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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg14076 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14076 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 09/07/2025 e Parte_1
, premettendo di aver Controparte_1
contratto matrimonio in Napoli il 14/12/2009 e che dalla loro unione nasceva la minore il 04.06.2011, riferendo che Per_1
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.601/2024 dell'08.11.2024 resa nel procedimento RG
14764/2024, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.12.2009 in Napoli;
B) La casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che l'abiterà con Parte_1
la figlia e l'arredo;
C) La figlia minore, vivrà presso la madre Persona_2
Sig.ra in Napoli – quart. Miano – alla Via V. Veneto n. 1; Pt_1
2 D) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale seguendo il piano genitoriale sottoscritto dalle parti e che qui si riporta:
a) PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI
• Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenendo presente le esigenze scolastiche e parascolastiche della minore, avrà facoltà di tenere la figlia con sé ogni week end dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio.
Data la residenza del Sig. ulteriori periodi di visita CP_1
/frequentazione possono essere concordati con preavviso tra i genitori e nel rispetto della volontà della minore e degli impegni di studio, sociali e sportivi. In caso di disaccordo il Sig. terrà con sé la figlia CP_1
almeno due giorni consecutivi a settimana (martedì e mercoledì).
b) VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari.
Il primo novembre, festa di tutti i Santi e 8 dicembre, Immacolata
Concezione, Primo Maggio, Festa del Lavoro, 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
• La minore trascorrerà queste feste ad anni alterni con la madre ed il padre.
Vacanze di Natale
• La figlia trascorrerà il 24 dicembre,1gennaio e 6 gennaio con un genitore, il 25, 31 dicembre e 5 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni.
Pasqua e Pasquetta
3 • La figlia trascorrerà in modo alternato annualmente il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con i genitori
Compleanno della madre
• La figlia trascorrerà l'intero giorno con la madre.
Compleanno del padre
• La figlia trascorrerà l'intero giorno o parte di esso con il padre, sempre in base agli impegni lavorativi dello stesso.
Compleanno della figlia
• La figlia trascorrerà con alternanza annuale il giorno del suo compleanno la mattina/pomeriggio con un genitore e tardo pomeriggio /pernotto con l'altro genitore.
Festa della Mamma e del Papà
• La figlia trascorrerà le festività con i rispettivi genitori.
Vacanze estive
• I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva:
• Se la minore frequenterà campi estivi, i costi e l'impegno saranno pagati da entrambi i genitori nella misura del 50%.
c) PERIODI DI VACANZA
• Nel lasso temporale luglio-settembre la figlia trascorrerà 15 giorni ripartiti in due singole settimane anche non consecutive con il padre da stabilirsi per esigenze lavorative entro e non oltre il 30 maggio dell'anno in corso.
• Il Viaggio fuori dal paese di residenza non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
4 E) In considerazione della situazione patrimoniale delle parti, le stesse stabiliscono che il Sig. corrisponderà alla moglie, Sig.ra CP_1
euro 1.200,00 (euro milleduecento,00) mensili, di cui euro 600,00 Pt_1
(euro seicento,00) quale contributo per il mantenimento della moglie ed euro
600,00 (euro seicento,00) per il mantenimento della figlia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
F) I coniugi, di mutuo accordo, hanno convenuto con il presente ricorso che la richiesta dell'assegno unico per la figlia sarà effettuata nella misura del
100% dalla Sig.ra Pt_1
G) Resta l'onere a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del 50%, alle spese di studio, spese mediche e spese straordinarie riguardanti i figli;
H) Emettere ogni altro provvedimento di legge, ivi compreso l'ordine a che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli con l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al Regio Decreto 1 Luglio
1939 n.74.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
5 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 14/12/2009 (atto n.247, parte
I, s., sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
6 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14076 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 09/07/2025 e Parte_1
, premettendo di aver Controparte_1
contratto matrimonio in Napoli il 14/12/2009 e che dalla loro unione nasceva la minore il 04.06.2011, riferendo che Per_1
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.601/2024 dell'08.11.2024 resa nel procedimento RG
14764/2024, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.12.2009 in Napoli;
B) La casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che l'abiterà con Parte_1
la figlia e l'arredo;
C) La figlia minore, vivrà presso la madre Persona_2
Sig.ra in Napoli – quart. Miano – alla Via V. Veneto n. 1; Pt_1
2 D) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale seguendo il piano genitoriale sottoscritto dalle parti e che qui si riporta:
a) PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI
• Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenendo presente le esigenze scolastiche e parascolastiche della minore, avrà facoltà di tenere la figlia con sé ogni week end dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio.
Data la residenza del Sig. ulteriori periodi di visita CP_1
/frequentazione possono essere concordati con preavviso tra i genitori e nel rispetto della volontà della minore e degli impegni di studio, sociali e sportivi. In caso di disaccordo il Sig. terrà con sé la figlia CP_1
almeno due giorni consecutivi a settimana (martedì e mercoledì).
b) VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari.
Il primo novembre, festa di tutti i Santi e 8 dicembre, Immacolata
Concezione, Primo Maggio, Festa del Lavoro, 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
• La minore trascorrerà queste feste ad anni alterni con la madre ed il padre.
Vacanze di Natale
• La figlia trascorrerà il 24 dicembre,1gennaio e 6 gennaio con un genitore, il 25, 31 dicembre e 5 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni.
Pasqua e Pasquetta
3 • La figlia trascorrerà in modo alternato annualmente il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con i genitori
Compleanno della madre
• La figlia trascorrerà l'intero giorno con la madre.
Compleanno del padre
• La figlia trascorrerà l'intero giorno o parte di esso con il padre, sempre in base agli impegni lavorativi dello stesso.
Compleanno della figlia
• La figlia trascorrerà con alternanza annuale il giorno del suo compleanno la mattina/pomeriggio con un genitore e tardo pomeriggio /pernotto con l'altro genitore.
Festa della Mamma e del Papà
• La figlia trascorrerà le festività con i rispettivi genitori.
Vacanze estive
• I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva:
• Se la minore frequenterà campi estivi, i costi e l'impegno saranno pagati da entrambi i genitori nella misura del 50%.
c) PERIODI DI VACANZA
• Nel lasso temporale luglio-settembre la figlia trascorrerà 15 giorni ripartiti in due singole settimane anche non consecutive con il padre da stabilirsi per esigenze lavorative entro e non oltre il 30 maggio dell'anno in corso.
• Il Viaggio fuori dal paese di residenza non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
4 E) In considerazione della situazione patrimoniale delle parti, le stesse stabiliscono che il Sig. corrisponderà alla moglie, Sig.ra CP_1
euro 1.200,00 (euro milleduecento,00) mensili, di cui euro 600,00 Pt_1
(euro seicento,00) quale contributo per il mantenimento della moglie ed euro
600,00 (euro seicento,00) per il mantenimento della figlia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
F) I coniugi, di mutuo accordo, hanno convenuto con il presente ricorso che la richiesta dell'assegno unico per la figlia sarà effettuata nella misura del
100% dalla Sig.ra Pt_1
G) Resta l'onere a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del 50%, alle spese di studio, spese mediche e spese straordinarie riguardanti i figli;
H) Emettere ogni altro provvedimento di legge, ivi compreso l'ordine a che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli con l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al Regio Decreto 1 Luglio
1939 n.74.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
5 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 14/12/2009 (atto n.247, parte
I, s., sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
6 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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