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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/08/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
RG. N. 600/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 600/2023 avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il [...], entrambe con Parte_2 C.F._2
l'Avv. Michele TROTTA e con l'Avv. Giuseppe LIBUTTI del Foro di Roma
– ATTRICI – E
(C.F. ) con l'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._3
CAVATORTA del foro di Roma – CONVENUTO–
(C.F. ), residente in [...]CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE–
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2025 le parti hanno depositato note telematiche contenenti le seguenti conclusioni, parti attrici: “In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'illegittimità dei prelievi effettuati dal Sig. dal libretto di risparmio CP_2 n. 0412/233 e dal conto corrente n.1000/3726 in pregiudizio della Sig.ra e Parte_3 per l'effetto, accertare e dichiarare il credito della de cuius nei confronti del convenuto alla restituzione delle somme di sua proprietà pari ad € 242.721,91 oltre interessi legali da calcolarsi dal dì della sottrazione e di mora dal dì della domanda come per legge ovvero della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia;
In via gradata subordinata accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento da parte del Sig. ex art. 2041 c.c. e CP_2 dichiarare il credito della Sig.ra e degli eredi per il medesimo importo, con Parte_3 vittoria di spese;
Accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 533 c.c., la successione ereditaria delle attrici nel suddetto credito vantato dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Parte_3 ; Condannare in ogni caso il Sig. al pagamento del credito CP_2 CP_2 accertato e caduto in successione alla massa ereditaria e agli eredi;
Successivamente, previo accertamento dei suddetti crediti, nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
Previa adozione di ogni provvedimento ex artt. 784 ss. c.p.c., ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
Porre le spese della divisione a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come legge” Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Viterbo, previo accertamento del compendio ereditario, comprensivo dei crediti oggetto delle domande proposte da e , dichiarare lo Parte_2 Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria la domanda e la relativa divisione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota spettante. Con vittoria delle spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e , Parte_1 Parte_2 coeredi della sig.ra citavano in giudizio i coeredi, sigg.ri Parte_3 CP_2
e chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la
[...] Controparte_1 divisione dei beni immobili, con attribuzione ad ogni coerede della quota ad ognuno spettante, previo accertamento dei crediti vantati dalla de cuius nei confronti del sig.
. CP_2
A fondamento delle proprie ragioni deducevano che la sig.ra era Parte_3 deceduta il 18.3.2022 e che, all'apertura della successione, i chiamati all'eredità erano:
, fratello della de cuius, per la quota di 1/2 e, nella misura di 1/ 2 pro CP_2 quota, i figli della sorella premorta della de cuius ) , Controparte_3 Parte_2
e . Aggiungevano, inoltre, che il sig. Controparte_1 Parte_1 CP_2 si era impossessato di somme depositate su conti che risultavano cointestati alla de cuius ed al medesimo euro 72.653,18 che risultava depositata su libretto di CP_2 risparmio n. 0412/233 ed euro 164.165,63 prelevata dal c/c bancario n. 1000/3726. Tali condotte, in particolare, erano emerse solo dopo l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno nel corso della quale la sig.ra (nipote Parte_2 della de cuius e odierna attrice) era stata nominata amministratrice di sostegno. Parte attrice specifica, poi, che tutte le somme versate sul conto corrente n. 1000/3726 e sul libretto di risparmio n. 0412/233 erano da attribuirsi in via esclusiva alla de cuius, dovendosi ritenere superata la presunzione di cui all'art. 1298 c.c. in assenza di prove di una diversa titolarità delle indicate somme depositate. Alla luce di tanto chiedevano la condanna del alla restituzione delle indicate CP_2 somme per un ammontare complessivo pari ad euro 242.721,91, somme, queste che erano state illecitamente percepite da . CP_2
