Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8187 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03472/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3472 del 2026, proposto da Axerta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario, Simona Bruno, Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Libretti, Annunziata Valeria Porreca, Stefania De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italpol Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Agostino Velotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del diritto della ricorrente, anche ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, ad accedere integralmente agli atti e ai documenti afferenti alla “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accertamento ed attività investigative di alta professionalità in regime di Accordo Quadro monoperatore e senza rilancio competitivo ai sensi degli artt. 71 e 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 36 mesi” (CIG B80DE27764);
nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento
- della nota di AMA S.p.a. - PG - 12/03/2026.0046836.U, recante comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna dell’AMA S.p.a. all’esibizione di ogni atto, provvedimento e documento afferente alla menzionata procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA S.p.A. e di Italpol Vigilanza S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa FR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Considerato che parte ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 116 c.p.a. e 36 D.Lgs. 50/2023 al fine di ottenere l’ostensione degli atti della gara di appalto in epigrafe;
Rilevato che in vista dell’odierna camera di consiglio, con note versate in atti in data 13.04.2026 e 14.04.2026, a seguito della completa ostensione di quanto richiesto, la stessa parte ricorrente ha dato atto della integrale soddisfazione della propria pretesa;
Ritenuto, pertanto, di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, considerato che MA ha dichiarato come in atti che vi sono stati “ inconvenienti tecnici legati al caricamento dei files, prontamente risolti dagli uffici competenti ”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
FR MA, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| FR MA | NA AN |
IL SEGRETARIO