CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4556/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I4030252023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I4030252023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I4030252023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 477/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: Insiste sull'accoglimento dell'appello per i motivi già indicati nell'atto di appello e dettagliatamente richiamati.
Appellato: Chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli la sentenza n. 19310/4/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl (Cf P.IVA_1), in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1, difesa dal dott. Difensore_1, avverso l'avviso di accertamento n. TF503I403025/2023, emesso dalla Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, con cui, viste le Dichiarazioni modelli USC/2018, IRAP/2018 ed IVA per l'anno di imposta 2017, venivano accertate maggiori operazioni imponibili per euro 229.569,00 relative ai rapporti commerciali intercorsi con il cliente Società_1 srl determinando maggiori imposte IRES,IRAP ed IVA per un importo di euro 117.409,00.
Il suddetto accertamento nasceva sulla base della discordanza fra i dati dichiarati nei su indicati dichiarativi ed i dati risultanti dallo spesometro integrato dalla cliente Società_1 srl in virtù della verifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate DP di Salerno nei confronti della società Società_1 srl, (il cui processo verbale di constatazione è allegato agli atti) e dall'acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dalla resistente Resistente_1 srl con la società cliente Società_1 srl (il cui PVC di acquisizione documentale della DP II di Napoli del 5/10/2018 è anch'esso allegato).
'E bene evidenziare che il suddetto accertamento è stato, inoltre, preceduto dall'invito al contraddittorio n.
TF51I401068/2023, che esso si è regolarmente espletato e si è concluso negativamente.
Sinteticamente oggetto dell'accertamento erano i rapporti commerciali fra le società Società_1 srl, società oggetto della verifica fiscale da cui sorgeva il su indicato Processo Verbale di Constatazione, e la società ricorrente Resistente_1 srl e le fatture incrociate fra loro in essere.
Con la suddetta verifica era stato accertato che la società Società_1 srl aveva registrato fatture di costo emesse dalla società Resistente_1 srl per l'esercizio 2017 laddove la Resistente_1 srl aveva, invece, registrato le medesime fatture per un importo imponibile per euro 0,01 euro per cui l'Ufficio impositore provvedeva ad accertare a carico della Resistente_1 srl tali fatture quale ricavi imponibili non dichiarati.
Eccepiva la resistente in sede di giudizio di primo grado, eccezione ribadita nel presente procedimento, che tale discrasia era imputabile esclusivamente ad un errore contabile per cui invece di procedere correttamente mediante l'emissione di note di credito in annullamento delle fatture non riconducibili a servizi in quanto non erogati (il software oggetto delle due suddette fatture per sopraggiunti accordi commerciali non era stato più fornito) aveva registrato le suddette fatture con valo di euro 0,01..
A riprova di tale circostanza la resistente evidenziava l'inesistenza di qualunque documentazione volta a dimostrare l'avvenuta prestazione quale accordi, contratti, stati avanzamento, pagamenti e, soprattutto, evidenziava, sulla base dell'allegato PVC redatto dall'Agenzia delle Entrate DP di Salerno, come le due su richiamate fatture su cui si basava l'accertamento fossero state disconosciute alla cliente Società_1 srl proprio dall'accertatore quali costi deducibili per l'inesistenza dei requisiti di certezza, determinazione, documentazione ed inerenza.
Con la sentenza in epigrafe richiamata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 srl richiamando a fondamento della propria decisione il PVC redatto dall'Agenzia delle Entrate DP di Salerno con cui erano stati disconosciuti i costi sorgenti dalla due fatture oggetto del presente contenzioso e l'ampia documentazione probatoria depositata dalla resistente con cui era stata dimostrata l'insussistenza della prestazione oggetto delle due fatture.
Impugna la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli ritenendola contraddittoria ed immotivata poichè le fatture per cui è accertamento erano state contabilizzate quali costi dal cliente Società_1 srl ed il loro successivo disconoscimento per la mancanza dei requisiti di documentazione, certezza è privo di qualunque valore così come è del tutto secondario il mancato pagamento risultando sufficiente la mera fatturazione, insistendo, pertanto, sulla legittimità dell'accertamento di cui chiede la conferma.
Si è costituita la resistente Resistente_1 srl che ha richiamato il ricorso introduttivo ed i motivi ivi esposti che vengono testualmente richiamati e la documentazione probatoria già depositata nel procedimento di primo grado volta a dimostrare l'inesistenza della prestazione e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
L'atto di appello è stato discusso, previa audizione dalle parti in causa ed in contraddittorio con loro, all'udienza del 23 gennaio 2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Non si può, infatti, non convenire con quanto già statuito dal Giudice di primo grado.