Oltre a tale credito, parte istante dava atto della presenza, nella massa ereditaria, della quota di proprietà sull'immobile sito in Comune di Montefiascone in Via Filippo Iacopini n. 1 (in catasto: Foglio 34 Particella 683 Subalterno 2 Rendita: euro 599,09 Categoria A/3a, Classe 2, Consistenza 8 vani, mq. 157). Per altro credito nei confronti di , pari ad euro 124.000,00, il Tribunale di Viterbo con sentenza n. CP_2
727/2023 aveva già provveduto accogliendo la domanda degli odierni istanti. Alla luce di tali deduzioni parte attrice concludeva chiedendo, previo accertamento delle somme illegittimamente prelevate dal sig. e restituzione delle CP_2 stesse, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno di essi spettante. Costituendosi in giudizio aderiva alla domanda di scioglimento della Controparte_1 comunione ereditaria e alla divisione del compendio ereditario. Nel corso del processo, dopo la dichiarazione di contumacia di , CP_2 ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La preliminare richiesta restitutoria di parte attrice è fondata nei limiti che seguono. Appare pacifico e non contestato (alla pari della qualità di eredi delle odierne parti) oltre che documentalmente provato, che e Parte_3 CP_2 fossero cointestatari del libretto di risparmio n.0412/233 aperto in data 9.12.2009 e chiuso in data 28.11.2013 oltre che del c/c bancario n. 1000/3726 acceso presso CARIVIT- Gruppo Intesa San Paolo in data 13.11.2013 poi estinto il 20.9.2016. Con riferimento al citato libretto di risparmio, dalla documentazione depositata è risultato che al 31.12.2012 v'era un saldo di euro 72.716,98 (cfr. doc. 7D) e che tale deposito era stato poi chiuso in data 12.11.2013, dopo che il aveva effettuato CP_2 prelievi in data 5.2.2013, per euro 70.000,00, mediante assegno circolare e in data 12.11.2013 per euro 2.653,18 (cfr. doc. 7E). Dalla documentazione prodotta non risulta che tale libretto fosse stato alimentato esclusivamente dalla sig.ra non ritenendosi superata la Parte_3 presunzione di contitolarità delle somme sul libretto ai sensi dell'art. 1298 c.c. In particolare, risulta che il libretto era stato alimentato attraverso più operazioni: in data 09.12.2009 con versamento in contanti di euro 7.070,80; il 09.12.2009 con versamento di assegno “a/b fuori piazza” di euro 15.000 e in data 25.8.2010 con versamento in contanti di euro 52.114,29. Tuttavia, dal rendiconto del libretto postale depositato non emerge che tali somme fossero state versate soltanto da non risultando indicato il Parte_3 soggetto che aveva operato il versamento;
né sono stati prodotti ulteriori documenti o dato conto di elementi presuntivi di tali circostanze (cfr. doc. 7A e 7B). Non potendosi, pertanto, considerare superata la presunzione di contitolarità degli indicati depositi, il convenuto è tenuto alla restituzione delle somme CP_2 prelevate dal conto per la somma eccedente la propria quota. Nei rapporti interni tra cointestatari, in mancanza, come nel caso in esame, di prova contraria, le parti si presumono uguali, per cui il cointestatario non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti durante l'intero svolgimento del rapporto. Nel caso in esame emerge che al 31.12.2012 sul libretto postale nominativo vi era una giacenza di euro 72.653,18, ed il prelievo della suddetta somma risulta essere stato effettuato dal solo (cfr. doc. 7 D), il quale, è quindi tenuto a restituire CP_2
a favore della massa ereditaria il 50 % di tale somma (euro 36.326,59). La presunzione di contitolarità delle somme non si ritiene altresì superata con riguardo al c/c n. 1000/3726, in quanto dalla documentazione depositata è risultato che su tale conto erano state versate somme non di esclusiva provenienza della sig.ra
[...]
