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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1380/2022
Oggi 16 aprile 2025 innanzi al dott.ssa Sara Lanzetta alle ore 11.20, sono comparsi: per parte convenuta l'avv.to Nicola Cirillo il quale si riporta alla comparsa e alla domanda riconvenzionale e ne chiede l'accoglimento; per parte attrice nessuno è comparso;
il giudice invita le parti a discutere la causa;
terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni l'avv.to Cirillo conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera della camera di consiglio il giudice decide la causa dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A nel procedim ento r.g.n. 1380/20 22
TRA
- soci età uniperson al e - (P. Iva , con sede i n Cassi no Parte_1 P.IVA_1
(FR) alla via Sferracavalli, 47 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Forgione ed el ettivam ent e domi ciliat a press o il suo studi o in Venafro (IS ) all a Vi a Ant onio
Mancino n. 13
ATTRI CE
E
(C.F e P.I. , con sede legale i n R om a, Via Controparte_1 P.IVA_2
Fabbri che di Vall ico n.23, i n persona del l egal e rappresent ante p.t , rappresentat a e difesa, dagli avv.ti Nicol a Ci rillo e Ornell a Gi angregorio , con pot eri disgi unti e congiunti, ed elet tivam ent e domi cil iat a presso i l loro Studi o i n R om a, Vi al e dell e
Milizi e 138
CONVENUT A
CONCLUS IONI: come da ris pett ivi att i int rodutti vi e da verbal e di udi enza del
16.04.2025
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha citato in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Cassino: “Dichiarare l'illegittimità dalla fattura commerciale contrassegnata dal nr 1851 del 17- 03-2022 relativamente all'an e al quantum debeatur richiesto nella medesima e dichiarare conseguentemente dichiarare la società istante non è debitrice delle somme richieste dalla società convenuta, per i motivi spiegati in premessa;
- Condannare la società convenuta pagina 2 di 9 al risarcimento del danni anche secondo il principio di equità; E per questi effetti si invita la società convenuta a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sopra indicata ex art. 166 c.p.c. e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini determinerà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e art. 38 c.p.c.. Richieste istruttorie e mezzi istruttori ulteriori riservati nei limiti dell'art. 183 6°comma. Vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Nello specifico ha dedotto: di aver ricevuto in data 17-03-2022 dalla , la fattura commerciale nr 1851 del 17- 03- CP_1
2022 di euro 5.032,50, inerente la vendita di diversi beni mobili, nello specifico pozzetti congelatori;
di non aver mai sottoscritto alcun contratto di compravendita con la società convenuta né tantomeno ha mai inteso acquistare i beni mobili richiamati nella stessa, in quanto detti beni furono consegnati alla società istante a titolo di comodato d'uso in virtù di contratto di comodato regolarmente sottoscritto dalle parti;
che ha quindi interesse, a proporre l'azione di accertamento negativo del debito, per accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento inviata dalla società convenuta, ed ottenere il risarcimento dei danni anche secondo equità.