L'avviso di accertamento è fondato esclusivamente dall'incrocio dei dati, così come risultanti dalla
Comunicazione polivalente denominata spesometro, e dalla difformità risultante dai dati indicati della società accertata Resistente_1 srl rispetto ai dati indicati dal suo cliente Società_1 srl.
Nell'avviso di accertamento oltre a tale difformità e all'errata registrazione delle due fatture per cui è discordanza l'Agenzia delle Entrate non fornisce nessun altro elemento probatorio.
Dall'esame dell'appello non può che essere, infatti, preso atto che l'Agenzia delle Entrate non fa altro che richiamare integralmente quanto già esposto in sede di costituzione nel giudizio di primo grado insistendo, pertanto, sulla legittimità ed fondatezza dell'avviso di accertamento ritenendo sufficiente, al fine della dimostrazione dell'effettività della prestazione l'esistenza della su indicata discrasia e dell'errore di registrazione e ritenendo del tutto secondario e privo di qualunque efficacia l'intervenuto disconoscimento dei suddetti costi al cliente finale Società_1 srl, senza fornire, inoltre, alcun elemento utile a contrastare la documentazione probatoria versata in atti dalla resistente, documentazione che viene genericamente considerata priva di qualunque valore, al fine della dimostrazione dell'inesistenza della prestazione su cui tale fatturazione, ancorché erroneamente eseguita, si basava.
Nle caso di specie non può che essere ravvisata l'inesistenza delle presunzioni grave, precise e concordanti che possano determinare la validità dell'accertamento e l'assolvimento da parte della resistenza dell'onere probatorio della dimostrazione dell'insussistenza della pretesa impositiva avendo fornito (non solo la dimosrtazione del mancato pagamento) ampia documentazione attestante l'inesistenza della prestazione relativa alle due fatture per cui è accertamento.
A fronte di tale precisa ricostruzione l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun elemento utile e contrario volto a dimostrare l'effettività della prestazione limitandosi ad insistere esclusivamente sull'errata registrazione.
L'errata registrazione in effetti può da sola assurgere, come avvenuto nel caso di specie, soprattutto se non più confermata dai dati dello spesometro, ad elemento presuntivo su cui basare l'avviso di accertamento, in quanto è la medesima Agenzia delle Entrate ad attestare e riconoscere l'inesistenza della prestazione oggetto della presunta fatturazione. In tal senso non può che essere richiamato l'art. 5 bis del D.Lgs 546/92 ricordando che l'onere probatorio della pretesa tributaria grava sull'amministrazione finanziaria cui spetta di provare la pretesa tributaria ed evidenziare che nel caso specifico l'Amministrazione ha basato la propria pretesa esclusivamente sui dati dello spesometro, dati che sono stati rettificati in favore della ricorrente dalla medesima Agenzia dimostrando l'insussistenza della pretesa tributaria.
Altri elementi utili volti a dimostrare l'effettività della prestazione relativa alle due fatture emesse alla società
Società_1 srl ed annullate in sede di verifica fiscale, legittimando, quindi, la posizione fiscale della resistente, l'Agenzia delle Entrate non fornisce limitandosi ad insistere sulla legittimità dell'accertamento senza per di più riuscire a contrastare il quadro probatorio contrario offerto dalla resistente cui nulla oppone.
Ciò esposto va, quindi, richiamato il ragionamento del giudice di primo grado cui nulla contrappone l'appellante per cui:
- in sede di verifica fiscale condotta nei confronti del cliente finale Società_1 srl, si è proceduto al preciso disconoscimento dell'esistenza dei costi riferibili alla Resistente_1 srl stante l'inesistenza dei collegati e relativi ricavi,
- si deve prendere atto della prova del mancato pagamento delle suddette fatture fornita sia dalla Resistente_1 srl che dalla Società_1 srl,
- dell'inesistenza di elementi documentali utili a dimostrare l'effettività ed esistenza della prestazione cui sono riconducibili i presunti ricavi accertati,
- deve essere rilevato che la sola circostanza della registrazione delle suddette fatture di per sè stessa non
è un elemento utile e sufficiente a determinare l'esistenza di quelle presunzioni, gravi, precisi e concordanti necessarie a legittimare l'avviso di accertamento.
Sulla base di quanto su considerato, pertanto, l'avviso di accertamento, in conferma della sentenza di primo grado va annullato e l'appello rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.500,00 oltre accessori da attribuirsi al dott. Difensore_1.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4556/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I4030252023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I4030252023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I4030252023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 477/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: Insiste sull'accoglimento dell'appello per i motivi già indicati nell'atto di appello e dettagliatamente richiamati.
