Ordinanza cautelare 6 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/02/2026, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01974/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4398 del 2025, proposto da
Società Marcantonio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Settimj, Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/227/2025 del 28 gennaio 2025 (prot. n. CA/15006/2025), notificata il 29 gennaio 2025;
dell’art. 18, comma 2°, lettera a), del Regolamento per l''esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 35 del 16 marzo 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere LE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 31 marzo 2025 e depositato il successivo 6 aprile, la società Marcantonio s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale rep. n. CA/227/2025 del 28 gennaio 2025 (prot. n. CA/15006/2025), notificata il 29 gennaio 2025, recante il «Divieto di prosecuzione e, per l’effetto, contestuale cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente esercitata sulla superficie eccedente mq.35,00 a carico della Marcantonio Srl e p.e. il legale rappresentante Tzonev Dimiter Georgiev - locale sito in Vicolo di San Biagio 9».
Il provvedimento impugnato è stato adottato in quanto a seguito di accesso, la Polizia Locale di Roma Capitale ha accertato che “l'intera superficie del locale era allestita funzionalmente per l'attività di somministrazione. Infatti, tutti gli ambienti presentavano tavoli, sedie, divani a disposizione della clientela tutta intenta alla somministrazione di bevande, nonostante per tale attività su una superficie di 83 mq fossero destinati alla somministrazione mq 35 e all'attività di intrattenimento mq. 48”.
2. – Il ricorso è affidato ai motivi che seguono.
1) Violazione dell’art. 41 Cost. - violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.r.L. 21/2006; - violazione e falsa applicazione dell’art. 78 l.r.L. 22/2019; - violazione e falsa applicazione art. 18 regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande adottato con d.c.c. n. 35/2010; - eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; - eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste.
Nel locale della ricorrente la superficie destinata a servire la clientela (e cioè il bancone) sarebbe rispettosa dei limiti dimensionali stabiliti dal titolo autorizzativo, mentre sarebbe irrilevante il fatto che la clientela si sposti con le bevande somministrate all’interno del locale e non soltanto in prossimità del bancone.
2) Violazione dell’art. 41 Cost. (sotto altro profilo) – violazione degli art. 19 e 21 nonies l. 241/1990; – eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La ricorrente ha presentato la comunicazione di subingresso nell’esercizio dell’attività di somministrazione in data 3 maggio 2007 e ha esercitato l’attività nelle forme che oggi le vengono contestate sin da tale data; pertanto, dal 2 giugno 2007, all’Amministrazione sarebbe precluso l’esercizio dei poteri di verifica e controllo di cui all’art. 19 l. 241/1990 cit. allora vigente (il quale, al momento della comunicazione di subingresso, prevedeva un termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri di controllo della P.A. in ordine alle denunce di inizio attività presentate dai privati).
3) Ulteriore violazione artt. 2, 3, 41 Cost.; - violazione artt. 49 e 56 TFUE; - violazione artt. 9, 10, 14 e 15 direttiva 2006/123/ce; - violazione art. 31, comma 2°, d.l. n. 201/2011 conv. in legge n. 214/2011; - violazione art. 3 d.l. n. 138/2011 conv. In legge n. 148/2011; - violazione art. 1 d.l. n. 1/2012 conv. in legge n. 27/2012 - eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; difetto assoluto di motivazione; disparità di trattamento.
Sarebbe poi illegittimo l’art. 18 del Regolamento di Roma Capitale applicato nella specie, in quanto gli artt. 41 e 42 Cost. vieterebbero limitazioni alla proprietà privata e alla libertà di intrapresa economica introdotte da fonti regolamentari comunali.
Peraltro, qualora ritenesse che il divieto, desumibile dall’impugnato art. 18 del Regolamento capitolino di cui alla DAC n. 35\2010 fosse sorretto oggi dall’art. 78, comma 2°, L.R. n. 22/2019, sarebbe allora rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale previsione normativa regionale per violazione delle fonti unionali e statali.
3. - In data 4 marzo 2025, la Marcantonio S.r.l. ha presentato una nuova SCIA di somministrazione ex art. 18, acquisita al prot. CA/38462, attestando sempre lo svolgimento dell’attività su una superficie di mq 35, rispetto a quella complessiva del locale, indicata in mq 140.
4. – A seguito dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 4 novembre 2025.
5. – Il ricorso è fondato, e va accolto, sotto l’assorbente profilo legato alla violazione degli art. 19 e 21 nonies l. 241/1990 sollevato nel secondo motivo.
Il corredo motivazionale della determinazione gravata, infatti, si limita a constatare (oltre che la titolarità di una autorizzazione per intrattenimenti musicali in capo alla società) l’esercizio della somministrazione su tutta la superficie del locale (“… confermata l’accertata persistenza dell’abuso inerente alla somministrazione ”); e solo sulla base di tale –ritenuto- fatto storico afferma che “ occorre procedere all’emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione e, per l’effetto, contestuale cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ”.
Tuttavia, il provvedimento così motivato ha inciso sull’esercizio di un’attività di somministrazione intrapresa dalla società ricorrente in forza di comunicazione di subingresso della stessa ad altra società prot. n. CA/37045 del 3 maggio 2007, e, per quanto consta, proseguita ininterrottamente sino alla determinazione gravata.
E’ allora evidente che, una volta spirato il termine per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19 comma 3 L. 241\1990, l’intervento inibitorio dell’attività (da ritenersi iniziata in forza di segnalazione certificata di inizio attività, e non di un provvedimento autorizzativo, atteso che la determinazione impugnata ha appunto inibito un’attività, e non ha revocato un provvedimento) potesse avvenire, ad opera di Roma Capitale, unicamente mediante un provvedimento adottato –come prescrive il successivo comma 4- in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies per gli atti di autotutela.
Occorre infatti osservare che il comma 3 dell'art. 19 L. 241\1990 attribuisce alla Pubblica Amministrazione un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della stessa legge n. 241 del 1990 a mente del quale sussistendo un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, deve operarsi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato entro il termine massimo ivi previsto.
Ma, come denunziato dalla ricorrente nel motivo in esame, e come fatto palese dalla sua letterale trascrizione, la determinazione gravata non contiene cenno alcuno dei presupposti che, ai sensi della norma richiamata, legittimano gli interventi di annullamento d’ufficio.
6. – Il motivo appena esaminato, che costituisce la ragione più liquida per la decisione del ricorso, va dunque accolto, con conseguente annullamento della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale rep. n. CA/227/2025 del 28 gennaio 2025.
Le spese possono essere compensate anche per la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la determinazione impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LE NA, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO