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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13852 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile composto dai seguenti magistrati:
Salvati dr. Federico Presidente
Claudio dr. Patruno Giudice
Cartoni dr. Corrado Giudice Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza dell'11.4.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Settimio Mobilio n. 174, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco Torre che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Costantino Montesanto per procura in atti,
- attore -
e
in persona del pro-tempore, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
ed il per ottenere la declaratoria della responsabilità dei magistrati
[...] Controparte_3
, e , quali componenti del Collegio fallimentare del CP_4 CP_5 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore, per aver reso il decreto di liquidazione del compenso di Curatore fallimentare, ex art. 39 Legge fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale “ CP_6
n. 06/2001 R.F.”, senza la dovuta convocazione nel relativo procedimento camerale del
[...]
pagina 1 di 5 Curatore revocato, dr. nonché per aver omesso di disporre la comunicazione, da parte Parte_1
della cancelleria fallimentare, del predetto decreto di liquidazione, privando così lo stesso del diritto di partecipare al procedimento camerale e di poter proporre le azioni di gravame avverso il predetto decreto di liquidazione, nonchè la condanna al risarcimento del danno di euro 4.761,15, oltre le spese di amministrazione anticipate e rivalutazione ed interessi, in subordine previo accertamento della responsabilità del . Controparte_3
Parte attrice esponeva che il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 6/2001 dichiarava il fallimento della Società e lo nominava Curatore fallimentare;
Parte_3
che lo stesso Tribunale con ordinanza del 05.12.2008 revocava il suddetto incarico;
di aver depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore la documentazione fiscale, comprensiva degli atti contabili e delle fatture di acquisto e vendita della procedura, nonché il conto di gestione con l'allegato libro giornale contenente l'elenco di tutte le spese, dei movimenti bancari e degli incassi;
di aver depositato in data 30.7.2015 la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività di Curatore svolta sino alla revoca dell'incarico; che l'istanza non era mai riscontrata;
di aver presentato numerosi solleciti;
che solo in data 27.2.2020 il giudice delegato subentrato, dr. Pasquale
Velleca, statuiva che nulla era dovuto, in particolare perché dalla relazione del curatore subentrato, dr.ssa , emergeva che il rendiconto presentato dal dr. era stato Persona_1 Parte_1
regolarmente approvato il 23.7.2015 e che lo stesso aveva ottenuto anche la liquidazione di due acconti, rispettivamente di euro 2.543,67 in data 13.11.2008 e di euro 1.330,73 in data 20.11.2008; di aver evidenziato con istanza in data 5.3.2020 che le due operazioni contabili avevano ad oggetto il pagamento degli onorari del consulente tecnico della procedura concorsuale, ing. e di Persona_2
quello contabile dr. , e non già la liquidazione di acconti sul compenso del dr. Persona_3
che solo in data 27.2.2020 dal provvedimento reso dal giudice delegato, dr. Pasquale Velleca, Pt_1 aveva contezza dell'avvenuta chiusura della procedura concorsuale;
di non essere mai stato mai convocato dal Tribunale fallimentare nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 39 L.f. in ordine alla liquidazione del compenso finale riferibile ad entrambi i Curatori succedutisi nella procedura in oggetto, con evidente violazione del principio costituzionale di tutela del contraddittorio, e che il Tribunale di Nocera Inferiore neanche comunicava il decreto di liquidazione del compenso finale, impedendo l'impugnazione della decisione assunta dal Tribunale fallimentare in ordine all'omessa liquidazione del compenso.
Si costituivano la ed il , eccependo il Controparte_7 Controparte_3 difetto di legittimazione passiva del e l'infondatezza della domanda. Controparte_3
pagina 2 di 5 All'udienza dell'11.4.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento dei danni o della o del , i convenuti concludevano per il difetto di Controparte_1 Controparte_3
legittimazione passiva del , il rigetto della domanda e la riunione con il procedimento r.g. n. CP_3
41498/21 e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
L'art. 2, 1° comma, della legge n. 117/88 stabilisce che “Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”, mentre il successivo 3° comma prevede che “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”, mentre il precedente 2° comma prevede che “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.
Infine, il 2° comma dello stesso articolo dispone che “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”
Parte attrice lamenta, in primo luogo, che il Collegio fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore ha reso in data 11.12.2015 il decreto di liquidazione del compenso di Curatore fallimentare, ex art. 39
Legge fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale “ n. 06/2001 Controparte_6
R.F.”, senza la dovuta convocazione nel relativo procedimento camerale del Curatore revocato.
