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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1406/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9894/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ex Amministratore Di Società_1 Srl C.f. P.IVA_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230012262182000 RITENUTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230012262182000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei Procuratori antistatari.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 (ex Amministratore di Società_1 srl) proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale I di Roma ricorso n. 9894/2025 RG avverso una Cartella di pagamento di
€ 3.962,04 per IRES e RITENUTE di ACCONTO 2017, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/1973 (notificata il 07/03/2025).
2. Ricorrente lamenta:
1° - Nullità della notifica della Cartella, perché notificata all'ex Amministratore non socio della società estinta
(art. 36, DPR n. 602/1973);
2° - Decadenza, perché la Cartella è stata notificata oltre il terzo anno successivo a quello (2018) di presentazione della Dichiarazione (art. 25, DPR n. 602/1973).
3. DP-1 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché come segue infondati entrambi i motivi proposti.
1° motivo (nullità della notifica della Cartella)
Come dedotto da ricorrente, sono valide ed efficaci le notifiche di atti impositivi per società estinte se notificate ad ex soci (Cass. n. 753/2024).
Ciò è conforme alla persistenza della responsabilità patrimoniale dei soci di società estinta “per un quinquennio dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese” (Cass. SS.UU. n. 3625/2025).
Ne consegue che anche la società estinta debba essere notificata, perché
“l'estinzione della società […] ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese” (art. 28, co. 4, D..Lgs. n. 175/2014).
2° motivo (decadenza)
La scadenza del termine triennale “naturale” invocato sarebbe stata il 31/12/2021, ma tale termine è stato prorogato di 14 mesi (art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020), con conseguente scadenza al 28/02/2023. Tuttavia,
i termini non sono comunque decorsi alla data di notifica della Cartella impugnata (07/03/2025), giacché sono stati ulteriormente prorogati al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2020) in applicazione della regola generale secondo la quale (art. 12, co. 2, D. Lgs. n.
159/2015):
“ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori […] e degli agenti della riscossione […] per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Ne consegue che il termine di decadenza sia stato complessivamente differito al 31/12/2025 e, quindi, che nessuna decadenza si sia verificata alla data (07/03/2025) di notifica della Cartella impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa del resistente con risorse proprie dell'Ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 700,00 in favore di DP-1.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9894/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ex Amministratore Di Società_1 Srl C.f. P.IVA_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230012262182000 RITENUTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230012262182000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei Procuratori antistatari.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 (ex Amministratore di Società_1 srl) proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale I di Roma ricorso n. 9894/2025 RG avverso una Cartella di pagamento di
€ 3.962,04 per IRES e RITENUTE di ACCONTO 2017, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/1973 (notificata il 07/03/2025).
2. Ricorrente lamenta:
1° - Nullità della notifica della Cartella, perché notificata all'ex Amministratore non socio della società estinta
(art. 36, DPR n. 602/1973);
2° - Decadenza, perché la Cartella è stata notificata oltre il terzo anno successivo a quello (2018) di presentazione della Dichiarazione (art. 25, DPR n. 602/1973).
3. DP-1 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché come segue infondati entrambi i motivi proposti.
1° motivo (nullità della notifica della Cartella)
Come dedotto da ricorrente, sono valide ed efficaci le notifiche di atti impositivi per società estinte se notificate ad ex soci (Cass. n. 753/2024).
Ciò è conforme alla persistenza della responsabilità patrimoniale dei soci di società estinta “per un quinquennio dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese” (Cass. SS.UU. n. 3625/2025).
Ne consegue che anche la società estinta debba essere notificata, perché
“l'estinzione della società […] ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese” (art. 28, co. 4, D..Lgs. n. 175/2014).
2° motivo (decadenza)
La scadenza del termine triennale “naturale” invocato sarebbe stata il 31/12/2021, ma tale termine è stato prorogato di 14 mesi (art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020), con conseguente scadenza al 28/02/2023. Tuttavia,
i termini non sono comunque decorsi alla data di notifica della Cartella impugnata (07/03/2025), giacché sono stati ulteriormente prorogati al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2020) in applicazione della regola generale secondo la quale (art. 12, co. 2, D. Lgs. n.
159/2015):
“ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori […] e degli agenti della riscossione […] per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Ne consegue che il termine di decadenza sia stato complessivamente differito al 31/12/2025 e, quindi, che nessuna decadenza si sia verificata alla data (07/03/2025) di notifica della Cartella impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa del resistente con risorse proprie dell'Ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 700,00 in favore di DP-1.