CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casanova Lerrone - Via Roma 19 17033 Casanova Lerrone SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso comune.casanovalerrone@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320250007032744000 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro il Comune di Casanova Lerrone. La controversia attiene ad Iscrizione a ruolo n.2025/0006763 effettuata dal Comune ed alla conseguente Cartella di pagamento n.103 2025 0007032744000, notif.il 19.09.2025.
Gli Atti gravati portano alla richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 1.555.88, a titolo di
TARI-TEFA anno 2024, oltre spese di notifica cartella.
*****************
- Il Ricorrente, impugnati gli atti, ha chiesto sia dichiarata la nullità/disposta l'annullabilità della cartella di pagamento e del prodromico ruolo (come chiarito in via preliminare: “… il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art. 19, comma 3 d.lgs. 546/92 per vizi di merito del ruolo incorporati nell'atto oggetto della presente controversia …”.
FATTO – Il Ricorrente gerisce un'impresa agricola esercente l'attività primaria di coltivazione di olive e l'attività secondaria di agriturismo connessa alla principale (Allegato n. 2).
In particolare, con riferimento all'attività agrituristica Egli versa regolarmente la AR, invece l'attività agricola principale è esentata.
La AR, disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 dell'art. 1 della L.27 dicembre 2013, n. 147, prevede alcune esenzioni e riduzioni, in particolare quelle previste dal comma 649, che prevede come "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per
i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione".
In relazione alla definizione di rifiuti speciali, la stessa viene fornita dal D.Lgs.152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente); quanto ai "rifiuti urbani", vale la recente definizione riscritta dal D.Lgs. 116/2020.
Più specificatamente, una delle novità introdotte dal D.L.gs. 116/2020, oltre la nuova considerazione dei rifiuti provenienti dalle attività di produzione industriale, è rappresentata dall'esclusione, nell'elencazione dei rifiuti urbani, di quelli provenienti dalle attività agricole e da quelle ad esse connesse (ad esempio, le agro- industriali).
In particolare, l'ultimo comma dell'articolo 183 esclude categoricamente dalla tipologia di rifiuto urbano, “i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Più nel dettaglio, il nuovo art. 184, comma 3, lett. a) del Codice ambientale elenca tra gli speciali tutti “i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”.
Tanto dato, in data 14 settembre 2023 l'odierno Ricorrente presentava dichiarazione di esenzione AR
(Allegato n. 3) nella quale specificava come i locali identificati al catasto al dati catastali_1 e dati catastali_2 venivano utilizzati come magazzini agricoli funzionali alle attività svolte dall'azienda agricola in titolarità dello stesso.
Nonostante ciò, il Comune emetteva un avviso di pagamento AR per l'anno 2023 che comprendeva anche l'applicazione della Tassa sui magazzini agricoli di cui al mappale n. dati catastali_2.
Ritenuto per contro, di poter beneficiare dell'esenzione, il Sig.Ricorrente_1 – quanto alla TARI 2024 - in data 9 ottobre 2024 depositava una seconda richiesta di esenzione AR (Allegato n. 4).
In data 11 ottobre 2024, il Comune inviava l'incaricata Società Cooperativa Sociale Onlus Società_1 ad eseguire un sopralluogo;
a seguito di tale accesso, assunte le risultanze emerse da tale sopralluogo, Il
Comune rigettava l'istanza di esenzione (Allegato n. 5), sostenendo che i magazzini di cui al citato mappale n. dati catastali_2 4 non potessero essere esentati, in quanto all'interno di detti magazzini “è stato rinvenuto materiale vario che sottintende un uso promiscuo degli stessi”.
In particolare, dal detto verbale di sopralluogo era risultata la presenza, in detti locali:
- Quanto al Sub.4: - di una betoniera;
- di un carrello a traino;
- di vecchie sedie impilate;
di un imprecisato materiale da deposito;
- quanto al Sub.3: - di mobili;
- di utensili.
Da rilevare, peraltro, che nel verbale di sopralluogo venga fatto esplicito riferimento a delle fotografie che però NON sono però state allegate nel documento di rigetto emesso dal Comune.
Orbene, come viene dimostrato dal dettagliatissimo corredo fotografico allegato al ricorso, entrambi i magazzini in questione vengono esclusivamente utilizzati per il ricovero di utensili e attrezzature agricole.
In particolare, dalle foto (Allegati n. 6 e n. 7) attesterebbero di tale condizione, in specie quanto al magazzino di cui al Sub.4.
In riferimento al magazzino al sub 3, dalle foto emerge che il locale in questione viene utilizzato per il ricovero soprattutto per attrezzature agricole e per utensili necessari alle manutenzioni di dette attrezzature agricole.
Va inoltre precisato che il magazzino in esame si articola in due diverse stanze. All'interno della prima stanza
è possibile constatare dall'esame delle foto (Allegati n. 8, n. 9 e n. 10) che il magazzino viene utilizzato per il deposito dei seguenti beni:
- mensola sulla quale vi sono poggiate delle damigiane normalmente impiegate per la produzione di olio e vino;
- un torchio (attrezzo necessario per vinificare); - pigiatrice manuale (attrezzo necessario per vinificare); - cisterna in vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio di olio e vino.
