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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/05/2024, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1911/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Udassi Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. residente in [...] CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA (CONTUMACE) con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 2.05.2024
*
Con ricorso del 13.07.2023, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata a Persona_1
Sassari nata a [...] loro relazione sentimentale il 08.07.2015; nel ricorso ha allegato che il padre - dal momento della fine della loro relazione nell'estate 2022 – si è trasferito a casa dei propri genitori e ha smesso di occuparsi della figlia, omettendo di partecipare alle decisioni più importanti della sua crescita e omettendo di contribuire al suo sostentamento.
Il Collegio, preso atto del contenuto del ricorso, delle allegazioni della ricorrente, che non sono state smentite dal resistente, che ha scelto di non costituirsi, conferma i provvedimenti provvisori assunti all'udienza del 7.12.2023, di seguito riportati:
- affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
- dovrà versare a titolo di mantenimento della minore, a decorrere dalla CP_1 domanda, un contributo pari ad € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni pagina 1 di 2 Org_ mese presso il domicilio della sig.ra oltre rivalutazione annuale e oltre il Parte_1
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F; Org_
- l'assegno unico erogato dall' in favore della minore dovrà essere percepito interamente dalla signora , in quanto la stessa da quando si è separata (di fatto) dal resistente si Parte_1 occupa da sola di tutte le esigenze quotidiane della minore.
Quanto al regime di visita padre / figlia, il Collegio dispone che il padre possa incontrare liberamente la figlia, previo accordo con la madre, e, in caso di disaccordo, abbia diritto di incontrarla per due volte alla settimana dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. La figlia trascorrerà le principali festività civili e religiose dell'anno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza (ad esempio, se trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale starà con la madre, il giorno di fine anno con il padre ed il capodanno con la madre, il giorno di Pasqua con il padre e di Pasquetta con la madre, il giorno del compleanno e della festa del papà con il padre ed il giorno del compleanno e della festa della mamma con la madre, etc); resta fermo che i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle esigenze della minore.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre potrà incontrare liberamente la figlia, previo accordo con la madre, e, in caso di disaccordo, abbia diritto di incontrarla per due volte alla settimana dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. La figlia trascorrerà le principali festività civili e religiose dell'anno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza (ad esempio, se trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale starà con la madre, il giorno di fine anno con il padre ed il capodanno con la madre, il giorno di Pasqua con il padre e di Pasquetta con la madre, il giorno del compleanno e della festa del papà con il padre ed il giorno del compleanno e della festa della mamma con la madre, etc); resta fermo che i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle esigenze della minore;
3) il padre corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo
CNF; Org 4) la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall' a favore della figlia;
Parte_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 3.05.2024
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1911/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Udassi Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. residente in [...] CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA (CONTUMACE) con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 2.05.2024
*
Con ricorso del 13.07.2023, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata a Persona_1
Sassari nata a [...] loro relazione sentimentale il 08.07.2015; nel ricorso ha allegato che il padre - dal momento della fine della loro relazione nell'estate 2022 – si è trasferito a casa dei propri genitori e ha smesso di occuparsi della figlia, omettendo di partecipare alle decisioni più importanti della sua crescita e omettendo di contribuire al suo sostentamento.
Il Collegio, preso atto del contenuto del ricorso, delle allegazioni della ricorrente, che non sono state smentite dal resistente, che ha scelto di non costituirsi, conferma i provvedimenti provvisori assunti all'udienza del 7.12.2023, di seguito riportati:
- affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
- dovrà versare a titolo di mantenimento della minore, a decorrere dalla CP_1 domanda, un contributo pari ad € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni pagina 1 di 2 Org_ mese presso il domicilio della sig.ra oltre rivalutazione annuale e oltre il Parte_1
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F; Org_
- l'assegno unico erogato dall' in favore della minore dovrà essere percepito interamente dalla signora , in quanto la stessa da quando si è separata (di fatto) dal resistente si Parte_1 occupa da sola di tutte le esigenze quotidiane della minore.
Quanto al regime di visita padre / figlia, il Collegio dispone che il padre possa incontrare liberamente la figlia, previo accordo con la madre, e, in caso di disaccordo, abbia diritto di incontrarla per due volte alla settimana dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. La figlia trascorrerà le principali festività civili e religiose dell'anno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza (ad esempio, se trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale starà con la madre, il giorno di fine anno con il padre ed il capodanno con la madre, il giorno di Pasqua con il padre e di Pasquetta con la madre, il giorno del compleanno e della festa del papà con il padre ed il giorno del compleanno e della festa della mamma con la madre, etc); resta fermo che i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle esigenze della minore.
Spese di lite compensate
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre potrà incontrare liberamente la figlia, previo accordo con la madre, e, in caso di disaccordo, abbia diritto di incontrarla per due volte alla settimana dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. La figlia trascorrerà le principali festività civili e religiose dell'anno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza (ad esempio, se trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il giorno di Natale starà con la madre, il giorno di fine anno con il padre ed il capodanno con la madre, il giorno di Pasqua con il padre e di Pasquetta con la madre, il giorno del compleanno e della festa del papà con il padre ed il giorno del compleanno e della festa della mamma con la madre, etc); resta fermo che i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle esigenze della minore;
3) il padre corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo
CNF; Org 4) la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall' a favore della figlia;
Parte_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 3.05.2024
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Marta Guadalupi
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