Orbene, a parte la circostanza che parte attrice non indica e specifica quale obbligo richiamato dalla legge n. 117/1988 è stato violato, in realtà, l'art. 39 del R.D. 16/03/1942, n. 267 non prevede alcun obbligo di convocazione del Curatore, ma è parte della giurisprudenza di legittimità che interpreta la norma nel senso che nella determinazione del compenso spettante ai curatori fallimentari e nel successivo riparto tra i soggetti avvicendatisi nell'incarico è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti i curatori interessati, ritenendo il contraddittorio essenziale per individuare la frazione spettante a ciascun curatore, nel rispetto degli altri ed implicando una liquidazione individualizzata (per tutte Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20137).
pagina 3 di 5 Dunque trattasi di interpretazione giurisprudenziale che non integra violazione manifesta della legge, nè del diritto dell'Unione europea, né travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Per altro aspetto, il quale ha in ogni caso valore assorbente, qualora sia violato il contraddittorio, sempre la giurisprudenza di legittimità ritiene il decreto di liquidazione nullo (ancora Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 18/07/2025, n. 20137), e, come tale, può essere impugnato mediante ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/09/2025, n. 24355. Si veda anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/02/2020, n. 3871), rimedio che non è stato attivato.
Allo stesso modo, in caso di omessa comunicazione, il termine per impugnare decorre dall'effettiva conoscenza dell'atto, con la possibilità, in ogni caso, di esperire il relativo reclamo, anche questo non azionato.
Ne consegue la preclusione dell'azione risarcitoria, da dichiararsi inammissibile: “In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto (nella specie, l'impugnazione per revocazione) non sia stato utilizzato, così subordinandola alla circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare, o almeno ridurre, il danno” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 17/04/2015, n.
7924. Così anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/01/2017, n. 932).
Con gli stessi rimedi ben poteva essere fatto valere anche l'ulteriore profilo di nullità connesso all'omessa comunicazione del decreto di liquidazione, peraltro adempimento non del collegio, ma della cancelleria (Cass. civ., Sez. I, 10/02/2006, n. 2991), con la conseguenza che si è fuori dall'ambito applicativo della legge n. 117/1988 con la relativa estraneità della ed il rigetto Controparte_1
della domanda nei confronti del . CP_3
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile la domanda nei confronti della;
b) rigetta la Controparte_1
domanda nei confronti del;
c) condanna al pagamento delle spese processuali CP_3 Parte_1
pari ad euro 1.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.
Roma, 24.9.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Dr. Corrado Cartoni
Il Presidente
Dr. Federico Salvati
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile composto dai seguenti magistrati:
Salvati dr. Federico Presidente
Claudio dr. Patruno Giudice
Cartoni dr. Corrado Giudice Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza dell'11.4.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Settimio Mobilio n. 174, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco Torre che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Costantino Montesanto per procura in atti,
- attore -
e
in persona del pro-tempore, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
ed il per ottenere la declaratoria della responsabilità dei magistrati
[...] Controparte_3
, e , quali componenti del Collegio fallimentare del CP_4 CP_5 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore, per aver reso il decreto di liquidazione del compenso di Curatore fallimentare, ex art. 39 Legge fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale “ CP_6
n. 06/2001 R.F.”, senza la dovuta convocazione nel relativo procedimento camerale del
[...]
pagina 1 di 5 Curatore revocato, dr. nonché per aver omesso di disporre la comunicazione, da parte Parte_1
della cancelleria fallimentare, del predetto decreto di liquidazione, privando così lo stesso del diritto di partecipare al procedimento camerale e di poter proporre le azioni di gravame avverso il predetto decreto di liquidazione, nonchè la condanna al risarcimento del danno di euro 4.761,15, oltre le spese di amministrazione anticipate e rivalutazione ed interessi, in subordine previo accertamento della responsabilità del . Controparte_3
Parte attrice esponeva che il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 6/2001 dichiarava il fallimento della Società e lo nominava Curatore fallimentare;
Parte_3
che lo stesso Tribunale con ordinanza del 05.12.2008 revocava il suddetto incarico;
di aver depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore la documentazione fiscale, comprensiva degli atti contabili e delle fatture di acquisto e vendita della procedura, nonché il conto di gestione con l'allegato libro giornale contenente l'elenco di tutte le spese, dei movimenti bancari e degli incassi;
di aver depositato in data 30.7.2015 la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività di Curatore svolta sino alla revoca dell'incarico; che l'istanza non era mai riscontrata;
di aver presentato numerosi solleciti;
che solo in data 27.2.2020 il giudice delegato subentrato, dr. Pasquale
Velleca, statuiva che nulla era dovuto, in particolare perché dalla relazione del curatore subentrato, dr.ssa , emergeva che il rendiconto presentato dal dr. era stato Persona_1 Parte_1
regolarmente approvato il 23.7.2015 e che lo stesso aveva ottenuto anche la liquidazione di due acconti, rispettivamente di euro 2.543,67 in data 13.11.2008 e di euro 1.330,73 in data 20.11.2008; di aver evidenziato con istanza in data 5.3.2020 che le due operazioni contabili avevano ad oggetto il pagamento degli onorari del consulente tecnico della procedura concorsuale, ing. e di Persona_2
quello contabile dr. , e non già la liquidazione di acconti sul compenso del dr. Persona_3
che solo in data 27.2.2020 dal provvedimento reso dal giudice delegato, dr. Pasquale Velleca, Pt_1 aveva contezza dell'avvenuta chiusura della procedura concorsuale;
di non essere mai stato mai convocato dal Tribunale fallimentare nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 39 L.f. in ordine alla liquidazione del compenso finale riferibile ad entrambi i Curatori succedutisi nella procedura in oggetto, con evidente violazione del principio costituzionale di tutela del contraddittorio, e che il Tribunale di Nocera Inferiore neanche comunicava il decreto di liquidazione del compenso finale, impedendo l'impugnazione della decisione assunta dal Tribunale fallimentare in ordine all'omessa liquidazione del compenso.