Si è costituita in giudizio spiegando domanda riconvenzionale e contestando le avverse CP_1
deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, in particolare deducendo: che in data 22/03/2021, le parti hanno sottoscritto “contratto di fornitura di ghiaccio alimentare”, che fungeva da accordo-quadro per i successivi specifici ordini, della durata di anni due con scadenza al
22/03/2023, ed in calce all'allegato A del contratto, è stato specificato: “Alla firma del contratto il fornitore si impegna a confermare l'ordine di n. 10 pozzetti congelatori da 100LT”; che in ottemperanza a detto obbligo, in data 20/04/2021, le medesime parti hanno sottoscritto un primo contratto di comodato di macchinario avente scadenza al 22/03/2023 (stessa scadenza del contratto di Co fornitura), con il quale ha concesso alla in comodato n. 10 pozzetti congelatori CP_1 Pt_1
aventi i seguenti numeri seriali: 100002464284 - 100002598513 - 100002464690 - 100002598507 -
100002014071 - 100001687971 - 100002499152 -100002598544 - 100002598573 – 100001687964; che in data 21/05/2021, le parti hanno sottoscritto una integrazione al contratto di fornitura, in forza della quale, la avrebbe ricevuto in totale n. 50 pozzetti in comodato d'uso gratuito a dati Parte_1
“step di fatturazione minima”, prevedendo inoltre che: “Qualora i termini degli ordini non fossero rispettati la dovrà riportare tutti i pozzetti ricevuti presso la sua sede per il ritiro;
se per Pt_1
pagina 3 di 9 qualsivoglia motivazione questo non avverrà la emetterà una fattura alla per gli n. CP_1 Pt_1 pozzetti non tornati di euro 165,00 più IVA a pozzetto”; che in data 12/06/2021, le parti hanno quindi sottoscritto un secondo contratto di comodato di n. 15 pozzetti congelatori (numeri seriali 1020373 - 1020269 – 1020187 - 1020128 - 020363 - 1020235 –
1020140 - 1020226 - 1020133 – 1020166 – 1020162 - 1020195-1020236 – 1020168 - 1020327); che la società non ha ottemperato ai quantitativi di acquisto pattuiti e pertanto, con pec del Parte_1
03/12/2021, la ha chiesto la riconsegna dei pozzetti a quella data ricevuti, ovvero i 10 di CP_1
cui al contratto di comodato del 20/04 e i 15 di cui al contratto di comodato del 12/06 avvisando che in caso di mancato riscontro, avrebbe provveduto all'emissione di fattura per € 165,00 a pozzetto, come da accordo oggetto della integrazione del 21/05; che non essendo avvenuta la riconsegna dei 25 pozzetti nel termine indicato, ha emesso la fattura n.
1851-2022, secondo quanto pattuito con l'integrazione del 21.05.2021, nello specifico euro 165,00 oltre iva per ciascuno dei 25 pozzetti consegnati e non restituiti;
che pertanto è infondata la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dall'attrice, visto l'inadempimento della società all'obbligo di eseguire l'acquisto di un determinato Parte_1
quantitativo di ghiaccio e poi all'obbligo di riconsegna dei pozzetti congelatori;
che pertanto l'attrice è debitrice nei confronti della convenuta, della somma complessiva di euro
5.302,50 come da fattura n. 1851/2022; che la domanda di risarcimento del danno è infondata in quanto non provata;
Ha infine spiegato domanda riconvenzionale, per ottenere, da parte attrice, il versamento della somma di euro 5.032,50 (165,00 euro più iva a pozzetto non restituito), in virtù dell'integrazione contrattuale del 21.05.21 in cui veniva espressamente pattuito che: “Qualora i termini degli ordini non fossero rispettati la dovrà riportare tutti i pozzetti ricevuti presso la sua sede per il ritiro;
se per Pt_1
qualsivoglia motivazione questo non avverrà la emetterà una fattura alla per gli n. CP_1 Pt_1 pozzetti non tornati di euro 165,00 più IVA a pozzetto”.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “respingere la domanda dell'attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale - accertata per quanto occorrere possa e dichiarata la risoluzione dei contratti di comodato del 20/04/2021 e del 12/06/2021, accertare e dichiarare che, in forza del contratto di fornitura concluso inter partes in data 22/03/2021
e del relativo addendum del 21/05/2021, la è tenuta a corrispondere alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.032,50, a titolo di controvalore dei n. 25 pozzetti congelatori consegnati alla società attrice e non riconsegnati;
con conseguente condanna al pagamento della detta somma, oltre interessi legali dalla data di invio della fattura n. 1851/2022 al soddisfo;
- condannare la ex art. 96 Parte_1
pagina 4 di 9 c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, in favore della per avere CP_1 agito in giudizio con mala fede. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.06.2024 la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025, all'esito della quale è stata decisa.
La domanda proposta da parte attrice è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie si osserva che l'attore ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti, contestando l'esistenza di un contratto di compravendita alla base dell'emissione della fattura n. 1851 del 17.03.2022, deducendo che in realtà consegna dei beni è avvenuta in virtù di un contratto di comodato d'uso regolarmente sottoscritto dalle parti.
