
c.c.;
- che, anche sotto il profilo dell'illiceità dell'oggetto, i contratti “a valle” ne sarebbero affetti in quanto essi assorbirebbero le statuizioni dell'intesa a monte integrando la fattispecie del contratto nullo ex artt. 1418, co. 2 e 1346 c.c.;
- che tale vizio determinerebbe l'invalidità e l'inefficacia ex tunc della fideiussione in oggetto, non essendo configurabile alcun diritto di credito che abbia la sua fonte giuridica nella stipulazione di un contratto nullo;
- che vi sarebbe stata violazione dell'art. 34, co. 5 del D. Lgs n. 206/2005, in quanto nel caso di specie sarebbe stato necessario che il professionista fornisse prova che le clausole unilateralmente predisposte fossero state oggetto di trattativa individuale, circostanza che nel caso di specie non è affatto intervenuta;
- che, nel caso in cui il contratto non venisse dichiarato nullo, la controparte sarebbe comunque decaduta dall'azione intrapresa nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
L'opposta si costituiva deducendo:
- l'infondatezza della eccepita improponibilità della domanda giudiziale, non trovando applicazione la disciplina sulla mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
- di non essere legittimata passiva rispetto alle eccezioni sollevate dall'opponente, essendo l'opposta mera cessionaria del credito e non anche parte dei rapporti sostanziali sottoscritti tra la debitrice e la cedente il credito;
- che il contratto sottoscritto dai garanti opponenti avrebbe natura giuridica di contratto autonomo di garanzia, anche perché qualificato tale dallo stesso opponente, con conseguente inapplicabilità della sanzione della nullità per violazione dell'art. 2 della legge antitrust;
- che l'eccezione di nullità assoluta avanzata dall'opponente non potrebbe trovare accoglimento in quanto se di nullità si deve discutere dovrebbe valutarsi esclusivamente un'eventuale nullità parziale delle singole clausole eventualmente conformi al modello ABI del 2002;
- che, qualificando il contratto di cui trattasi come autonomo di garanzia e non come fideiussorio, resterebbe ferma la deroga pattizia all'art. 1957 c.c.;
- che, quand'anche il contratto sottoscritto dalle parti venisse qualificato come contratto di fideiussione, dalla semplice lettura del contratto medesimo, all'art. 6 emergerebbe in ogni caso la volontà delle parti di derogare alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c.;
- ne conseguirebbe che nessuna decadenza può applicarsi al caso di specie;
^^^^^
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 15/11/2024. Seguiva la rimessione della causa in decisione con contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
^^^^^ In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo
In via istruttoria non è stato ritenuto opportuno l'espletamento degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
^^^^^
In via pregiudiziale, andando ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in relazione alle eccezioni attinenti al rapporto contrattuale Controparte_1 sottoscritto tra l'odierno opponente e la cedente non appare condivisibile Controparte_3
l'assunto di parte opposta secondo cui le predette eccezioni non sarebbero opponibili alla medesima, siccome mera cessionaria del credito e, come tale, del tutto carente di legittimità passiva nel rapporto controverso.
Al riguardo, si osserva che, con riferimento al caso (come quello di specie) in cui il credito vantato da una Banca formi oggetto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
n. 130 del 1999, la giurisprudenza dominante sostiene che la cessionaria diventi titolare del solo credito, ma non si sostituisca alla cedente nella sua qualità di parte dei contratti bancari stipulati con il debitore ceduto. Questa conclusione, però, non è di ostacolo all'operatività del principio generale, senz'altro applicabile alla fattispecie concreta, secondo cui “a norma dell'art. 1260 e segg. c.c., il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione” e di quello, altrettanto universalmente condiviso, in base al quale “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cedente allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo originario creditore e, pertanto, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibile al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito” (Cass.Civ. 10.01.2001 n. 575, Cass.Civ.
9.07.2014 n.
15610).
Sul punto, infatti, numerosi precedenti giurisprudenziali hanno chiarito che, nulla disponendo in merito la normativa dettata dall'art. 58 commi 2, 3, 4 del TUB (a cui rinvia l'art. 4 co. 1 della
L. n. 130/1999), il regime delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto dev'essere disciplinato alla luce dei principi consolidati elaborati in tema di cessione dei crediti, con la conseguenza che, una volta perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto ha la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del titolo nonché
l'adempimento dell'obbligazione, mentre le eccezioni aventi ad oggetto i fatti estintivi o modificativi del credito sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notifica della cessione comunicata al debitore ceduto. Alla luce delle suddette decisioni, ciò che deve ritenersi preclusa è la possibilità di proporre domande riconvenzionali o di compensazione, rivolgendole, in via d'azione, nei confronti del cessionario, non subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente;
invece, resta ferma la facoltà del debitore ceduto di sollevare, in via di eccezione, contestazioni in ordine al credito (comprese quelle relative al suo titolo costitutivo ed incluse le eventualità nullità dello stesso) laddove sia convenuto in giudizio dal cessionario che agisca per il pagamento.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente, pare opportuno operare le seguenti premesse di carattere generale.