Infatti, dai movimenti relativi a tale conto si evince che sullo stesso Parte_3 erano state accreditate somme a favore di che avevano alimentato la CP_2 provvista (cfr. doc. 8A e 8B); in particolare, alcuni bonifici disposti in favore di CP_2 da parte di RI AP SG PA (in data 3.3.2014 di euro 9.933,48 e di
[...] euro 20.000,00, in data 11.06.2014 di euro 50.000,00) e da parte di EP EP FL. FO (in data 7.3.2014 di euro 9.885,47) (cfr. doc. 8B). Dalla documentazione prodotta emerge che le somme giacenti sul conto corrente erano state poi utilizzate per l'esecuzione di talune operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari e poi prelevati dal CP_2
- euro 15.000,00 mediante assegno n. 8690555281;
- euro 50.000,00 per il pagamento del premio assicurativo in data 3.3.2014;
- euro 4.000,00 mediante assegno n. 8690555282 in favore di;
Parte_4
- euro 2.000,00 mediante assegno n. 8690555287 del 3.6.201;
- euro 7.350,00 in data 7.4.2014 mediante assegno n. 8690555284 disposto dal Sig.
in favore di;
CP_2 Parte_4
- euro 60.000,00 in data 13.6.2014 per il pagamento del premio polizza EP103/00000000020000121787 Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0;
- euro 2.500,00 mediante assegno n. 8690555290 del 31.7.2014;
- euro 5.000,00 in data 6.8.2014 mediante giroconto in favore di;
Persona_1
- euro 10.000,00 mediante assegno n. 8690727211 del 1.10.2014;
- euro 979,00 mediante assegno n. 8690727212 del 8.10.2014 ed euro 515,00 mediante assegno n. 8690727213 del 21.10.2014; Tale conto veniva poi estinto il 20.09.2016, periodo in cui la sig.ra Parte_3 risultava ricoverata. Inoltre, il saldo del conto (euro 6.821,63), era stato poi
[...] azzerato mediante giroconto su c/c n. 40187/0000/10067755 (cfr. doc. 8 E). Il totale dei prelievi ammontava ad euro 164.165,63. Dall'estratto conto, nonché dagli assegni prodotti, si evince che tali operazioni erano state effettuate esclusivamente dal sig. (cfr. doc. 8 B e doc. 9). CP_2
Alla luce della documentazione prodotta in atti, considerando, altresì, la condotta processuale del il quale, non costituendosi, a fronte delle contestazioni relative CP_2 all'illecita percezione da parte sua delle somme in esame, non ha fornito prova contraria al riguardo, quest'ultimo è tenuto alla restituzione del 50% delle somme prelevate (euro 82.082,815). Risulta dunque fondata la domanda restitutoria di parti attrici per la somma complessiva di euro 118.409,40 oltre interessi legali che dovrà essere restituita agli odierni coeredi ognuno per la sua quota. Quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione la stessa va rigettata. A tal riguardo giova, preliminarmente rilevare che nel giudizio di divisione le parti sono tenute a fornire la prova circa l' appartenenza al de cuius dei beni per i quali veniva chiesto lo scioglimento della comunione e che poi tali beni facessero parte della massa ereditaria. Ciò posto, deve rilevarsi che non v'è stata la produzione di alcun documento attestante la proprietà del bene immobile indicato da parte istante in citazione in capo alla de cuius al momento della morte. In merito a tale aspetto parte attrice si è limitata a produrre esclusivamente documentazione catastale, al quale, come noto, non assume alcun rilievo ai fini della prova della proprietà dell'immobile. Tale carenza probatoria, inoltre, non poteva in alcun modo, essere sanata mediante l'espletamento di CTU, atto, questo, che non esclude l'onere per la parte di fornire adeguata prove in merito ai fatti dedotti. In conclusione, non potendo essere accertato, anche in assenza di contestazione, il diritto di proprietà del bene immobile facente parte dell'asse ereditario, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione non può trovare accoglimento. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo (calcolo delle spese: CP_2 considerando l'effettivo valore accertato tra 52mila e 260mila, tre fasi di legge valori prossimi ai medi). Quanto alle spese tra parti attrici e le stesse devono essere compensate Controparte_1 in ragione della sostanziale adesione alle domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Condanna al pagamento in favore di , CP_2 Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di della complessiva
[...] Controparte_1 Parte_3 somma di euro 118.409,405, oltre interessi legali come per legge, somma che spetterà ad ogni parte nei limiti della propria quota;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Dichiara compensate le spese del giudizio tra parte attrice e;
Controparte_1
4) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_2 attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 8.400,00 oltre IVA, C.P.A. e 15
% spese generali. Viterbo, 20.08.2025
Il Giudice
Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 600/2023 avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il [...], entrambe con Parte_2 C.F._2
l'Avv. Michele TROTTA e con l'Avv. Giuseppe LIBUTTI del Foro di Roma
– ATTRICI – E
(C.F. ) con l'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._3
CAVATORTA del foro di Roma – CONVENUTO–
(C.F. ), residente in [...]CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE–
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.04.2025 le parti hanno depositato note telematiche contenenti le seguenti conclusioni, parti attrici: “In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'illegittimità dei prelievi effettuati dal Sig. dal libretto di risparmio CP_2 n. 0412/233 e dal conto corrente n.1000/3726 in pregiudizio della Sig.ra e Parte_3 per l'effetto, accertare e dichiarare il credito della de cuius nei confronti del convenuto alla restituzione delle somme di sua proprietà pari ad € 242.721,91 oltre interessi legali da calcolarsi dal dì della sottrazione e di mora dal dì della domanda come per legge ovvero della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia;
In via gradata subordinata accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento da parte del Sig. ex art. 2041 c.c. e CP_2 dichiarare il credito della Sig.ra e degli eredi per il medesimo importo, con Parte_3 vittoria di spese;
Accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 533 c.c., la successione ereditaria delle attrici nel suddetto credito vantato dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Parte_3 ; Condannare in ogni caso il Sig. al pagamento del credito CP_2 CP_2 accertato e caduto in successione alla massa ereditaria e agli eredi;
Successivamente, previo accertamento dei suddetti crediti, nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
Previa adozione di ogni provvedimento ex artt. 784 ss. c.p.c., ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
Porre le spese della divisione a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come legge” Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Viterbo, previo accertamento del compendio ereditario, comprensivo dei crediti oggetto delle domande proposte da e , dichiarare lo Parte_2 Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria la domanda e la relativa divisione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota spettante. Con vittoria delle spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e , Parte_1 Parte_2 coeredi della sig.ra citavano in giudizio i coeredi, sigg.ri Parte_3 CP_2
e chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la
[...] Controparte_1 divisione dei beni immobili, con attribuzione ad ogni coerede della quota ad ognuno spettante, previo accertamento dei crediti vantati dalla de cuius nei confronti del sig.
. CP_2
A fondamento delle proprie ragioni deducevano che la sig.ra era Parte_3 deceduta il 18.3.2022 e che, all'apertura della successione, i chiamati all'eredità erano:
, fratello della de cuius, per la quota di 1/2 e, nella misura di 1/ 2 pro CP_2 quota, i figli della sorella premorta della de cuius ) , Controparte_3 Parte_2
e . Aggiungevano, inoltre, che il sig. Controparte_1 Parte_1 CP_2 si era impossessato di somme depositate su conti che risultavano cointestati alla de cuius ed al medesimo euro 72.653,18 che risultava depositata su libretto di CP_2 risparmio n. 0412/233 ed euro 164.165,63 prelevata dal c/c bancario n. 1000/3726. Tali condotte, in particolare, erano emerse solo dopo l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno nel corso della quale la sig.ra (nipote Parte_2 della de cuius e odierna attrice) era stata nominata amministratrice di sostegno. Parte attrice specifica, poi, che tutte le somme versate sul conto corrente n. 1000/3726 e sul libretto di risparmio n. 0412/233 erano da attribuirsi in via esclusiva alla de cuius, dovendosi ritenere superata la presunzione di cui all'art. 1298 c.c. in assenza di prove di una diversa titolarità delle indicate somme depositate. Alla luce di tanto chiedevano la condanna del alla restituzione delle indicate CP_2 somme per un ammontare complessivo pari ad euro 242.721,91, somme, queste che erano state illecitamente percepite da . CP_2