Costituendosi in giudizio la società ha eccepito l'inadempimento di parte attrice, in CP_1
relazione al contratto di fornitura di ghiaccio, intervenuto tra le parti, mediante il quale la società attorea si obbligava ad acquistare un determinato quantitativo minimo di ghiaccio periodicamente, circostanza che avrebbe determinato la risoluzione del contratto di fornitura e del contratto di comodato collegato con conseguente obbligo di riconsegna dei pozzetti congelatori forniti in uso, obbligo a cui la società attorea non avrebbe ottemperato, pertanto ciò avrebbe giustificato l'emissione della fattura n.
1851 del 17.03.2022, in virtù dell'integrazione contrattuale del 21.5.2021 che prevedeva la fatturazione nel caso di mancata restituzione dei pozzetti ricevuti.
Ciò posto, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (Cass. 14965/2012; Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
In particolare, si evidenzia che relativamente all'onere della prova, l'attore in accertamento negativo, non "fa valere un diritto in giudizio" così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo che deve dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che: “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024)
pagina 5 di 9 Quindi, proprio con riferimento all'onus probandi, qualora l'attore abbia proposto azione di accertamento negativo, ed il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale volta al conseguimento del diritto negato dalla controparte, come nel caso in esame, grava sul convenuto l'onere di provare il proprio credito.
È quindi onere della società a fronte della azione di accertamento negativo del credito CP_1
promossa dalla parte attrice, ed anche in conseguenza della proposizione della domanda riconvenzionale di pagamento avanzata, provare i fatti costitutivi del diritto di credito avanzato e contestato da parte attrice.
Ebbene, si ritiene che gli elementi probatori prodotti in giudizio dalla convenuta, siano idonei a dimostrate con certezza l'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda riconvenzionale proposta.
Quanto al valore probatorio della fattura la giurisprudenza consolidata ritiene che, trattandosi di documentazione unilaterale proveniente dal creditore, e quindi formata dalla parte che se ne avvale, non costituisce di per sé prova piena del credito in essa indicato, per tali ragioni, quando viene contestata dal debitore, il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo e l'adempimento della sua prestazione.
Nello specifico, a fronte della prospettazione di parte attrice che fonda la domanda di accertamento negativo del credito sull'inesistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto la compravendita dei pozzetti, parte convenuta ha dedotto l'esistenza di un “contratto di fornitura di ghiaccio alimentare”, con il quale la si è obbligata a fornire periodicamente alla ghiaccio CP_1 Parte_1
alimentare, secondo scadenza concordate;
rispetto a tale contratto accedono una serie, di contratti collegati di comodato gratuito aventi ad oggetto l'uso di pozzetti congelatori per la custodia e conservazione del ghiaccio fornito.
Parte convenuta ha poi allegato l'inottemperanza agli obblighi di fornitura periodica assunti dalla società attorea, deducendo di aver chiesto, senza ottenere riscontro, la restituzione dei pozzetti forniti in comodato, avendo interrotto i rapporti di fornitura per causa imputabile alla società attorea.
Ciò posto deve oss ervarsi che, s econdo i principi generali affermati dal la Suprema
Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di pagina 6 di 9 provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr.
Cass. SS .UU. n. 13533/01, conferm at a, tra le alt re, da C ass. n. 2387/04 e n. 3373/ 10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Appli cando t ali principi al caso di speci e, deve osservarsi che part e convenuta, att rice in riconvenzionale ha provato l'esistenza e l'entità del credito azionato.
Ed invero si ri leva che la s oci et à convenut a ha prodotto il contratto di fornit ura di ghiaccio intervenuto con la società attorea (all 2) allegando l'inadempimento della soci et à att ri ce rispett o agli obbl ighi di fornitura assunti.
