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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6366/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6366/2019 promossa da:
QUALE MANDATARIA DI Parte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
FASTOSO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
FASTOSO ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
Nonché
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
MEROLA ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA G. PORZIO 4
CENTRO DIREZIONALE IS. G1 80143 NAPOLI presso il difensore avv.
MEROLA ANTONELLA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2024 le parti concludevano come da verbale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04.07.2019, Parte_1
, n.q. di mandataria di , conveniva in giudizio dinanzi a
[...] Parte_2 codesto Tribunale, e per sentire Controparte_1 Controparte_1 dichiarare la inesistenza e/o inefficacia e/o nullità per simulazione dell'atto di donazione per Notaio rep. 168450 racc. 28037 del 23/07/2018 Persona_1 trascritto in data 30.7.2018 al n. 26751 rg e n. 21070 RP, poi rettificato con nota di trascrizione del 28.9.2018 e del 10.10.2018 per errata indicazione di alcune particelle. A sostegno della propria domanda deduceva di essere creditrice di dell'importo di € 99.818,39 per rate impagate del Controparte_1
Pag. 1 di 7 finanziamento chirografario agrario n. 572-110443500000, sottoscritto in data
31.05.2018 ed erogato in pari data sul conto corrente n. 56769067 a questi intestato, il quale veniva risolto anticipatamente per mancato pagamento delle rate concordate, cui seguiva la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con racc. 21.12.2018. Deduceva che l'atto di donazione fosse stato effettuato al fine di spogliarsi di tutti i beni aggredibili.
Rimanevano contumaci i convenuti e Controparte_1 CP_1
[...]
Con comparsa depositata il 10.1.2023 interveniva ex art. 111 la CP_2
, assumendosi cessionaria del credito nei confronti del ed insistendo
[...] Per_2 per l'accoglimento della declaratoria di nullità e/o inefficacia relativa dell'atto di donazione da questi posto essere con atto per Notaio rep. 168450 racc. Per_1
28037 del 23/07/2018 ricorrendone tutti i presupposti e condizioni di legge.
Richiamava gli scritti difensivi della cedente precisando, altresì, che Parte_1 il credito posto a fondamento della domanda fosse stato riconosciuto giudizialmente con sentenza n. 1848/2023 pubblicata il 09.05.2023, con la quale il
Tribunale rigettava l'opposizione promossa dal convenuto Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2135/2019 per la somma complessiva di €
99.818,39.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, medio tempore assegnata a questo Giudice a far data dal 2.4.2021, veniva rinviata all'udienza del 02.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non merita accoglimento la domanda di simulazione.
In particolare, si rammenta che la simulazione rappresenta un'ipotesi di divergenza tra voluto e dichiarato. È assoluta quando le parti pongono in essere un negozio del quale non vogliono la produzione di alcun effetto, è invece relativa quando le parti intendono perseguire effetti diversi dal negozio posto in essere.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti. L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza ove quest'ultima possa pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato donante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che, s'intende, il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione (art. 1416, comma 2, c.c.). Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente artatamente costruito dalle parti. Sotto questo profilo, giova rammentare che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né il donante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla
Pag. 2 di 7 (cfr., ex multis, Cass. n. 13345/2015).
All'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione consegue la declaratoria di nullità del medesimo per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (cfr. Cass. 7459/2018).
L'azione di simulazione volta a far dichiarare l'inefficacia originaria del negozio simulato presenta natura giuridica di accertamento negativo ed impone alla parte che intende farla valere l'onere di fornire la relativa prova. Dunque, quando il contratto simulato è redatto in forma scritta, la prova della simulazione si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di un patto (accordo simulatorio), aggiunto o contrario al contenuto di un documento (il contratto simulato), che si assume essere stato stipulato anteriormente o contestualmente alla formazione del documento. In punto di prova l'art. 1417 c.c., che costituisce applicazione della regola generale di cui al richiamato art. 2722 c.c., stabilisce che i contraenti possano dimostrare la sussistenza dell'accordo simulatorio solo mediante il documento contenente la controdichiarazione. È, dunque, escluso per le parti il ricorso sia alla prova per testi che alle presunzioni. Diversamente, per i terzi estranei all'accordo, è invece consentito il ricorso alla prova per testi ed alle presunzioni, atteso che, altrimenti opinando si ricadrebbe in una probatio diabolica.
