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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5974/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Savarino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 16 aprile 2024
[...] ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Pt_1
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6929/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 18 marzo 2025 l ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. per le ragioni di seguito esposte.
Il c.t.u. ha verificato, non soltanto in base alla documentazione prodotta, ma anche e soprattutto in base all'esame obiettivo del , che quest'ultimo è in grado di Pt_1
deambulare ed eseguire i passaggi posturali regolarmente (cfr. relazione di c.t.u.). Tale rilievo, senza dubitare delle compromesse condizioni di salute dell'opponente (difatti valutato invalido al 100% ed in condizione ex art. 3, comma 3, L. 104/1992), esclude la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento (rimanendo irrilevante la nuova documentazione prodotta il 24 febbraio 2025, di per sé non comprovante ulteriori e più gravi limitazioni circa lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita).
D'altra parte, anche la considerazione del c.t.p. secondo cui il ricorrente non potrebbe attendere in autonomia i propri incombenti al di fuori dell'ambiente domestico non coglie nel segno perché, da un lato, contrasta con l'accertamento espletato dal c.t.u. e, dall'altro lato, in ogni caso non comporterebbe quella necessità di assistenza continua che integra il presupposto sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento.
2 Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 CP_1
disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5974/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Savarino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 16 aprile 2024
[...] ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Pt_1
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6929/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 18 marzo 2025 l ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. per le ragioni di seguito esposte.
Il c.t.u. ha verificato, non soltanto in base alla documentazione prodotta, ma anche e soprattutto in base all'esame obiettivo del , che quest'ultimo è in grado di Pt_1
deambulare ed eseguire i passaggi posturali regolarmente (cfr. relazione di c.t.u.). Tale rilievo, senza dubitare delle compromesse condizioni di salute dell'opponente (difatti valutato invalido al 100% ed in condizione ex art. 3, comma 3, L. 104/1992), esclude la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento (rimanendo irrilevante la nuova documentazione prodotta il 24 febbraio 2025, di per sé non comprovante ulteriori e più gravi limitazioni circa lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita).
D'altra parte, anche la considerazione del c.t.p. secondo cui il ricorrente non potrebbe attendere in autonomia i propri incombenti al di fuori dell'ambiente domestico non coglie nel segno perché, da un lato, contrasta con l'accertamento espletato dal c.t.u. e, dall'altro lato, in ogni caso non comporterebbe quella necessità di assistenza continua che integra il presupposto sanitario per l'indennità di accompagnamento.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento.
2 Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 CP_1
disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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