La società convenuta ha inoltre prodotto un primo contratto di comodato gratuito sottoscritto tra le parti in data 20.04.2021, con cui la ha concesso alla in comodato n. 10 pozzetti CP_1 Parte_1
congelatori; un successivo addendum al contratto di fornitura, sottoscritto in data 21.5.2021, nel quale venivano concordati gli step di fatturazione minima al raggiungimento dei quali la si CP_1
impegnava a fornire in aggiunta ai dieci già concessi, ulteriori pozzetti e nello specifico: quindici unità alla sottoscrizione dell'addendum, quindici all'ordine di n. 20 bancali di ghiaccio e dieci all'ordine di ulteriori venti bancali;
un secondo contratto di comodato sottoscritto il 12.6.2021, con il quale venivano concessi in comodato n. 15 pozzetti congelatori.
Nell'addendum sottoscritto in data 21.05.2021, è stato espressamente previsto che in caso di mancato raggiungimento dei quantitativi di acquisto pattuiti, la si obbligava alla restituzione di tutti i Parte_1
pozzetti concessi, ed in caso di inosservanza di tale obbligo la avrebbe emesso fattura CP_1
commerciale per il numero dei pozzetti non restituiti, per euro 165 più Iva ciascuno.
Di conseguenza a seguito del mancato raggiungimento del quantitativo minimo di ordini concordato, la società con pec del 03.12.2021 ha chiesto la riconsegna dei pozzetti fino a quella data CP_1
detenuti dall'attrice (n. 10 di cui al contratto di comodato del 20.04.2021 e n. 15 di cui al contratto di comodato del 12.06.2021).
Ciò posto si evidenzia che a fronte del dedotto inadempimento degli obblighi di fornitura assunti per il mancato rispetto dell'acquisto dei quantitativi minimi pattuiti, nulla ha contestato la società Parte_1
anche con riguardo alla pec del 28.01.2022, prodotta dalla difesa di parte convenuta, nella quale giustificava la mancata riconsegna dei pozzetti, riconoscendo implicitamente l'obbligo alla restituzione, adducendo semplicemente “mancanza di personale”.
pagina 7 di 9 Neppure risulta contestata la pec del 23.02.2022 con cui la società diffidava la società CP_1
attrice alla restituzione dei venticinque pozzetti preannunciando, in difetto l'emissione della fattura così come pattuito con l'integrazione del 21.05.2021.
La pretesta creditoria avanzata dalla società convenuta deve ritenersi fondata, essendo incontestata l'interruzione del rapporto di fornitura per inadempimento della società ed essendo Parte_1 incontestato e documentato l'inottemperanza da parte della alla richiesta di riconsegna dei Parte_1
pozzetti ricevuti in comodato.
Ed invero si rileva che non risultano contestati i rapporti commerciali tra le parti, la consegna della merce il mancato rispetto dei quantitativi di acquisto pattuiti e la mancata restituzione dei 25 pozzetti richiamati nei contratti di comodato.
Deve ritenersi pertanto legittima e fondata la richiesta di pagamento, da parte della società CP_1
della somma indicata nella fattura n. 1851-2022, perché conforme alla previsione contenuta nel
[...]
contratto del 21.05.2021, non avendo parte attrice ottemperato, all'obbligo di restituzione dei 25 pozzetti consegnati.
In conclusione la domanda di accertamento negativo del credito proposta da deve essere Parte_1
rigettata, mentre, la risoluzione dei contratti di comodato del 20.4.2021 e del 12.6.2021 per inadempimento del contratto di fornitura a cui accedevano i contratti i comodato, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di pagamento proposta dalla convenuta per la somma di euro 5.032,50 con la conseguenza che parte attrice, deve essere condanna a pagare alla convenuta il predetto Parte_1
importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo .
Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore; la relativa liquidazione avviene come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria senza possibilità di accedere alla richiesta di condanna dell'attore al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande, proposte dalla società attrice per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e per l'effetto e accertata la CP_1
risoluzione dei contratti di comodato del 20.4.2021 e 12.6.2021 condanna al Parte_1
pagina 8 di 9 pagamento in favore della società convenuta della somma di Euro 5.032,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di
[...]
che liquida in euro 125,00 per spese 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, iva e cpa come per legge;
d) rigetta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c proposta dalla convenuta.