Orbene, per quanto attiene al caso di specie, in applicazione dei principi richiamati, si ritiene che l'attrice non abbia provato tale accordo simulatorio, non avendo prodotto alcuna documentazione che consentisse di ritenere provata la simulazione.
Appare, invece, fondata la domanda ex art. 2901 c.c. volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato.
Preliminarmente deve dichiararsi la legittimazione della in CP_2 ordine all'azione revocatoria incardinata dal cedente. In merito la Suprema Corte ha ritenuto che qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore – che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) – di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Civ.
25424/2023; 5649/2023). La condanna del convenuto può pronunciarsi direttamente in favore di detto cessionario indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass. Civ. n. 10442/2023).
Deve infatti ritenersi che il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisca per effetto della cessione e che anche il cessionario acquisti ipso iure il diritto di
“promuovere l'azione esecutiva” a norma dell'art. 2902 c.c. che non sarebbe
Pag. 3 di 7 concepibile scindere dal credito ceduto (cfr. Cass. Civ. n. 25424/2023).
Ebbene per quanto attiene al caso di specie, dalla documentazione versata in atti può ritenersi provata la cessione del credito in esame, avvenuta in data 3.12.2021
(data stipulazione) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 149 del
16.12.2021 (v. all. comparsa 21) e dal contegno processuale delle parti - in CP_2 particolare la inattività di , per conto di e Parte_1 Parte_2 prosecuzione da parte di - può ragionevolmente ritenersi avverata Controparte_2 la condizione per la pronuncia della condanna nei confronti del cessionario.
Passando al merito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i presupposti fondanti l'azione revocatoria sono rappresentati dall'esistenza di una semplice ragione di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente
(cfr. Cass., n. 1120/1986; Cass., n. 591/1999; Cass., n. 12768/2001); dalla sussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale del credito conseguente al compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, per la cui configurabilità è sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass., n.
2971/1999). Difatti, l'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia (v. Cass. n. 5105/2006). Inoltre, data la funzione di ricostituzione della garanzia generica - e non anche della garanzia specifica - assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore dall'azione revocatoria, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, alla declaratoria di inefficacia di un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.
Da ciò discende che per l'integrazione dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass., n. 5972/2005; Cass., n. 20813/2004; Cass.,
n. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, determina il pericolo di un danno, costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., n. 7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di
Pag. 4 di 7 quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v.
Cass., n. 5105/2006). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass., n. 5972/2005).
Inoltre, gli atti dispositivi a titolo gratuito, come nel caso della donazione, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) (cfr. Cass. n.6017/1999) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuta conclusione del contratto (Cass. n.
3676/2011).
Tanto premesso, nel caso di specie non può dubitarsi della sussistenza, in capo a alla parte intervenuta di un credito nei confronti di nascente Controparte_1 dal contratto di finanziamento chirografario agrario n. 572-110443500000 dell'importo di € 99.818,39, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 2135/2019 - dunque già esistente al momento dell'introduzione del presente giudizio - confermato con la sentenza n. 1848/2023 pubblicata il 09.05.2023, con cui il
Tribunale ha rigettato l'opposizione promossa dal convenuto Controparte_1
Accertato tale presupposto, i convenuti non costituendosi non hanno fornito la prova liberatoria in ordine alla esistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili dall'attore e suscettibili, quindi, di costituire idonea garanzia generica del relativo credito (cfr. sul punto Cass. 19963/2005).
Quanto, poi, al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (v. Cass. n. 7262/2000). Tale prova di conoscenza ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni (v. Cass., 22/7/2005, n. 15389; Cass., 11/2/2005, n. 2748; Cass.,
17/1/2002, n. 438; Cass., 22/2/2001, n. 2597).
Nel caso di specie, la circostanza che la donazione sia stata eseguita successivamente al sorgere del credito, peraltro a brevissima distanza dalla erogazione del finanziamento consente di presumere sussistente la c.d. scientia
Pag. 5 di 7 damni, ovvero la volontà di ledere la garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori.
Anche se non necessario, nel caso di specie può altresì ritenersi sussistente il consilium fraudis del terzo, alla luce della stretta parentela esistente tra donante e donataria, per l'appunto fratelli, in ordine alla debitoria esistente in capo al rimasta inadempiuta. Controparte_1
Alla luce delle argomentazioni richiamate, sussistendo tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria esperita, l'atto di donazione per Notaio del 23/07/2018, rep. 168450 racc. 28037, trascritto in data Persona_1
30.7.2018 al n. 26751 RG e n. 21070 RP, poi rettificato con note di trascrizione del 28.9.2018 e del 10.10.2018 va dichiarato inefficace nei confronti del cessionario Controparte_2
A seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria, sussistono i presupposti per l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto dichiarato inefficace a norma dell'art. 2655, n. 5), c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta dall'attore e dall'intervenuto. Si ritiene infatti che vadano liquidate in favore di le fasi di studio, introduttiva e di Parte_1 trattazione, ed a favore di la fase di studio e decisionale. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti della società CP_2
l'atto di donazione per Notaio rep. 168450 racc.
[...] Persona_1
28037 del 23/07/2018 trascritto in data 30.7.2018 al n. 26751 RG e n.
21070 RP, poi rettificato con nota di trascrizione del 28.9.2018 e del
10.10.2018;
2) Dispone la trascrizione della presente sentenza presso il competente
Ufficio dei RR.II., con esonero di responsabilità del Conservatore;
3) Condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_1 alla refusione delle spese processuali in favore di di Controparte_3 mandataria di che si liquidano in € 3.376,00 Parte_2 per onorari, € 379,50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
4) Condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_1 alla refusione delle spese processuali in favore di che si Controparte_2 liquidano in € 2.620,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di
Pag. 6 di 7 legge;
Santa Maria Capua Vetere, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6366/2019 promossa da:
QUALE MANDATARIA DI Parte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
FASTOSO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
FASTOSO ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
Nonché
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
MEROLA ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA G. PORZIO 4
CENTRO DIREZIONALE IS. G1 80143 NAPOLI presso il difensore avv.
MEROLA ANTONELLA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2024 le parti concludevano come da verbale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04.07.2019, Parte_1
, n.q. di mandataria di , conveniva in giudizio dinanzi a
[...] Parte_2 codesto Tribunale, e per sentire Controparte_1 Controparte_1 dichiarare la inesistenza e/o inefficacia e/o nullità per simulazione dell'atto di donazione per Notaio rep. 168450 racc. 28037 del 23/07/2018 Persona_1 trascritto in data 30.7.2018 al n. 26751 rg e n. 21070 RP, poi rettificato con nota di trascrizione del 28.9.2018 e del 10.10.2018 per errata indicazione di alcune particelle. A sostegno della propria domanda deduceva di essere creditrice di dell'importo di € 99.818,39 per rate impagate del Controparte_1
Pag. 1 di 7 finanziamento chirografario agrario n. 572-110443500000, sottoscritto in data
31.05.2018 ed erogato in pari data sul conto corrente n. 56769067 a questi intestato, il quale veniva risolto anticipatamente per mancato pagamento delle rate concordate, cui seguiva la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con racc. 21.12.2018. Deduceva che l'atto di donazione fosse stato effettuato al fine di spogliarsi di tutti i beni aggredibili.
Rimanevano contumaci i convenuti e Controparte_1 CP_1
[...]
Con comparsa depositata il 10.1.2023 interveniva ex art. 111 la CP_2
, assumendosi cessionaria del credito nei confronti del ed insistendo
[...] Per_2 per l'accoglimento della declaratoria di nullità e/o inefficacia relativa dell'atto di donazione da questi posto essere con atto per Notaio rep. 168450 racc. Per_1
28037 del 23/07/2018 ricorrendone tutti i presupposti e condizioni di legge.
