Art. 8. Ambito di applicazione 1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformita' agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualita' ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalita' di utilizzo specifico.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 .
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 .