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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
nel procedimento nr. 1434/2024 V.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata a Gravina in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Comuniello ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla Piazza T. Morlino, 13
e da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Francesco Comuniello ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla Piazza T. Morlino, 13
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/06/2024, e - premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Potenza il 30/07/2021 e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno dedotto che negli anni è venuta meno l'affectio coniugalis su cui si fondava il rapporto matrimoniale rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Con sentenza parziale n. 89/2024, pubblicata il 29/10/2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
I ricorrenti hanno quindi chiesto emettersi pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, ciascuno libero di fissare la residenza dove crede;
2. Nulla sull'assegno divorzile, in quanto i coniugi vi rinunciano reciprocamente;
3. Le parti dichiarano di aver concordemente regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
4. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto;
5. Con compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio”.
All'udienza del 08/05/2025, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni sopra riportate e la causa è stata riservata in decisione.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta in copia dai ricorrenti e munita di attestazione di irrevocabilità.
La mancata ripresa della convivenza tra i ricorrenti deve ritenersi pacifica, alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza del 08/05/2025.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
2 In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello
Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso del 18.06.2024, richiamata la sentenza Parte_1 Parte_2
parziale n. 89/2024, pubblicata il 29/10/2024, di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Potenza, il Parte_1 Parte_2
30.07.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza, dell'anno 2021, parte II, serie A, n. 59;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14
e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio alle condizioni trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio in data 08.05.2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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