Cassino, 16.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1380/2022
Oggi 16 aprile 2025 innanzi al dott.ssa Sara Lanzetta alle ore 11.20, sono comparsi: per parte convenuta l'avv.to Nicola Cirillo il quale si riporta alla comparsa e alla domanda riconvenzionale e ne chiede l'accoglimento; per parte attrice nessuno è comparso;
il giudice invita le parti a discutere la causa;
terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni l'avv.to Cirillo conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera della camera di consiglio il giudice decide la causa dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A nel procedim ento r.g.n. 1380/20 22
TRA
- soci età uniperson al e - (P. Iva , con sede i n Cassi no Parte_1 P.IVA_1
(FR) alla via Sferracavalli, 47 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Forgione ed el ettivam ent e domi ciliat a press o il suo studi o in Venafro (IS ) all a Vi a Ant onio
Mancino n. 13
ATTRI CE
E
(C.F e P.I. , con sede legale i n R om a, Via Controparte_1 P.IVA_2
Fabbri che di Vall ico n.23, i n persona del l egal e rappresent ante p.t , rappresentat a e difesa, dagli avv.ti Nicol a Ci rillo e Ornell a Gi angregorio , con pot eri disgi unti e congiunti, ed elet tivam ent e domi cil iat a presso i l loro Studi o i n R om a, Vi al e dell e
Milizi e 138
CONVENUT A
CONCLUS IONI: come da ris pett ivi att i int rodutti vi e da verbal e di udi enza del
16.04.2025
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha citato in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Cassino: “Dichiarare l'illegittimità dalla fattura commerciale contrassegnata dal nr 1851 del 17- 03-2022 relativamente all'an e al quantum debeatur richiesto nella medesima e dichiarare conseguentemente dichiarare la società istante non è debitrice delle somme richieste dalla società convenuta, per i motivi spiegati in premessa;
- Condannare la società convenuta pagina 2 di 9 al risarcimento del danni anche secondo il principio di equità; E per questi effetti si invita la società convenuta a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sopra indicata ex art. 166 c.p.c. e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini determinerà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e art. 38 c.p.c.. Richieste istruttorie e mezzi istruttori ulteriori riservati nei limiti dell'art. 183 6°comma. Vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Nello specifico ha dedotto: di aver ricevuto in data 17-03-2022 dalla , la fattura commerciale nr 1851 del 17- 03- CP_1
2022 di euro 5.032,50, inerente la vendita di diversi beni mobili, nello specifico pozzetti congelatori;
di non aver mai sottoscritto alcun contratto di compravendita con la società convenuta né tantomeno ha mai inteso acquistare i beni mobili richiamati nella stessa, in quanto detti beni furono consegnati alla società istante a titolo di comodato d'uso in virtù di contratto di comodato regolarmente sottoscritto dalle parti;
che ha quindi interesse, a proporre l'azione di accertamento negativo del debito, per accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento inviata dalla società convenuta, ed ottenere il risarcimento dei danni anche secondo equità.