Appellato: Chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli la sentenza n. 19310/4/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl (Cf P.IVA_1), in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1, difesa dal dott. Difensore_1, avverso l'avviso di accertamento n. TF503I403025/2023, emesso dalla Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, con cui, viste le Dichiarazioni modelli USC/2018, IRAP/2018 ed IVA per l'anno di imposta 2017, venivano accertate maggiori operazioni imponibili per euro 229.569,00 relative ai rapporti commerciali intercorsi con il cliente Società_1 srl determinando maggiori imposte IRES,IRAP ed IVA per un importo di euro 117.409,00.
Il suddetto accertamento nasceva sulla base della discordanza fra i dati dichiarati nei su indicati dichiarativi ed i dati risultanti dallo spesometro integrato dalla cliente Società_1 srl in virtù della verifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate DP di Salerno nei confronti della società Società_1 srl, (il cui processo verbale di constatazione è allegato agli atti) e dall'acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dalla resistente Resistente_1 srl con la società cliente Società_1 srl (il cui PVC di acquisizione documentale della DP II di Napoli del 5/10/2018 è anch'esso allegato).
'E bene evidenziare che il suddetto accertamento è stato, inoltre, preceduto dall'invito al contraddittorio n.
TF51I401068/2023, che esso si è regolarmente espletato e si è concluso negativamente.
Sinteticamente oggetto dell'accertamento erano i rapporti commerciali fra le società Società_1 srl, società oggetto della verifica fiscale da cui sorgeva il su indicato Processo Verbale di Constatazione, e la società ricorrente Resistente_1 srl e le fatture incrociate fra loro in essere.
Con la suddetta verifica era stato accertato che la società Società_1 srl aveva registrato fatture di costo emesse dalla società Resistente_1 srl per l'esercizio 2017 laddove la Resistente_1 srl aveva, invece, registrato le medesime fatture per un importo imponibile per euro 0,01 euro per cui l'Ufficio impositore provvedeva ad accertare a carico della Resistente_1 srl tali fatture quale ricavi imponibili non dichiarati.
Eccepiva la resistente in sede di giudizio di primo grado, eccezione ribadita nel presente procedimento, che tale discrasia era imputabile esclusivamente ad un errore contabile per cui invece di procedere correttamente mediante l'emissione di note di credito in annullamento delle fatture non riconducibili a servizi in quanto non erogati (il software oggetto delle due suddette fatture per sopraggiunti accordi commerciali non era stato più fornito) aveva registrato le suddette fatture con valo di euro 0,01..
A riprova di tale circostanza la resistente evidenziava l'inesistenza di qualunque documentazione volta a dimostrare l'avvenuta prestazione quale accordi, contratti, stati avanzamento, pagamenti e, soprattutto, evidenziava, sulla base dell'allegato PVC redatto dall'Agenzia delle Entrate DP di Salerno, come le due su richiamate fatture su cui si basava l'accertamento fossero state disconosciute alla cliente Società_1 srl proprio dall'accertatore quali costi deducibili per l'inesistenza dei requisiti di certezza, determinazione, documentazione ed inerenza.
Con la sentenza in epigrafe richiamata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 srl richiamando a fondamento della propria decisione il PVC redatto dall'Agenzia delle Entrate DP di Salerno con cui erano stati disconosciuti i costi sorgenti dalla due fatture oggetto del presente contenzioso e l'ampia documentazione probatoria depositata dalla resistente con cui era stata dimostrata l'insussistenza della prestazione oggetto delle due fatture.
Impugna la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli ritenendola contraddittoria ed immotivata poichè le fatture per cui è accertamento erano state contabilizzate quali costi dal cliente Società_1 srl ed il loro successivo disconoscimento per la mancanza dei requisiti di documentazione, certezza è privo di qualunque valore così come è del tutto secondario il mancato pagamento risultando sufficiente la mera fatturazione, insistendo, pertanto, sulla legittimità dell'accertamento di cui chiede la conferma.
Si è costituita la resistente Resistente_1 srl che ha richiamato il ricorso introduttivo ed i motivi ivi esposti che vengono testualmente richiamati e la documentazione probatoria già depositata nel procedimento di primo grado volta a dimostrare l'inesistenza della prestazione e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
L'atto di appello è stato discusso, previa audizione dalle parti in causa ed in contraddittorio con loro, all'udienza del 23 gennaio 2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Non si può, infatti, non convenire con quanto già statuito dal Giudice di primo grado.