Invece, all'interno della seconda stanza è possibile constatare dall'esame delle foto (Allegati n. 11, n. 12 e n. 13) che il magazzino viene utilizzato per il deposito dei seguenti beni:
- attaccati alla parete (-assi in legno necessari per eseguire le manutenzioni del fabbricato rurale;
caricabatterie di mezzi agricoli;
tanica contenente il carburante per il trattore;
- scarponcini da lavoro;
frigoriferi utilizzabili per lo stoccaggio dei prodotti agricoli;
- banco da lavoro contenente attrezzi da lavoro utilizzati per effettuare in economia le manutenzioni dei mezzi agricoli ricoverati ed elencati di cui al citato sub 4.
Di rilievo, in proposito, il combinato disposto del comma 649, periodi Terzo e Quarto, art.1, consegue che:
- l'esclusione dall'applicazione della AR riguarda quelle superfici dove la produzione di rifiuti speciali avviene in via prevalente e continuativa ed al loro smaltimento provvede direttamente il produttore;
- compete al
Comune, con proprio regolamento, indicare le aree laddove si producono rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché “i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive”.
In relazione alla questione di diritto posta, la Suprema Corte (Cass. Ord. 1°maggio 2025, n. 11476), ha affermato come, affinché un “magazzino” possa ritenersi esente dalla AR deve, prima di tutto, deve essere
“servente” all'attività che produce rifiuti speciali (in questo caso agricola); in secondo luogo, deve essere esclusivamente connesso “all'attività produttiva”, ovverosia non adibito ad altro;
- in terzo luogo, deve consistere in un'area ove si generano, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili.
A tal riguardo, con la risoluzione 2/DF/2014 del 9 di Dicembre 2014, si era già espressa in merito alla non imponibilità AR dei magazzini delle imprese e delle aree scoperte “asservite al ciclo produttivo che generano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente”.
****************
- Il Comune resistente si è costituito in giudizio con controdeduzioni datate 17.12.2025, concludendo per il rigetto del ricorso;
con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro
854,00.
Il Comune, in occasione delle istanze presentate dal Contribuente, rilevava come risultasse corretto sottoporre alla relativa tassazione i locali, pur strumentali all'attività agricola, ma adibiti a magazzini agricoli e/o a mero deposito di attrezzature e macchinari agricoli. In data 11/10/2024, anzi, l'Ente impositore ha affidata l'esecuzione di apposito sopralluogo, finalizzato alla verifica dell'attività concretamente ed effettivamente svolta al loro interno. Detto controllo (effettuato dalla Soc. Società_1) cui era stato affidata l'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali evasi, portava alla redazione del Verbale (doc.
7), con allegate fotografie. A seguito delle risultanze formulate da detta Società, nonché dalla comunicazione che l'Ente ha indirizzato al Sig.Ricorrente_1 in data 09/06/2025 (doc. 8) (quale riscontro alla medesima istanza di esenzione relativa all'anno 2025), è emerso come, con riferimento agli immobili identificati dai seguenti dati catastali - dati catastali_1 – fosse da riconoscere l'esenzione dal tributo, in quanto era emersa una destinazione diretta all'attività ed alla produzione agricola (doc. 9 e 10).
Ad analoghe conclusioni, non era potuto addivenire il Comune, in riferimento ai locali di cui ai Subb.3 e 4 del dati catastali_2 (doc. 11/16); ciò, dal momento che all'interno degli stessi era stato rinvenuto materiale di vario genere quali attrezzi e macchinari agricoli (un trattore ed una betoniera), ma anche una vecchia radio, delle sedie di plastica impilate una sull'altra, delle scatole di cartone, di plastica e di latta, un paio di scarpe, dei congelatori non in funzione, una scopa, una vecchia credenza, delle taniche di plastica, delle assi di legno, dei cavi, dei mattoni, delle chiavi inglesi, dei cacciaviti, della gomma piuma e delle pinze, nonchè delle damigiane, che, in assenza di specifiche informazioni sul loro contenuto, si presumono vuote soprattutto in ragione della loro collocazione su una piccola mensola in legno priva di alcun sostegno.
- Art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Art. 6, comma 8, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti di cui a Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del
31/07/2024. Risultanze sopralluogo del 11/10/2024.
Nel ricorso viene sostenuto come gli immobili in contestazione non debbano essere assoggettati al pagamento della TARI, asserendo come gli stessi siano fabbricati connessi all'attività agricola, in quanto adibiti a deposito di materiale ed attrezzi agricoli.
Sul punto, è da rilevare come tali fabbricati, pur essendo inseriti all'interno di un complesso svolgente attività agricola, vengano poi concretamente e prevalentemente (come peraltro dichiarato più volte dal Contribuente stesso) destinati ad un'attività di mero deposito e, pertanto, non connessa a quella agricola vera e propria, consistente, invece, nella produzione di materiale naturale e rifiuti agricoli. Le attività di verifica, svolte dalla Soc. Società_1, ha portato al riconoscimento dell'esenzione quanto ai locali di cui al dati catastali_1, in quanto contenenti silos e destinati direttamente all'attività ed alla produzione agricola (doc. 9 e 10); diversamente, le unità immobiliari di cui al foglio dati catastali_2, sono risultati idonei alla produzione di rifiuti urbani e, pertanto, tassabili in quanto meri magazzini, adibiti unicamente all'attività di mero deposito (doc. 11/16).