Si è costituita in giudizio spiegando domanda riconvenzionale e contestando le avverse CP_1
deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, in particolare deducendo: che in data 22/03/2021, le parti hanno sottoscritto “contratto di fornitura di ghiaccio alimentare”, che fungeva da accordo-quadro per i successivi specifici ordini, della durata di anni due con scadenza al
22/03/2023, ed in calce all'allegato A del contratto, è stato specificato: “Alla firma del contratto il fornitore si impegna a confermare l'ordine di n. 10 pozzetti congelatori da 100LT”; che in ottemperanza a detto obbligo, in data 20/04/2021, le medesime parti hanno sottoscritto un primo contratto di comodato di macchinario avente scadenza al 22/03/2023 (stessa scadenza del contratto di Co fornitura), con il quale ha concesso alla in comodato n. 10 pozzetti congelatori CP_1 Pt_1
aventi i seguenti numeri seriali: 100002464284 - 100002598513 - 100002464690 - 100002598507 -
100002014071 - 100001687971 - 100002499152 -100002598544 - 100002598573 – 100001687964; che in data 21/05/2021, le parti hanno sottoscritto una integrazione al contratto di fornitura, in forza della quale, la avrebbe ricevuto in totale n. 50 pozzetti in comodato d'uso gratuito a dati Parte_1
“step di fatturazione minima”, prevedendo inoltre che: “Qualora i termini degli ordini non fossero rispettati la dovrà riportare tutti i pozzetti ricevuti presso la sua sede per il ritiro;
se per Pt_1
pagina 3 di 9 qualsivoglia motivazione questo non avverrà la emetterà una fattura alla per gli n. CP_1 Pt_1 pozzetti non tornati di euro 165,00 più IVA a pozzetto”; che in data 12/06/2021, le parti hanno quindi sottoscritto un secondo contratto di comodato di n. 15 pozzetti congelatori (numeri seriali 1020373 - 1020269 – 1020187 - 1020128 - 020363 - 1020235 –
1020140 - 1020226 - 1020133 – 1020166 – 1020162 - 1020195-1020236 – 1020168 - 1020327); che la società non ha ottemperato ai quantitativi di acquisto pattuiti e pertanto, con pec del Parte_1
03/12/2021, la ha chiesto la riconsegna dei pozzetti a quella data ricevuti, ovvero i 10 di CP_1
cui al contratto di comodato del 20/04 e i 15 di cui al contratto di comodato del 12/06 avvisando che in caso di mancato riscontro, avrebbe provveduto all'emissione di fattura per € 165,00 a pozzetto, come da accordo oggetto della integrazione del 21/05; che non essendo avvenuta la riconsegna dei 25 pozzetti nel termine indicato, ha emesso la fattura n.
1851-2022, secondo quanto pattuito con l'integrazione del 21.05.2021, nello specifico euro 165,00 oltre iva per ciascuno dei 25 pozzetti consegnati e non restituiti;
che pertanto è infondata la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dall'attrice, visto l'inadempimento della società all'obbligo di eseguire l'acquisto di un determinato Parte_1
quantitativo di ghiaccio e poi all'obbligo di riconsegna dei pozzetti congelatori;
che pertanto l'attrice è debitrice nei confronti della convenuta, della somma complessiva di euro
5.302,50 come da fattura n. 1851/2022; che la domanda di risarcimento del danno è infondata in quanto non provata;
Ha infine spiegato domanda riconvenzionale, per ottenere, da parte attrice, il versamento della somma di euro 5.032,50 (165,00 euro più iva a pozzetto non restituito), in virtù dell'integrazione contrattuale del 21.05.21 in cui veniva espressamente pattuito che: “Qualora i termini degli ordini non fossero rispettati la dovrà riportare tutti i pozzetti ricevuti presso la sua sede per il ritiro;
se per Pt_1
qualsivoglia motivazione questo non avverrà la emetterà una fattura alla per gli n. CP_1 Pt_1 pozzetti non tornati di euro 165,00 più IVA a pozzetto”.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “respingere la domanda dell'attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale - accertata per quanto occorrere possa e dichiarata la risoluzione dei contratti di comodato del 20/04/2021 e del 12/06/2021, accertare e dichiarare che, in forza del contratto di fornitura concluso inter partes in data 22/03/2021
e del relativo addendum del 21/05/2021, la è tenuta a corrispondere alla la Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.032,50, a titolo di controvalore dei n. 25 pozzetti congelatori consegnati alla società attrice e non riconsegnati;
con conseguente condanna al pagamento della detta somma, oltre interessi legali dalla data di invio della fattura n. 1851/2022 al soddisfo;
- condannare la ex art. 96 Parte_1
pagina 4 di 9 c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, in favore della per avere CP_1 agito in giudizio con mala fede. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.06.2024 la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025, all'esito della quale è stata decisa.
La domanda proposta da parte attrice è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie si osserva che l'attore ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti, contestando l'esistenza di un contratto di compravendita alla base dell'emissione della fattura n. 1851 del 17.03.2022, deducendo che in realtà consegna dei beni è avvenuta in virtù di un contratto di comodato d'uso regolarmente sottoscritto dalle parti.