Oltre a tale credito, parte istante dava atto della presenza, nella massa ereditaria, della quota di proprietà sull'immobile sito in Comune di Montefiascone in Via Filippo Iacopini n. 1 (in catasto: Foglio 34 Particella 683 Subalterno 2 Rendita: euro 599,09 Categoria A/3a, Classe 2, Consistenza 8 vani, mq. 157). Per altro credito nei confronti di , pari ad euro 124.000,00, il Tribunale di Viterbo con sentenza n. CP_2
727/2023 aveva già provveduto accogliendo la domanda degli odierni istanti. Alla luce di tali deduzioni parte attrice concludeva chiedendo, previo accertamento delle somme illegittimamente prelevate dal sig. e restituzione delle CP_2 stesse, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno di essi spettante. Costituendosi in giudizio aderiva alla domanda di scioglimento della Controparte_1 comunione ereditaria e alla divisione del compendio ereditario. Nel corso del processo, dopo la dichiarazione di contumacia di , CP_2 ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La preliminare richiesta restitutoria di parte attrice è fondata nei limiti che seguono. Appare pacifico e non contestato (alla pari della qualità di eredi delle odierne parti) oltre che documentalmente provato, che e Parte_3 CP_2 fossero cointestatari del libretto di risparmio n.0412/233 aperto in data 9.12.2009 e chiuso in data 28.11.2013 oltre che del c/c bancario n. 1000/3726 acceso presso CARIVIT- Gruppo Intesa San Paolo in data 13.11.2013 poi estinto il 20.9.2016. Con riferimento al citato libretto di risparmio, dalla documentazione depositata è risultato che al 31.12.2012 v'era un saldo di euro 72.716,98 (cfr. doc. 7D) e che tale deposito era stato poi chiuso in data 12.11.2013, dopo che il aveva effettuato CP_2 prelievi in data 5.2.2013, per euro 70.000,00, mediante assegno circolare e in data 12.11.2013 per euro 2.653,18 (cfr. doc. 7E). Dalla documentazione prodotta non risulta che tale libretto fosse stato alimentato esclusivamente dalla sig.ra non ritenendosi superata la Parte_3 presunzione di contitolarità delle somme sul libretto ai sensi dell'art. 1298 c.c. In particolare, risulta che il libretto era stato alimentato attraverso più operazioni: in data 09.12.2009 con versamento in contanti di euro 7.070,80; il 09.12.2009 con versamento di assegno “a/b fuori piazza” di euro 15.000 e in data 25.8.2010 con versamento in contanti di euro 52.114,29. Tuttavia, dal rendiconto del libretto postale depositato non emerge che tali somme fossero state versate soltanto da non risultando indicato il Parte_3 soggetto che aveva operato il versamento;
né sono stati prodotti ulteriori documenti o dato conto di elementi presuntivi di tali circostanze (cfr. doc. 7A e 7B). Non potendosi, pertanto, considerare superata la presunzione di contitolarità degli indicati depositi, il convenuto è tenuto alla restituzione delle somme CP_2 prelevate dal conto per la somma eccedente la propria quota. Nei rapporti interni tra cointestatari, in mancanza, come nel caso in esame, di prova contraria, le parti si presumono uguali, per cui il cointestatario non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti durante l'intero svolgimento del rapporto. Nel caso in esame emerge che al 31.12.2012 sul libretto postale nominativo vi era una giacenza di euro 72.653,18, ed il prelievo della suddetta somma risulta essere stato effettuato dal solo (cfr. doc. 7 D), il quale, è quindi tenuto a restituire CP_2
a favore della massa ereditaria il 50 % di tale somma (euro 36.326,59). La presunzione di contitolarità delle somme non si ritiene altresì superata con riguardo al c/c n. 1000/3726, in quanto dalla documentazione depositata è risultato che su tale conto erano state versate somme non di esclusiva provenienza della sig.ra
[...]
Infatti, dai movimenti relativi a tale conto si evince che sullo stesso Parte_3 erano state accreditate somme a favore di che avevano alimentato la CP_2 provvista (cfr. doc. 8A e 8B); in particolare, alcuni bonifici disposti in favore di CP_2 da parte di RI AP SG PA (in data 3.3.2014 di euro 9.933,48 e di
[...] euro 20.000,00, in data 11.06.2014 di euro 50.000,00) e da parte di EP EP FL. FO (in data 7.3.2014 di euro 9.885,47) (cfr. doc. 8B). Dalla documentazione prodotta emerge che le somme giacenti sul conto corrente erano state poi utilizzate per l'esecuzione di talune operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari e poi prelevati dal CP_2
- euro 15.000,00 mediante assegno n. 8690555281;
- euro 50.000,00 per il pagamento del premio assicurativo in data 3.3.2014;
- euro 4.000,00 mediante assegno n. 8690555282 in favore di;
Parte_4
- euro 2.000,00 mediante assegno n. 8690555287 del 3.6.201;
- euro 7.350,00 in data 7.4.2014 mediante assegno n. 8690555284 disposto dal Sig.