Richiamava gli scritti difensivi della cedente precisando, altresì, che Parte_1 il credito posto a fondamento della domanda fosse stato riconosciuto giudizialmente con sentenza n. 1848/2023 pubblicata il 09.05.2023, con la quale il
Tribunale rigettava l'opposizione promossa dal convenuto Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2135/2019 per la somma complessiva di €
99.818,39.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, medio tempore assegnata a questo Giudice a far data dal 2.4.2021, veniva rinviata all'udienza del 02.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non merita accoglimento la domanda di simulazione.
In particolare, si rammenta che la simulazione rappresenta un'ipotesi di divergenza tra voluto e dichiarato. È assoluta quando le parti pongono in essere un negozio del quale non vogliono la produzione di alcun effetto, è invece relativa quando le parti intendono perseguire effetti diversi dal negozio posto in essere.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti. L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza ove quest'ultima possa pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato donante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che, s'intende, il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione (art. 1416, comma 2, c.c.). Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente artatamente costruito dalle parti. Sotto questo profilo, giova rammentare che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né il donante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla
Pag. 2 di 7 (cfr., ex multis, Cass. n. 13345/2015).
All'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione consegue la declaratoria di nullità del medesimo per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (cfr. Cass. 7459/2018).
L'azione di simulazione volta a far dichiarare l'inefficacia originaria del negozio simulato presenta natura giuridica di accertamento negativo ed impone alla parte che intende farla valere l'onere di fornire la relativa prova. Dunque, quando il contratto simulato è redatto in forma scritta, la prova della simulazione si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di un patto (accordo simulatorio), aggiunto o contrario al contenuto di un documento (il contratto simulato), che si assume essere stato stipulato anteriormente o contestualmente alla formazione del documento. In punto di prova l'art. 1417 c.c., che costituisce applicazione della regola generale di cui al richiamato art. 2722 c.c., stabilisce che i contraenti possano dimostrare la sussistenza dell'accordo simulatorio solo mediante il documento contenente la controdichiarazione. È, dunque, escluso per le parti il ricorso sia alla prova per testi che alle presunzioni. Diversamente, per i terzi estranei all'accordo, è invece consentito il ricorso alla prova per testi ed alle presunzioni, atteso che, altrimenti opinando si ricadrebbe in una probatio diabolica.
Orbene, per quanto attiene al caso di specie, in applicazione dei principi richiamati, si ritiene che l'attrice non abbia provato tale accordo simulatorio, non avendo prodotto alcuna documentazione che consentisse di ritenere provata la simulazione.
Appare, invece, fondata la domanda ex art. 2901 c.c. volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato.
Preliminarmente deve dichiararsi la legittimazione della in CP_2 ordine all'azione revocatoria incardinata dal cedente. In merito la Suprema Corte ha ritenuto che qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore – che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) – di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Civ.
25424/2023; 5649/2023). La condanna del convenuto può pronunciarsi direttamente in favore di detto cessionario indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass. Civ. n. 10442/2023).
Deve infatti ritenersi che il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisca per effetto della cessione e che anche il cessionario acquisti ipso iure il diritto di
“promuovere l'azione esecutiva” a norma dell'art. 2902 c.c. che non sarebbe
Pag. 3 di 7 concepibile scindere dal credito ceduto (cfr. Cass. Civ. n. 25424/2023).
Ebbene per quanto attiene al caso di specie, dalla documentazione versata in atti può ritenersi provata la cessione del credito in esame, avvenuta in data 3.12.2021
(data stipulazione) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 149 del
16.12.2021 (v. all. comparsa 21) e dal contegno processuale delle parti - in CP_2 particolare la inattività di , per conto di e Parte_1 Parte_2 prosecuzione da parte di - può ragionevolmente ritenersi avverata Controparte_2 la condizione per la pronuncia della condanna nei confronti del cessionario.
Passando al merito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i presupposti fondanti l'azione revocatoria sono rappresentati dall'esistenza di una semplice ragione di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente
(cfr. Cass., n. 1120/1986; Cass., n. 591/1999; Cass., n. 12768/2001); dalla sussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale del credito conseguente al compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, per la cui configurabilità è sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass., n.