Costituendosi in giudizio la società ha eccepito l'inadempimento di parte attrice, in CP_1
relazione al contratto di fornitura di ghiaccio, intervenuto tra le parti, mediante il quale la società attorea si obbligava ad acquistare un determinato quantitativo minimo di ghiaccio periodicamente, circostanza che avrebbe determinato la risoluzione del contratto di fornitura e del contratto di comodato collegato con conseguente obbligo di riconsegna dei pozzetti congelatori forniti in uso, obbligo a cui la società attorea non avrebbe ottemperato, pertanto ciò avrebbe giustificato l'emissione della fattura n.
1851 del 17.03.2022, in virtù dell'integrazione contrattuale del 21.5.2021 che prevedeva la fatturazione nel caso di mancata restituzione dei pozzetti ricevuti.
Ciò posto, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (Cass. 14965/2012; Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
In particolare, si evidenzia che relativamente all'onere della prova, l'attore in accertamento negativo, non "fa valere un diritto in giudizio" così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo che deve dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
Ed invero sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che: “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024)
pagina 5 di 9 Quindi, proprio con riferimento all'onus probandi, qualora l'attore abbia proposto azione di accertamento negativo, ed il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale volta al conseguimento del diritto negato dalla controparte, come nel caso in esame, grava sul convenuto l'onere di provare il proprio credito.
È quindi onere della società a fronte della azione di accertamento negativo del credito CP_1
promossa dalla parte attrice, ed anche in conseguenza della proposizione della domanda riconvenzionale di pagamento avanzata, provare i fatti costitutivi del diritto di credito avanzato e contestato da parte attrice.
Ebbene, si ritiene che gli elementi probatori prodotti in giudizio dalla convenuta, siano idonei a dimostrate con certezza l'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda riconvenzionale proposta.
Quanto al valore probatorio della fattura la giurisprudenza consolidata ritiene che, trattandosi di documentazione unilaterale proveniente dal creditore, e quindi formata dalla parte che se ne avvale, non costituisce di per sé prova piena del credito in essa indicato, per tali ragioni, quando viene contestata dal debitore, il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo e l'adempimento della sua prestazione.
Nello specifico, a fronte della prospettazione di parte attrice che fonda la domanda di accertamento negativo del credito sull'inesistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto la compravendita dei pozzetti, parte convenuta ha dedotto l'esistenza di un “contratto di fornitura di ghiaccio alimentare”, con il quale la si è obbligata a fornire periodicamente alla ghiaccio CP_1 Parte_1
alimentare, secondo scadenza concordate;
rispetto a tale contratto accedono una serie, di contratti collegati di comodato gratuito aventi ad oggetto l'uso di pozzetti congelatori per la custodia e conservazione del ghiaccio fornito.
Parte convenuta ha poi allegato l'inottemperanza agli obblighi di fornitura periodica assunti dalla società attorea, deducendo di aver chiesto, senza ottenere riscontro, la restituzione dei pozzetti forniti in comodato, avendo interrotto i rapporti di fornitura per causa imputabile alla società attorea.
Ciò posto deve oss ervarsi che, s econdo i principi generali affermati dal la Suprema
Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di pagina 6 di 9 provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr.
Cass. SS .UU. n. 13533/01, conferm at a, tra le alt re, da C ass. n. 2387/04 e n. 3373/ 10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Appli cando t ali principi al caso di speci e, deve osservarsi che part e convenuta, att rice in riconvenzionale ha provato l'esistenza e l'entità del credito azionato.
Ed invero si ri leva che la s oci et à convenut a ha prodotto il contratto di fornit ura di ghiaccio intervenuto con la società attorea (all 2) allegando l'inadempimento della soci et à att ri ce rispett o agli obbl ighi di fornitura assunti.