Attestano di ciò, per un verso le Foto (doc.11 e 12) quanto al Sub.3, in cui erano presenti:
- una vecchia credenza, delle bottiglie di vetro vuote, dei contenitori in metallo, delle botti e delle damigiane che, in assenza di specifiche informazioni sul loro contenuto, si presumono vuote soprattutto in ragione della loro collocazione su una piccola mensola in legno priva di alcun sostegno;
- nella seconda stanza del suddetto
Sub.3, erano delle assi di legno, dei congelatori non in funzione, delle scatole di cartone, di plastica e di latta, delle taniche di plastica, un paio di scarpe, una vecchia radio appoggiata su una mensola, della gomma piuma e un piano di lavoro con pinze, cacciaviti, chiavi inglesi, taglierini, tubi metallici e cavi di vario tipo
(doc. 13 e 14).
All'interno dell'immobile al Sub.4, analogamente vi erano:
- un trattore ed una betoniera, delle taniche, dei cavi, dei mattoni e dei bancali di legno addossati al muro e delle sedie di plastica impilate una sull'altra. Con riferimento alle sedie da ultimo citate, deve rilevarsi come le stesse siano presenti nella fotografia scattata in sede di sopralluogo, mentre non figurano nelle foto del medesimo locale allegate da controparte al ricorso introduttivo (doc. 6 e 7 ricorso).
Dal punto di vista normativo, un immobile non viene assoggettato alla TARI, solo ed esclusivamente nel caso in cui al suo interno venga svolta direttamente attività agricola con conseguente produzione di rifiuti agricoli naturali (sfalci, potature, paglia, materiale agricolo e forestale naturale…), dal momento che la suddetta attività è considerata dalla legge produttiva di rifiuti speciali, gestiti e smaltiti da società appositamente qualificate ed abilitate.
Nello specifico l'art. 6, comma 8, lett. b) del Regolamento comunale, prevede testualmente che non sono assoggettabili alla tassa: “le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli”.
Nessuna menzione degli oggetti/materiale presenti nei fabbricati in parola al momento del sopralluogo dell'11/10/2024 (attrezzi e macchinari agricoli ecc.). Non può non evidenziarsi come le sedie, la radio, la credenza, le scarpe ed i congelatori non in funzione non presentino nessun collegamento con la produzione agricola vera e propria e non rientrino nella categoria dei rifiuti agricoli, essendo rifiuti urbani.
Analogo discorso deve riproporsi con riferimento al piano di lavoro e agli attrezzi vari quali chiavi inglesi, tubi, cavi, pinze e taglierini ecc., non rientranti nella categoria del materiale agricolo naturale o nel concetto di rifiuto agricolo.
Quanto, agli attrezzi e i macchinari agricoli (betoniera, trattore, damigiane, botti) si rileva come gli stessi risultino meramente depositati all'interno dei fabbricati in parola, dove non avviene alcun tipo di lavorazione e/o produzione agricola vera e propria.
- Art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Art. 6, commi 9 e 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con Delibera n. 23 del 31/07/2024. Codici
CER indicati nelle fatture di smaltimento dei rifiuti non appartenenti alla categoria dei rifiuti agricoli.
Autonomo smaltimento di rifiuti urbani e non agricoli.
Riguardo il richiamato motivo di censura, in via meramente subordinata, rileva come l'odierno ricorrente abbia provveduto allo smaltimento mediante imprese abilitate di rifiuti urbani e non agricoli.
Infatti, l'art. 6, commi 9 e 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede che ai fini del riconoscimento dell'esenzione TARI delle superfici qualificabili come “agricole”, sia necessario presentare apposita denuncia e comunicare entro il mese di gennaio successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.
Nel caso di specie, tralasciando che l'attività di mero deposito non permette il riconoscimento dell'esenzione in parola, si rileva come dalle fatture di smaltimento dei rifiuti allegate al ricorso introduttivo, emerga chiaramente che i rifiuti autonomamente smaltiti non sono agricoli, ma urbani.
I codici CER indicati nelle suddette fatture risultano essere i seguenti: 150106 CER identificativo degli imballaggi misti e 150103 CER identificativo degli imballaggi in legno.
I codici CER identificativi dei rifiuti agricoli dipendono dal tipo di rifiuto ma rientrano nella generale categoria identificata dal codice 02 e, nello specifico per quel che concerne l'attività olearia, si indicano principalmente i fanghi da lavaggio e pulizia (CER 020101) e gli oli e grassi commestibili (CER 020125). Sul punto, si evidenzia ulteriormente come l'attività svolta dall'odierna parte ricorrente consista proprio nella coltivazione olivicola (come emerge dalla visura camerale allegata al ricorso introduttivo); eppure, dalle fatture di smaltimento prodotte non può non rilevarsi come non sia stata smaltita nessuna tipologia di rifiuto agricolo, nemmeno appartenente alle citate categorie tipiche dell'attività olearia.
Giurisprudenza della CGT di primo grado di Savona in materia di TARI su immobili adibiti a magazzini agricoli e ad attività di mero deposito di attrezzature agricole.