2971/1999). Difatti, l'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia (v. Cass. n. 5105/2006). Inoltre, data la funzione di ricostituzione della garanzia generica - e non anche della garanzia specifica - assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore dall'azione revocatoria, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, alla declaratoria di inefficacia di un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.
Da ciò discende che per l'integrazione dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass., n. 5972/2005; Cass., n. 20813/2004; Cass.,
n. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, determina il pericolo di un danno, costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., n. 7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di
Pag. 4 di 7 quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v.
Cass., n. 5105/2006). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass., n. 5972/2005).
Inoltre, gli atti dispositivi a titolo gratuito, come nel caso della donazione, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) (cfr. Cass. n.6017/1999) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuta conclusione del contratto (Cass. n.
3676/2011).
Tanto premesso, nel caso di specie non può dubitarsi della sussistenza, in capo a alla parte intervenuta di un credito nei confronti di nascente Controparte_1 dal contratto di finanziamento chirografario agrario n. 572-110443500000 dell'importo di € 99.818,39, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 2135/2019 - dunque già esistente al momento dell'introduzione del presente giudizio - confermato con la sentenza n. 1848/2023 pubblicata il 09.05.2023, con cui il
Tribunale ha rigettato l'opposizione promossa dal convenuto Controparte_1
Accertato tale presupposto, i convenuti non costituendosi non hanno fornito la prova liberatoria in ordine alla esistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili dall'attore e suscettibili, quindi, di costituire idonea garanzia generica del relativo credito (cfr. sul punto Cass. 19963/2005).
Quanto, poi, al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (v. Cass. n. 7262/2000). Tale prova di conoscenza ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni (v. Cass., 22/7/2005, n. 15389; Cass., 11/2/2005, n. 2748; Cass.,
17/1/2002, n. 438; Cass., 22/2/2001, n. 2597).
Nel caso di specie, la circostanza che la donazione sia stata eseguita successivamente al sorgere del credito, peraltro a brevissima distanza dalla erogazione del finanziamento consente di presumere sussistente la c.d. scientia
Pag. 5 di 7 damni, ovvero la volontà di ledere la garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori.
Anche se non necessario, nel caso di specie può altresì ritenersi sussistente il consilium fraudis del terzo, alla luce della stretta parentela esistente tra donante e donataria, per l'appunto fratelli, in ordine alla debitoria esistente in capo al rimasta inadempiuta. Controparte_1
Alla luce delle argomentazioni richiamate, sussistendo tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria esperita, l'atto di donazione per Notaio del 23/07/2018, rep. 168450 racc. 28037, trascritto in data Persona_1
30.7.2018 al n. 26751 RG e n. 21070 RP, poi rettificato con note di trascrizione del 28.9.2018 e del 10.10.2018 va dichiarato inefficace nei confronti del cessionario Controparte_2
A seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria, sussistono i presupposti per l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto dichiarato inefficace a norma dell'art. 2655, n. 5), c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta dall'attore e dall'intervenuto. Si ritiene infatti che vadano liquidate in favore di le fasi di studio, introduttiva e di Parte_1 trattazione, ed a favore di la fase di studio e decisionale. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti della società CP_2
l'atto di donazione per Notaio rep. 168450 racc.
[...] Persona_1
28037 del 23/07/2018 trascritto in data 30.7.2018 al n. 26751 RG e n.
21070 RP, poi rettificato con nota di trascrizione del 28.9.2018 e del
10.10.2018;
2) Dispone la trascrizione della presente sentenza presso il competente
Ufficio dei RR.II., con esonero di responsabilità del Conservatore;
3) Condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_1 alla refusione delle spese processuali in favore di di Controparte_3 mandataria di che si liquidano in € 3.376,00 Parte_2 per onorari, € 379,50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
4) Condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_1 alla refusione delle spese processuali in favore di che si Controparte_2 liquidano in € 2.620,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di
Pag. 6 di 7 legge;
Santa Maria Capua Vetere, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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