Come è noto, la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 della l.n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI sopra citato potessero assumere caratteri anticoncorrenziali.
Trattasi degli articoli relativi alla c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto, alla clausola di deroga dei termini preisti dall'art. 1957 c.c. e alla clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento n. 55 del 2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI del 2002 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel "fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".
L'anticoncorrenzialità è stata ravvisata nell'attitudine delle clausole in questione, piuttosto che di garantire l'accesso al credito (finalità congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), ad addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Ciò detto, la problematica giuridica da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza di tale
“intesa” rilevante ex art. 2 L. 287/1990 (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale), sui singoli contratti stipulati dagli Istituti di credito con gli utenti (contratti “a valle”).
Lo schema negoziale fideiussorio posto a base dell'azione giudiziale della controparte è stato redatto secondo il modello standard predisposto dall'ABI nel 2002, recependolo e riproducendolo e quindi stipulato in violazione dell'art. 2 della l.n. 287/1990.
Ciò appare di tutta evidenza dalla lettura dei suoi:
Art. 2 ove è appunto specificato: “il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che alla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” (c.d. clausola di “reviviscenza”;
Art. 6 ove viene specificato: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsi,
a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato” (rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.);
Art. 8: “Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (c.d. clausola di “sopravvivenza”).
La formulazione di tali clausole è identica a quella contenuta nello schema ABI, prodotto dall'attore in atti.
Osserva il Tribunale che la Suprema Corte di Cassazione, nel dirimere un contrasto emerso in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alle conseguenze derivanti dal pedissequo recepimento del modello uniforme predisposto dall'ABI, con sentenza n.
41994/2021 resa a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass.
Civ. Sez. U. 41994/2021).
Applicando tale principio al caso di specie, si deve necessariamente addivenire, alla dichiarazione di nullità parziale della fideiussione prestata da parte opponente e, in particolare, di nullità della c.d. clausola di “reviviscenza”, contenuta all'art. 2; della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 6 e della clausola di “sopravvivenza” contenuta all'art. 8.
Ne consegue la piena operatività della disposizione normativa codicistica relativa all'art. 1957
c.c. in virtù della quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
In linea con i principi che precedono, occorre evidenziare che le fideiussioni rilasciate dalla parte opponente ripropongono pedissequamente lo schema anzidetto e, considerato che come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità ciò che comporta la nullità a termini dell'art. 1419 c.c. è la compresenza delle clausole anzidette nei contratti, nella specie sussistente, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione resa dall'opponente. Vieppiù ove si consideri che la garanzia per cui è causa era stata rilasciata nel dicembre del 2005, dunque a pochi mesi di distanza dall'adozione del provvedimento n. 55 emesso dalla Banca
d'Italia nel corso di tale anno.
Per effetto della declaratoria di nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'opponente, nullità che involge altresì la clausola compendiante la deroga all'art. 1957 c.c., va altresì – in accoglimento della eccezione formulata dalla parte opponente – dichiarata la decadenza della banca, essendo a tal riguardo non contestata la non tempestività dell'iniziativa di parte opposta rispetto al termine previsto dalla norma codicistica.
Ed invero, benché la revoca dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalla debitrice principale risalisse al 04/04/2014, risulta dagli atti che il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto e notificato nel corso dell'anno 2021.
Sicchè, in aderenza all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il termine “istanza” contenuto bell'art. 1957 c.c. fa riferimento ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo estranee a tale perimetro le mere iniziative a carattere stragiudiziale, va dichiarata la decadenza della banca ad esigere il pagamento nei confronti del fideiussore attore.
Conclusivamente – in forza del dettato di cui all'art. 1419 c.c. – va dichiarata la nullità parziale della fideiussione rilasciata dall'opponente, oltrechè, posta la nullità della clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c., la decadenza della banca.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Parte opponente, risultata soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, così provvede:
I. accerta e dichiara la nullità parziale della fideiussione prestata dal sig. in Parte_1 data 19/12/2005
II. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14317/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 02/08/2021;
III. condanna l'opposta alla rifusione, in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 11.000 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 14/02/2025.
il Giudice dott. Stefano Iannaccone