Si costituivano la ed il , eccependo il Controparte_7 Controparte_3 difetto di legittimazione passiva del e l'infondatezza della domanda. Controparte_3
pagina 2 di 5 All'udienza dell'11.4.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento dei danni o della o del , i convenuti concludevano per il difetto di Controparte_1 Controparte_3
legittimazione passiva del , il rigetto della domanda e la riunione con il procedimento r.g. n. CP_3
41498/21 e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
L'art. 2, 1° comma, della legge n. 117/88 stabilisce che “Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”, mentre il successivo 3° comma prevede che “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”, mentre il precedente 2° comma prevede che “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.
Infine, il 2° comma dello stesso articolo dispone che “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”
Parte attrice lamenta, in primo luogo, che il Collegio fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore ha reso in data 11.12.2015 il decreto di liquidazione del compenso di Curatore fallimentare, ex art. 39
Legge fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale “ n. 06/2001 Controparte_6
R.F.”, senza la dovuta convocazione nel relativo procedimento camerale del Curatore revocato.
Orbene, a parte la circostanza che parte attrice non indica e specifica quale obbligo richiamato dalla legge n. 117/1988 è stato violato, in realtà, l'art. 39 del R.D. 16/03/1942, n. 267 non prevede alcun obbligo di convocazione del Curatore, ma è parte della giurisprudenza di legittimità che interpreta la norma nel senso che nella determinazione del compenso spettante ai curatori fallimentari e nel successivo riparto tra i soggetti avvicendatisi nell'incarico è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti i curatori interessati, ritenendo il contraddittorio essenziale per individuare la frazione spettante a ciascun curatore, nel rispetto degli altri ed implicando una liquidazione individualizzata (per tutte Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20137).
pagina 3 di 5 Dunque trattasi di interpretazione giurisprudenziale che non integra violazione manifesta della legge, nè del diritto dell'Unione europea, né travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Per altro aspetto, il quale ha in ogni caso valore assorbente, qualora sia violato il contraddittorio, sempre la giurisprudenza di legittimità ritiene il decreto di liquidazione nullo (ancora Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 18/07/2025, n. 20137), e, come tale, può essere impugnato mediante ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/09/2025, n. 24355. Si veda anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/02/2020, n. 3871), rimedio che non è stato attivato.
Allo stesso modo, in caso di omessa comunicazione, il termine per impugnare decorre dall'effettiva conoscenza dell'atto, con la possibilità, in ogni caso, di esperire il relativo reclamo, anche questo non azionato.
Ne consegue la preclusione dell'azione risarcitoria, da dichiararsi inammissibile: “In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto (nella specie, l'impugnazione per revocazione) non sia stato utilizzato, così subordinandola alla circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare, o almeno ridurre, il danno” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 17/04/2015, n.
7924. Così anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/01/2017, n. 932).
Con gli stessi rimedi ben poteva essere fatto valere anche l'ulteriore profilo di nullità connesso all'omessa comunicazione del decreto di liquidazione, peraltro adempimento non del collegio, ma della cancelleria (Cass. civ., Sez. I, 10/02/2006, n. 2991), con la conseguenza che si è fuori dall'ambito applicativo della legge n. 117/1988 con la relativa estraneità della ed il rigetto Controparte_1
della domanda nei confronti del . CP_3
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile la domanda nei confronti della;
b) rigetta la Controparte_1
domanda nei confronti del;
c) condanna al pagamento delle spese processuali CP_3 Parte_1
pari ad euro 1.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.
Roma, 24.9.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Dr. Corrado Cartoni
Il Presidente
Dr. Federico Salvati
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