Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
3117/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile – riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3117/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: ricorso ex art.3, I comma legge 164/1982
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Piano di Sorrento (NA) in Corso Italia n.238, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Antonio Mordini n.14 presso lo studio dell'avv. Giovanni Guercio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.M. presso il Tribunale di Torre annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte istante ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il P.M., in data 05.03.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2023, esponeva di aver manifestato, fin dalla Parte_1
prima infanzia, disforia di genere di tipo gino-androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, aveva da sempre percepito in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere sessuale maschile, identificandosi nella vita sociale e di relazione come uomo, adeguando il suo aspetto fisico ed estetico a quello del sesso maschile e facendosi chiamare e riconoscere con il nome di “ ”. Allegava, inoltre, di essere nubile e senza prole;
di aver effettuato Pt_2
1
Persone Trans e con Identità non Binarie), dell Controparte_1
con la dott.ssa e con il dott. , per una
[...] Controparte_2 Persona_1 Persona_2 condizione di disagio derivata dall'incongruenza tra le caratteristiche anatomiche del proprio sesso ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere opposto (maschile); che, all'esito di tale percorso, veniva accertata una condizione di “Disforia di Genere in soggetto femminile adulto senza disordini della differenziazione sessuale in fase di pre transizione” (cfr. relazione del 30.08.2022 della dott.ssa e del dott. , allegata in atti). Allegava, inoltre, che come Persona_1 Persona_2 accertato nella suddetta relazione, “la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità. L'utente chiede inoltre di accedere al percorso medico endocrinologico
e alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali (RCS), laddove tali interventi, tutti volti alla mascolinizzazione dei propri caratteri somatici, verrebbero ad avere esclusivamente un valore estetico”.
All'udienza del 15.11.2023, si procedeva all'audizione della ricorrente, la quale confermava le circostanze dedotte in ricorso dichiarando di identificarsi nel genere maschile sin dalla tenera età, di essersi mostrata come un uomo durante l'adolescenza, dichiarandosi pronto, consapevole e convinto di portare a termine il percorso di transizione, già avviato con cure ormonali. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare le condizioni psico-sessuali dell'istante e di verificare l'eventuale sussistenza di cause ostative sul piano dell'equilibrio psicofisico all'intervento chirurgico sollecitato, la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dalla documentazione depositata è emersa un'evidente identificazione dell'istante con il sesso maschile e, al contempo, l'esclusione di condizioni psichiche patologiche.
Tale condizione ha trovato conferma nella consulenza tecnica espletata nell'ambito del presente giudizio, nella quale si legge: “all'esito delle indagini anamnestiche e clinico-psicologiche e dei risultati alla valutazione psicodiagnostica è emerso che la sig.ra fin da bambina Parte_1
presentava evidenti segni di disforia di genere, ovverosia un profondo e radicato vissuto di discordanza tra il sesso di tipo femminile stabilito alla nascita e il genere maschile a cui, viceversa,
2 ha sempre sentito di appartenere (rifiuto per il proprio aspetto femminile, netta preferenza per giochi ed attività maschili). Dal racconto prodotto dal soggetto, sembrerebbe che in famiglia vi sia sempre stata una sufficiente accettazione della condizione presentata dal soggetto. La stessa ha iniziato ad assumere una terapia ormonale ad azione mascolinizzante all'età di 18 anni;
ella parla di sé identificandosi come figura maschile e si mostra dominata dal desiderio di vivere come membro dell'altro sesso. Questo pensiero si manifesta e si concretizza adottando il ruolo sociale dell'altro sesso e acquisendo l'aspetto fisico maschile tramite manipolazioni ormonali. Il test mentale somministrato ha confermato la disforia di genere e l'assenza di ulteriori disturbi psicopatologici nonostante le difficoltà di vita affrontate”. Il c.t.u. ha, pertanto, concluso che la ricorrente presenta una condizione di “Disforia di Genere in soggetto femminile tale da giustificare il trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità maschile” e che “non presenta, allo stato, patologie psichiatriche tali da interferire sui processi volitivi e decisionali della stessa. Non sono altresì presenti cause ostative sul piano dell'equilibrio psicofisico al cambio anagrafico”.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato e della documentazione prodotta, sussistano le condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 164/1982 per consentire all'istante di eseguire il trattamento medico chirurgico al fine di assecondare la struttura corporea a quella mentale.
Per quanto concerne la domanda di rettifica anagrafica, occorre considerare che il procedimento di rettifica di sesso non risulta più bifasico nel senso che non occorrono più necessariamente due pronunce distinte, ovvero una di autorizzazione all'intervento chirurgico modificativo e una successiva sulla rettifica dei dati nei registri dello stato civile.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra “autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento del soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 del
1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi delle condizioni dell'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo della scienza medica e della psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona
3 deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva della personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico.
La stessa Corte EDU, nella sentenza del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 del 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza della identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari.
L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito.
Alla luce di quanto esposto, può trovare accoglimento la domanda dell'istante.
Nel caso di specie, infatti, come anche confermato dal consulente d'ufficio, non vi è dubbio circa la radicalità della scelta di genere effettuata dall'istante con conseguente rettificazione del sesso di da femminile a maschile, per cui va ordinata la rettifica dell'attribuzione di sesso Parte_1
nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome
“ ” in luogo del nome “ ”. Pt_2 Pt_1
In ordine alle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU (già liquidate con separato decreto) nulla va disposto restando le stesse a carico dell'istante; l'esborso va posto a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1) autorizza d' , nata a Vico EN il [...], a [...] all'intervento Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali femminili in maschili;
4 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo che ha formato l'atto di nascita di rettificare l'atto di , nata a [...] il [...], nel senso che Persona_3
l'indicazione del sesso femminile deve essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ ” deve essere modificata in “ ”; Pt_1 Pt_2
3) nulla va disposto in merito alle spese di lite;
4) le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico di parte ricorrente, ponendo l'esborso a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio del 12.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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