A sostegno di quanto argomentato nel presente atto di controdeduzioni, la scrivente Amministrazione ritiene di fondamentale importanza richiamare brevemente la giurisprudenza di codesta CGT, di cui alla sentenza n. 2/2025, pronunciata in data 13/12/2024, successivamente depositata il 03/01/2025 ed ormai passata in giudicato, resa all'esito di un contenzioso del tutto analogo alla presente controversia (doc. 17 che si allega per facilitarne la consultazione – nonché delle foto relative a quel giudizio, All.18 e 19).
*******************
- All'odierna udienza di trattazione le Parti, entrambe partecipanti da remoto, hanno ribadite e rispettive argomentazioni e concluso per la conferma delle domande formulate in atti. Il Giudice, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta parzialmente accoglibile, nei termini meglio di seguito illustrati.
A) La questione della tassabilità o meno dei locali di cui alle Unita immobiliari oggetto della pretesa TARI-
TEFA per l'anno 2024, per cui è giudizio, è da circoscrivere alla valutazione delle produzioni offerte dalle
Parti, pur sempre partendo dalla definizione di “rifiuti speciali”, ritraibile dall'assetto normativo in vigore, idonea a consentire l'accesso al beneficio di legge. Da avere presente, infatti: - che il Contribuente abbia presentata istanza per fruire dell'esenzione, corredandola da foto;
- che il Comune, abbia motivato il rigetto della richiesta, dopo aver disposto opportuno sopralluogo (anch'esso supportato da foto).
B) Rileva pertanto, considerare in via preliminare come, il comma 649 art.1 della Legge n.147/2013, preveda che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione".
E ancora, che con l'aggiunta della lett.b-sexies) al comma 183, art.1 del D.Lgs.152/2006 ( Codice dell'Ambiente) effettuata con il comma 9, art.1 del D.L.gs. 116/2020, sia stato chiarito che: “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Ulteriormente considerando l'art. 184, comma 3, lett. a) sempre del Codice ambientale – modificato dal D.Lgs.116/2020 – che, tra i rifiuti speciali, considera
“i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”.
C) Tanto premesso, dal punto di vista della normativa applicabile, rilevano al fine del decidere le seguenti circostanze:
- Quanto ai DUE locali di cui al Sub.3 – Dalla consultazione delle fotografie prodotte dalle Parti e, in particolare, di quelle scattate al momento del sopralluogo – confermato da quanto dichiarato dai Verificatori nel relativo Verbale -, non può non considerasi prevalente la convinzione che, il loro utilizzo, fosse produttivo di rifiuti quanto meno assimilati a quelli urbani. Tali essendo quelli prodotti da attività riconducibili all'esistenza ivi di:
- una vecchia credenza, bottiglie di vetro vuote, contenitori in metallo, botti e damigiane – di cui non risulta dimostrata connessione con l'attività agricola svolta dal contribuente (raccolte olive e frutti oleosi), tra l'altro presumibilmente vuote in ragione della loro collocazione su una piccola mensola in legno priva di sostegno;
E ancora, nella seconda stanza, di:
- assi di legno, congelatori non in funzione, scatole di cartone, plastica e latta, taniche di plastica, un paio di scarpe, una vecchia radio appoggiata su una mensola, gomma piuma e un piano di lavoro con pinze, cacciaviti, chiavi inglesi, taglierini, tubi metallici e cavi di vario tipo (doc. 13 e 14).
Si tratta di beni e strumenti che possono essere connessi a qualsivoglia utilizzo dei locali – come in qualunque locale deposito – per cui non produttivi di rifiuti con sufficiente sicurezza qualificabili, come connessi all'attività agricola del Contribuente, come intesa dalla Legge.
Da precisare, al riguardo, come l'art. 6, comma 8, lett. b) del Regolamento comunale, preveda testualmente la non assoggettabilità alla tassa delle: “superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli”.
- Per altro verso, in tema probatorio, rileva anche come i rifiuti smaltiti dal Ricorrente con conferimento al società a ciò dedicata, afferiscano esclusivamente a “imballaggi misti” e “imballaggi in legno”, difficilmente collegabili, almeno per la parte più rilevante, con quelli prodotti da un banco di lavoro o dagli altri beni ivi depositati, quanto invece ai rifiuti individuati dal Regolamento comunale (come richiesto dal comma 649, art.1 della L.147/2013 sopra ripreso);
- Quanto al locale al Sub.4: - la presenza del “carrello a traino” della “piccola betoniera” (vedasi Verbale sopralluogo) possono ben essere riconducibili all'effettuazione di lavori richiesti per la manutenzione delle strutture dedicate all'attività agricola o al trasporto di olive o di altri materiali per l'agricoltura; allo stesso modo la presenza di mattoni e dei bancali di legno. Irrilevante, ai fini della produzione di rifiuti urbani o assimilati, la presenza della sedie di plastica.
Tali considerazioni consentono, diversamente dai locali al Sub.3, di poter esentare dalla tassazione TARI,
l'unità immobiliare di cui al Sub.4.