in favore di;
CP_2 Parte_4
- euro 60.000,00 in data 13.6.2014 per il pagamento del premio polizza EP103/00000000020000121787 Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0;
- euro 2.500,00 mediante assegno n. 8690555290 del 31.7.2014;
- euro 5.000,00 in data 6.8.2014 mediante giroconto in favore di;
Persona_1
- euro 10.000,00 mediante assegno n. 8690727211 del 1.10.2014;
- euro 979,00 mediante assegno n. 8690727212 del 8.10.2014 ed euro 515,00 mediante assegno n. 8690727213 del 21.10.2014; Tale conto veniva poi estinto il 20.09.2016, periodo in cui la sig.ra Parte_3 risultava ricoverata. Inoltre, il saldo del conto (euro 6.821,63), era stato poi
[...] azzerato mediante giroconto su c/c n. 40187/0000/10067755 (cfr. doc. 8 E). Il totale dei prelievi ammontava ad euro 164.165,63. Dall'estratto conto, nonché dagli assegni prodotti, si evince che tali operazioni erano state effettuate esclusivamente dal sig. (cfr. doc. 8 B e doc. 9). CP_2
Alla luce della documentazione prodotta in atti, considerando, altresì, la condotta processuale del il quale, non costituendosi, a fronte delle contestazioni relative CP_2 all'illecita percezione da parte sua delle somme in esame, non ha fornito prova contraria al riguardo, quest'ultimo è tenuto alla restituzione del 50% delle somme prelevate (euro 82.082,815). Risulta dunque fondata la domanda restitutoria di parti attrici per la somma complessiva di euro 118.409,40 oltre interessi legali che dovrà essere restituita agli odierni coeredi ognuno per la sua quota. Quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione la stessa va rigettata. A tal riguardo giova, preliminarmente rilevare che nel giudizio di divisione le parti sono tenute a fornire la prova circa l' appartenenza al de cuius dei beni per i quali veniva chiesto lo scioglimento della comunione e che poi tali beni facessero parte della massa ereditaria. Ciò posto, deve rilevarsi che non v'è stata la produzione di alcun documento attestante la proprietà del bene immobile indicato da parte istante in citazione in capo alla de cuius al momento della morte. In merito a tale aspetto parte attrice si è limitata a produrre esclusivamente documentazione catastale, al quale, come noto, non assume alcun rilievo ai fini della prova della proprietà dell'immobile. Tale carenza probatoria, inoltre, non poteva in alcun modo, essere sanata mediante l'espletamento di CTU, atto, questo, che non esclude l'onere per la parte di fornire adeguata prove in merito ai fatti dedotti. In conclusione, non potendo essere accertato, anche in assenza di contestazione, il diritto di proprietà del bene immobile facente parte dell'asse ereditario, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione non può trovare accoglimento. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo (calcolo delle spese: CP_2 considerando l'effettivo valore accertato tra 52mila e 260mila, tre fasi di legge valori prossimi ai medi). Quanto alle spese tra parti attrici e le stesse devono essere compensate Controparte_1 in ragione della sostanziale adesione alle domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Condanna al pagamento in favore di , CP_2 Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di della complessiva
[...] Controparte_1 Parte_3 somma di euro 118.409,405, oltre interessi legali come per legge, somma che spetterà ad ogni parte nei limiti della propria quota;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Dichiara compensate le spese del giudizio tra parte attrice e;
Controparte_1
4) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_2 attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 8.400,00 oltre IVA, C.P.A. e 15
% spese generali. Viterbo, 20.08.2025
Il Giudice
Eugenio Maria Turco