La società convenuta ha inoltre prodotto un primo contratto di comodato gratuito sottoscritto tra le parti in data 20.04.2021, con cui la ha concesso alla in comodato n. 10 pozzetti CP_1 Parte_1
congelatori; un successivo addendum al contratto di fornitura, sottoscritto in data 21.5.2021, nel quale venivano concordati gli step di fatturazione minima al raggiungimento dei quali la si CP_1
impegnava a fornire in aggiunta ai dieci già concessi, ulteriori pozzetti e nello specifico: quindici unità alla sottoscrizione dell'addendum, quindici all'ordine di n. 20 bancali di ghiaccio e dieci all'ordine di ulteriori venti bancali;
un secondo contratto di comodato sottoscritto il 12.6.2021, con il quale venivano concessi in comodato n. 15 pozzetti congelatori.
Nell'addendum sottoscritto in data 21.05.2021, è stato espressamente previsto che in caso di mancato raggiungimento dei quantitativi di acquisto pattuiti, la si obbligava alla restituzione di tutti i Parte_1
pozzetti concessi, ed in caso di inosservanza di tale obbligo la avrebbe emesso fattura CP_1
commerciale per il numero dei pozzetti non restituiti, per euro 165 più Iva ciascuno.
Di conseguenza a seguito del mancato raggiungimento del quantitativo minimo di ordini concordato, la società con pec del 03.12.2021 ha chiesto la riconsegna dei pozzetti fino a quella data CP_1
detenuti dall'attrice (n. 10 di cui al contratto di comodato del 20.04.2021 e n. 15 di cui al contratto di comodato del 12.06.2021).
Ciò posto si evidenzia che a fronte del dedotto inadempimento degli obblighi di fornitura assunti per il mancato rispetto dell'acquisto dei quantitativi minimi pattuiti, nulla ha contestato la società Parte_1
anche con riguardo alla pec del 28.01.2022, prodotta dalla difesa di parte convenuta, nella quale giustificava la mancata riconsegna dei pozzetti, riconoscendo implicitamente l'obbligo alla restituzione, adducendo semplicemente “mancanza di personale”.
pagina 7 di 9 Neppure risulta contestata la pec del 23.02.2022 con cui la società diffidava la società CP_1
attrice alla restituzione dei venticinque pozzetti preannunciando, in difetto l'emissione della fattura così come pattuito con l'integrazione del 21.05.2021.
La pretesta creditoria avanzata dalla società convenuta deve ritenersi fondata, essendo incontestata l'interruzione del rapporto di fornitura per inadempimento della società ed essendo Parte_1 incontestato e documentato l'inottemperanza da parte della alla richiesta di riconsegna dei Parte_1
pozzetti ricevuti in comodato.
Ed invero si rileva che non risultano contestati i rapporti commerciali tra le parti, la consegna della merce il mancato rispetto dei quantitativi di acquisto pattuiti e la mancata restituzione dei 25 pozzetti richiamati nei contratti di comodato.
Deve ritenersi pertanto legittima e fondata la richiesta di pagamento, da parte della società CP_1
della somma indicata nella fattura n. 1851-2022, perché conforme alla previsione contenuta nel
[...]
contratto del 21.05.2021, non avendo parte attrice ottemperato, all'obbligo di restituzione dei 25 pozzetti consegnati.
In conclusione la domanda di accertamento negativo del credito proposta da deve essere Parte_1
rigettata, mentre, la risoluzione dei contratti di comodato del 20.4.2021 e del 12.6.2021 per inadempimento del contratto di fornitura a cui accedevano i contratti i comodato, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di pagamento proposta dalla convenuta per la somma di euro 5.032,50 con la conseguenza che parte attrice, deve essere condanna a pagare alla convenuta il predetto Parte_1
importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo .
Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore; la relativa liquidazione avviene come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria senza possibilità di accedere alla richiesta di condanna dell'attore al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande, proposte dalla società attrice per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e per l'effetto e accertata la CP_1
risoluzione dei contratti di comodato del 20.4.2021 e 12.6.2021 condanna al Parte_1
pagina 8 di 9 pagamento in favore della società convenuta della somma di Euro 5.032,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di
[...]
che liquida in euro 125,00 per spese 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, iva e cpa come per legge;
d) rigetta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c proposta dalla convenuta.
Cassino, 16.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
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