D) Al parziale accoglimento della domanda principale, consegue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla la pretesa tributaria quanto ai rifiuti prodotti dall'unità immobiliare di cui al dati catastali_2; respinge nel resto. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LOMAZZO GUIDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casanova Lerrone - Via Roma 19 17033 Casanova Lerrone SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso comune.casanovalerrone@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320250007032744000 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, residente in [...], ha proposto ricorso contro il Comune di Casanova Lerrone. La controversia attiene ad Iscrizione a ruolo n.2025/0006763 effettuata dal Comune ed alla conseguente Cartella di pagamento n.103 2025 0007032744000, notif.il 19.09.2025.
Gli Atti gravati portano alla richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 1.555.88, a titolo di
TARI-TEFA anno 2024, oltre spese di notifica cartella.
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- Il Ricorrente, impugnati gli atti, ha chiesto sia dichiarata la nullità/disposta l'annullabilità della cartella di pagamento e del prodromico ruolo (come chiarito in via preliminare: “… il presente ricorso viene presentato anche ai sensi dell'art. 19, comma 3 d.lgs. 546/92 per vizi di merito del ruolo incorporati nell'atto oggetto della presente controversia …”.
FATTO – Il Ricorrente gerisce un'impresa agricola esercente l'attività primaria di coltivazione di olive e l'attività secondaria di agriturismo connessa alla principale (Allegato n. 2).
In particolare, con riferimento all'attività agrituristica Egli versa regolarmente la AR, invece l'attività agricola principale è esentata.
La AR, disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 dell'art. 1 della L.27 dicembre 2013, n. 147, prevede alcune esenzioni e riduzioni, in particolare quelle previste dal comma 649, che prevede come "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per
i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione".
In relazione alla definizione di rifiuti speciali, la stessa viene fornita dal D.Lgs.152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente); quanto ai "rifiuti urbani", vale la recente definizione riscritta dal D.Lgs. 116/2020.
Più specificatamente, una delle novità introdotte dal D.L.gs. 116/2020, oltre la nuova considerazione dei rifiuti provenienti dalle attività di produzione industriale, è rappresentata dall'esclusione, nell'elencazione dei rifiuti urbani, di quelli provenienti dalle attività agricole e da quelle ad esse connesse (ad esempio, le agro- industriali).
In particolare, l'ultimo comma dell'articolo 183 esclude categoricamente dalla tipologia di rifiuto urbano, “i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Più nel dettaglio, il nuovo art. 184, comma 3, lett. a) del Codice ambientale elenca tra gli speciali tutti “i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”.
Tanto dato, in data 14 settembre 2023 l'odierno Ricorrente presentava dichiarazione di esenzione AR
(Allegato n. 3) nella quale specificava come i locali identificati al catasto al dati catastali_1 e dati catastali_2 venivano utilizzati come magazzini agricoli funzionali alle attività svolte dall'azienda agricola in titolarità dello stesso.
Nonostante ciò, il Comune emetteva un avviso di pagamento AR per l'anno 2023 che comprendeva anche l'applicazione della Tassa sui magazzini agricoli di cui al mappale n. dati catastali_2.
Ritenuto per contro, di poter beneficiare dell'esenzione, il Sig.Ricorrente_1 – quanto alla TARI 2024 - in data 9 ottobre 2024 depositava una seconda richiesta di esenzione AR (Allegato n. 4).
In data 11 ottobre 2024, il Comune inviava l'incaricata Società Cooperativa Sociale Onlus Società_1 ad eseguire un sopralluogo;
a seguito di tale accesso, assunte le risultanze emerse da tale sopralluogo, Il
Comune rigettava l'istanza di esenzione (Allegato n. 5), sostenendo che i magazzini di cui al citato mappale n. dati catastali_2 4 non potessero essere esentati, in quanto all'interno di detti magazzini “è stato rinvenuto materiale vario che sottintende un uso promiscuo degli stessi”.
In particolare, dal detto verbale di sopralluogo era risultata la presenza, in detti locali:
- Quanto al Sub.4: - di una betoniera;
- di un carrello a traino;
- di vecchie sedie impilate;
di un imprecisato materiale da deposito;
- quanto al Sub.3: - di mobili;
- di utensili.
Da rilevare, peraltro, che nel verbale di sopralluogo venga fatto esplicito riferimento a delle fotografie che però NON sono però state allegate nel documento di rigetto emesso dal Comune.
Orbene, come viene dimostrato dal dettagliatissimo corredo fotografico allegato al ricorso, entrambi i magazzini in questione vengono esclusivamente utilizzati per il ricovero di utensili e attrezzature agricole.
In particolare, dalle foto (Allegati n. 6 e n. 7) attesterebbero di tale condizione, in specie quanto al magazzino di cui al Sub.4.
In riferimento al magazzino al sub 3, dalle foto emerge che il locale in questione viene utilizzato per il ricovero soprattutto per attrezzature agricole e per utensili necessari alle manutenzioni di dette attrezzature agricole.
Va inoltre precisato che il magazzino in esame si articola in due diverse stanze. All'interno della prima stanza
è possibile constatare dall'esame delle foto (Allegati n. 8, n. 9 e n. 10) che il magazzino viene utilizzato per il deposito dei seguenti beni:
- mensola sulla quale vi sono poggiate delle damigiane normalmente impiegate per la produzione di olio e vino;
- un torchio (attrezzo necessario per vinificare); - pigiatrice manuale (attrezzo necessario per vinificare); - cisterna in vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio di olio e vino.