L'avviso di accertamento è fondato esclusivamente dall'incrocio dei dati, così come risultanti dalla
Comunicazione polivalente denominata spesometro, e dalla difformità risultante dai dati indicati della società accertata Resistente_1 srl rispetto ai dati indicati dal suo cliente Società_1 srl.
Nell'avviso di accertamento oltre a tale difformità e all'errata registrazione delle due fatture per cui è discordanza l'Agenzia delle Entrate non fornisce nessun altro elemento probatorio.
Dall'esame dell'appello non può che essere, infatti, preso atto che l'Agenzia delle Entrate non fa altro che richiamare integralmente quanto già esposto in sede di costituzione nel giudizio di primo grado insistendo, pertanto, sulla legittimità ed fondatezza dell'avviso di accertamento ritenendo sufficiente, al fine della dimostrazione dell'effettività della prestazione l'esistenza della su indicata discrasia e dell'errore di registrazione e ritenendo del tutto secondario e privo di qualunque efficacia l'intervenuto disconoscimento dei suddetti costi al cliente finale Società_1 srl, senza fornire, inoltre, alcun elemento utile a contrastare la documentazione probatoria versata in atti dalla resistente, documentazione che viene genericamente considerata priva di qualunque valore, al fine della dimostrazione dell'inesistenza della prestazione su cui tale fatturazione, ancorché erroneamente eseguita, si basava.
Nle caso di specie non può che essere ravvisata l'inesistenza delle presunzioni grave, precise e concordanti che possano determinare la validità dell'accertamento e l'assolvimento da parte della resistenza dell'onere probatorio della dimostrazione dell'insussistenza della pretesa impositiva avendo fornito (non solo la dimosrtazione del mancato pagamento) ampia documentazione attestante l'inesistenza della prestazione relativa alle due fatture per cui è accertamento.
A fronte di tale precisa ricostruzione l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun elemento utile e contrario volto a dimostrare l'effettività della prestazione limitandosi ad insistere esclusivamente sull'errata registrazione.
L'errata registrazione in effetti può da sola assurgere, come avvenuto nel caso di specie, soprattutto se non più confermata dai dati dello spesometro, ad elemento presuntivo su cui basare l'avviso di accertamento, in quanto è la medesima Agenzia delle Entrate ad attestare e riconoscere l'inesistenza della prestazione oggetto della presunta fatturazione. In tal senso non può che essere richiamato l'art. 5 bis del D.Lgs 546/92 ricordando che l'onere probatorio della pretesa tributaria grava sull'amministrazione finanziaria cui spetta di provare la pretesa tributaria ed evidenziare che nel caso specifico l'Amministrazione ha basato la propria pretesa esclusivamente sui dati dello spesometro, dati che sono stati rettificati in favore della ricorrente dalla medesima Agenzia dimostrando l'insussistenza della pretesa tributaria.
Altri elementi utili volti a dimostrare l'effettività della prestazione relativa alle due fatture emesse alla società
Società_1 srl ed annullate in sede di verifica fiscale, legittimando, quindi, la posizione fiscale della resistente, l'Agenzia delle Entrate non fornisce limitandosi ad insistere sulla legittimità dell'accertamento senza per di più riuscire a contrastare il quadro probatorio contrario offerto dalla resistente cui nulla oppone.
Ciò esposto va, quindi, richiamato il ragionamento del giudice di primo grado cui nulla contrappone l'appellante per cui:
- in sede di verifica fiscale condotta nei confronti del cliente finale Società_1 srl, si è proceduto al preciso disconoscimento dell'esistenza dei costi riferibili alla Resistente_1 srl stante l'inesistenza dei collegati e relativi ricavi,
- si deve prendere atto della prova del mancato pagamento delle suddette fatture fornita sia dalla Resistente_1 srl che dalla Società_1 srl,
- dell'inesistenza di elementi documentali utili a dimostrare l'effettività ed esistenza della prestazione cui sono riconducibili i presunti ricavi accertati,
- deve essere rilevato che la sola circostanza della registrazione delle suddette fatture di per sè stessa non
è un elemento utile e sufficiente a determinare l'esistenza di quelle presunzioni, gravi, precisi e concordanti necessarie a legittimare l'avviso di accertamento.
Sulla base di quanto su considerato, pertanto, l'avviso di accertamento, in conferma della sentenza di primo grado va annullato e l'appello rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.500,00 oltre accessori da attribuirsi al dott. Difensore_1.