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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2312/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026502673000 BOLLO 2019 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964067672279 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso in proprio,
contro
Regione Campania e Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugna la cartella di pagamento n. 02820250026502673000 ed il sotteso avviso di accertamento n. 964067672279 per tasse automobilistiche annualità 2019.
Eccepisce:
- sopravvenuta prescrizione e decadenza del presunto diritto di credito vantato;
- mancata prova dell'avvenuta notifica;
- nullità ed irregolarità della procedura di notifica di atti prodromici;
- sopravvenuta prescrizione-decadenza del presunto diritto di credito vantato.
Chiede:
- nullità cartella di pagamento;
- prescrizione/decadenza;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Regione Campania.
Chiede:
- la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Chiede: - manlevare da ogni forma di responsabilità l'Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- spese e compensi.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Preliminarmente esaminata la documentazione depositata si prende atto:
- che Regione Campania, ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n.
964067672279, atto sotteso alla cartella di pagamento n. 02820250026502673000 impugnata;
- che è stata fornita notizia al ricorrente come da ricevuta n.25112511323695622, del 25/11/2025 depositata in atti;
- che Regione Campania, chiede con la costituzione in giudizio del 25/11/2025 la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;
- che il ricorrente non si oppone.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese Compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2312/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026502673000 BOLLO 2019 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964067672279 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso in proprio,
contro
Regione Campania e Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugna la cartella di pagamento n. 02820250026502673000 ed il sotteso avviso di accertamento n. 964067672279 per tasse automobilistiche annualità 2019.
Eccepisce:
- sopravvenuta prescrizione e decadenza del presunto diritto di credito vantato;
- mancata prova dell'avvenuta notifica;
- nullità ed irregolarità della procedura di notifica di atti prodromici;
- sopravvenuta prescrizione-decadenza del presunto diritto di credito vantato.
Chiede:
- nullità cartella di pagamento;
- prescrizione/decadenza;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Regione Campania.
Chiede:
- la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Chiede: - manlevare da ogni forma di responsabilità l'Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- spese e compensi.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Preliminarmente esaminata la documentazione depositata si prende atto:
- che Regione Campania, ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n.
964067672279, atto sotteso alla cartella di pagamento n. 02820250026502673000 impugnata;
- che è stata fornita notizia al ricorrente come da ricevuta n.25112511323695622, del 25/11/2025 depositata in atti;
- che Regione Campania, chiede con la costituzione in giudizio del 25/11/2025 la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;
- che il ricorrente non si oppone.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese Compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.