Invece, all'interno della seconda stanza è possibile constatare dall'esame delle foto (Allegati n. 11, n. 12 e n. 13) che il magazzino viene utilizzato per il deposito dei seguenti beni:
- attaccati alla parete (-assi in legno necessari per eseguire le manutenzioni del fabbricato rurale;
caricabatterie di mezzi agricoli;
tanica contenente il carburante per il trattore;
- scarponcini da lavoro;
frigoriferi utilizzabili per lo stoccaggio dei prodotti agricoli;
- banco da lavoro contenente attrezzi da lavoro utilizzati per effettuare in economia le manutenzioni dei mezzi agricoli ricoverati ed elencati di cui al citato sub 4.
Di rilievo, in proposito, il combinato disposto del comma 649, periodi Terzo e Quarto, art.1, consegue che:
- l'esclusione dall'applicazione della AR riguarda quelle superfici dove la produzione di rifiuti speciali avviene in via prevalente e continuativa ed al loro smaltimento provvede direttamente il produttore;
- compete al
Comune, con proprio regolamento, indicare le aree laddove si producono rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché “i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive”.
In relazione alla questione di diritto posta, la Suprema Corte (Cass. Ord. 1°maggio 2025, n. 11476), ha affermato come, affinché un “magazzino” possa ritenersi esente dalla AR deve, prima di tutto, deve essere
“servente” all'attività che produce rifiuti speciali (in questo caso agricola); in secondo luogo, deve essere esclusivamente connesso “all'attività produttiva”, ovverosia non adibito ad altro;
- in terzo luogo, deve consistere in un'area ove si generano, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili.
A tal riguardo, con la risoluzione 2/DF/2014 del 9 di Dicembre 2014, si era già espressa in merito alla non imponibilità AR dei magazzini delle imprese e delle aree scoperte “asservite al ciclo produttivo che generano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente”.
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- Il Comune resistente si è costituito in giudizio con controdeduzioni datate 17.12.2025, concludendo per il rigetto del ricorso;
con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro
854,00.
Il Comune, in occasione delle istanze presentate dal Contribuente, rilevava come risultasse corretto sottoporre alla relativa tassazione i locali, pur strumentali all'attività agricola, ma adibiti a magazzini agricoli e/o a mero deposito di attrezzature e macchinari agricoli. In data 11/10/2024, anzi, l'Ente impositore ha affidata l'esecuzione di apposito sopralluogo, finalizzato alla verifica dell'attività concretamente ed effettivamente svolta al loro interno. Detto controllo (effettuato dalla Soc. Società_1) cui era stato affidata l'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali evasi, portava alla redazione del Verbale (doc.
7), con allegate fotografie. A seguito delle risultanze formulate da detta Società, nonché dalla comunicazione che l'Ente ha indirizzato al Sig.Ricorrente_1 in data 09/06/2025 (doc. 8) (quale riscontro alla medesima istanza di esenzione relativa all'anno 2025), è emerso come, con riferimento agli immobili identificati dai seguenti dati catastali - dati catastali_1 – fosse da riconoscere l'esenzione dal tributo, in quanto era emersa una destinazione diretta all'attività ed alla produzione agricola (doc. 9 e 10).
Ad analoghe conclusioni, non era potuto addivenire il Comune, in riferimento ai locali di cui ai Subb.3 e 4 del dati catastali_2 (doc. 11/16); ciò, dal momento che all'interno degli stessi era stato rinvenuto materiale di vario genere quali attrezzi e macchinari agricoli (un trattore ed una betoniera), ma anche una vecchia radio, delle sedie di plastica impilate una sull'altra, delle scatole di cartone, di plastica e di latta, un paio di scarpe, dei congelatori non in funzione, una scopa, una vecchia credenza, delle taniche di plastica, delle assi di legno, dei cavi, dei mattoni, delle chiavi inglesi, dei cacciaviti, della gomma piuma e delle pinze, nonchè delle damigiane, che, in assenza di specifiche informazioni sul loro contenuto, si presumono vuote soprattutto in ragione della loro collocazione su una piccola mensola in legno priva di alcun sostegno.
- Art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Art. 6, comma 8, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti di cui a Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del
31/07/2024. Risultanze sopralluogo del 11/10/2024.
Nel ricorso viene sostenuto come gli immobili in contestazione non debbano essere assoggettati al pagamento della TARI, asserendo come gli stessi siano fabbricati connessi all'attività agricola, in quanto adibiti a deposito di materiale ed attrezzi agricoli.
Sul punto, è da rilevare come tali fabbricati, pur essendo inseriti all'interno di un complesso svolgente attività agricola, vengano poi concretamente e prevalentemente (come peraltro dichiarato più volte dal Contribuente stesso) destinati ad un'attività di mero deposito e, pertanto, non connessa a quella agricola vera e propria, consistente, invece, nella produzione di materiale naturale e rifiuti agricoli. Le attività di verifica, svolte dalla Soc. Società_1, ha portato al riconoscimento dell'esenzione quanto ai locali di cui al dati catastali_1, in quanto contenenti silos e destinati direttamente all'attività ed alla produzione agricola (doc. 9 e 10); diversamente, le unità immobiliari di cui al foglio dati catastali_2, sono risultati idonei alla produzione di rifiuti urbani e, pertanto, tassabili in quanto meri magazzini, adibiti unicamente all'attività di mero deposito (doc. 11/16).
Attestano di ciò, per un verso le Foto (doc.11 e 12) quanto al Sub.3, in cui erano presenti:
- una vecchia credenza, delle bottiglie di vetro vuote, dei contenitori in metallo, delle botti e delle damigiane che, in assenza di specifiche informazioni sul loro contenuto, si presumono vuote soprattutto in ragione della loro collocazione su una piccola mensola in legno priva di alcun sostegno;
- nella seconda stanza del suddetto
Sub.3, erano delle assi di legno, dei congelatori non in funzione, delle scatole di cartone, di plastica e di latta, delle taniche di plastica, un paio di scarpe, una vecchia radio appoggiata su una mensola, della gomma piuma e un piano di lavoro con pinze, cacciaviti, chiavi inglesi, taglierini, tubi metallici e cavi di vario tipo
(doc. 13 e 14).
All'interno dell'immobile al Sub.4, analogamente vi erano:
- un trattore ed una betoniera, delle taniche, dei cavi, dei mattoni e dei bancali di legno addossati al muro e delle sedie di plastica impilate una sull'altra. Con riferimento alle sedie da ultimo citate, deve rilevarsi come le stesse siano presenti nella fotografia scattata in sede di sopralluogo, mentre non figurano nelle foto del medesimo locale allegate da controparte al ricorso introduttivo (doc. 6 e 7 ricorso).
Dal punto di vista normativo, un immobile non viene assoggettato alla TARI, solo ed esclusivamente nel caso in cui al suo interno venga svolta direttamente attività agricola con conseguente produzione di rifiuti agricoli naturali (sfalci, potature, paglia, materiale agricolo e forestale naturale…), dal momento che la suddetta attività è considerata dalla legge produttiva di rifiuti speciali, gestiti e smaltiti da società appositamente qualificate ed abilitate.
Nello specifico l'art. 6, comma 8, lett. b) del Regolamento comunale, prevede testualmente che non sono assoggettabili alla tassa: “le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli”.
Nessuna menzione degli oggetti/materiale presenti nei fabbricati in parola al momento del sopralluogo dell'11/10/2024 (attrezzi e macchinari agricoli ecc.). Non può non evidenziarsi come le sedie, la radio, la credenza, le scarpe ed i congelatori non in funzione non presentino nessun collegamento con la produzione agricola vera e propria e non rientrino nella categoria dei rifiuti agricoli, essendo rifiuti urbani.
Analogo discorso deve riproporsi con riferimento al piano di lavoro e agli attrezzi vari quali chiavi inglesi, tubi, cavi, pinze e taglierini ecc., non rientranti nella categoria del materiale agricolo naturale o nel concetto di rifiuto agricolo.
Quanto, agli attrezzi e i macchinari agricoli (betoniera, trattore, damigiane, botti) si rileva come gli stessi risultino meramente depositati all'interno dei fabbricati in parola, dove non avviene alcun tipo di lavorazione e/o produzione agricola vera e propria.
- Art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Art. 6, commi 9 e 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con Delibera n. 23 del 31/07/2024. Codici
CER indicati nelle fatture di smaltimento dei rifiuti non appartenenti alla categoria dei rifiuti agricoli.
Autonomo smaltimento di rifiuti urbani e non agricoli.
Riguardo il richiamato motivo di censura, in via meramente subordinata, rileva come l'odierno ricorrente abbia provveduto allo smaltimento mediante imprese abilitate di rifiuti urbani e non agricoli.
Infatti, l'art. 6, commi 9 e 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede che ai fini del riconoscimento dell'esenzione TARI delle superfici qualificabili come “agricole”, sia necessario presentare apposita denuncia e comunicare entro il mese di gennaio successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.
Nel caso di specie, tralasciando che l'attività di mero deposito non permette il riconoscimento dell'esenzione in parola, si rileva come dalle fatture di smaltimento dei rifiuti allegate al ricorso introduttivo, emerga chiaramente che i rifiuti autonomamente smaltiti non sono agricoli, ma urbani.
I codici CER indicati nelle suddette fatture risultano essere i seguenti: 150106 CER identificativo degli imballaggi misti e 150103 CER identificativo degli imballaggi in legno.
I codici CER identificativi dei rifiuti agricoli dipendono dal tipo di rifiuto ma rientrano nella generale categoria identificata dal codice 02 e, nello specifico per quel che concerne l'attività olearia, si indicano principalmente i fanghi da lavaggio e pulizia (CER 020101) e gli oli e grassi commestibili (CER 020125). Sul punto, si evidenzia ulteriormente come l'attività svolta dall'odierna parte ricorrente consista proprio nella coltivazione olivicola (come emerge dalla visura camerale allegata al ricorso introduttivo); eppure, dalle fatture di smaltimento prodotte non può non rilevarsi come non sia stata smaltita nessuna tipologia di rifiuto agricolo, nemmeno appartenente alle citate categorie tipiche dell'attività olearia.
Giurisprudenza della CGT di primo grado di Savona in materia di TARI su immobili adibiti a magazzini agricoli e ad attività di mero deposito di attrezzature agricole.
A sostegno di quanto argomentato nel presente atto di controdeduzioni, la scrivente Amministrazione ritiene di fondamentale importanza richiamare brevemente la giurisprudenza di codesta CGT, di cui alla sentenza n. 2/2025, pronunciata in data 13/12/2024, successivamente depositata il 03/01/2025 ed ormai passata in giudicato, resa all'esito di un contenzioso del tutto analogo alla presente controversia (doc. 17 che si allega per facilitarne la consultazione – nonché delle foto relative a quel giudizio, All.18 e 19).
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- All'odierna udienza di trattazione le Parti, entrambe partecipanti da remoto, hanno ribadite e rispettive argomentazioni e concluso per la conferma delle domande formulate in atti. Il Giudice, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si presenta parzialmente accoglibile, nei termini meglio di seguito illustrati.
A) La questione della tassabilità o meno dei locali di cui alle Unita immobiliari oggetto della pretesa TARI-
TEFA per l'anno 2024, per cui è giudizio, è da circoscrivere alla valutazione delle produzioni offerte dalle
Parti, pur sempre partendo dalla definizione di “rifiuti speciali”, ritraibile dall'assetto normativo in vigore, idonea a consentire l'accesso al beneficio di legge. Da avere presente, infatti: - che il Contribuente abbia presentata istanza per fruire dell'esenzione, corredandola da foto;
- che il Comune, abbia motivato il rigetto della richiesta, dopo aver disposto opportuno sopralluogo (anch'esso supportato da foto).
B) Rileva pertanto, considerare in via preliminare come, il comma 649 art.1 della Legge n.147/2013, preveda che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione".
E ancora, che con l'aggiunta della lett.b-sexies) al comma 183, art.1 del D.Lgs.152/2006 ( Codice dell'Ambiente) effettuata con il comma 9, art.1 del D.L.gs. 116/2020, sia stato chiarito che: “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Ulteriormente considerando l'art. 184, comma 3, lett. a) sempre del Codice ambientale – modificato dal D.Lgs.116/2020 – che, tra i rifiuti speciali, considera
“i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”.
C) Tanto premesso, dal punto di vista della normativa applicabile, rilevano al fine del decidere le seguenti circostanze:
- Quanto ai DUE locali di cui al Sub.3 – Dalla consultazione delle fotografie prodotte dalle Parti e, in particolare, di quelle scattate al momento del sopralluogo – confermato da quanto dichiarato dai Verificatori nel relativo Verbale -, non può non considerasi prevalente la convinzione che, il loro utilizzo, fosse produttivo di rifiuti quanto meno assimilati a quelli urbani. Tali essendo quelli prodotti da attività riconducibili all'esistenza ivi di:
- una vecchia credenza, bottiglie di vetro vuote, contenitori in metallo, botti e damigiane – di cui non risulta dimostrata connessione con l'attività agricola svolta dal contribuente (raccolte olive e frutti oleosi), tra l'altro presumibilmente vuote in ragione della loro collocazione su una piccola mensola in legno priva di sostegno;
E ancora, nella seconda stanza, di:
- assi di legno, congelatori non in funzione, scatole di cartone, plastica e latta, taniche di plastica, un paio di scarpe, una vecchia radio appoggiata su una mensola, gomma piuma e un piano di lavoro con pinze, cacciaviti, chiavi inglesi, taglierini, tubi metallici e cavi di vario tipo (doc. 13 e 14).
Si tratta di beni e strumenti che possono essere connessi a qualsivoglia utilizzo dei locali – come in qualunque locale deposito – per cui non produttivi di rifiuti con sufficiente sicurezza qualificabili, come connessi all'attività agricola del Contribuente, come intesa dalla Legge.
Da precisare, al riguardo, come l'art. 6, comma 8, lett. b) del Regolamento comunale, preveda testualmente la non assoggettabilità alla tassa delle: “superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli”.
- Per altro verso, in tema probatorio, rileva anche come i rifiuti smaltiti dal Ricorrente con conferimento al società a ciò dedicata, afferiscano esclusivamente a “imballaggi misti” e “imballaggi in legno”, difficilmente collegabili, almeno per la parte più rilevante, con quelli prodotti da un banco di lavoro o dagli altri beni ivi depositati, quanto invece ai rifiuti individuati dal Regolamento comunale (come richiesto dal comma 649, art.1 della L.147/2013 sopra ripreso);
- Quanto al locale al Sub.4: - la presenza del “carrello a traino” della “piccola betoniera” (vedasi Verbale sopralluogo) possono ben essere riconducibili all'effettuazione di lavori richiesti per la manutenzione delle strutture dedicate all'attività agricola o al trasporto di olive o di altri materiali per l'agricoltura; allo stesso modo la presenza di mattoni e dei bancali di legno. Irrilevante, ai fini della produzione di rifiuti urbani o assimilati, la presenza della sedie di plastica.
Tali considerazioni consentono, diversamente dai locali al Sub.3, di poter esentare dalla tassazione TARI,
l'unità immobiliare di cui al Sub.4.
D) Al parziale accoglimento della domanda principale, consegue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla la pretesa tributaria quanto ai rifiuti prodotti dall'unità immobiliare di cui al dati catastali_2; respinge nel resto. Spese compensate.