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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8829 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11136/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 marzo 2025
da 1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 con l'Avv. AMBROSIO FRANCESCO presso il cui studio, sito in Milano, Via Aldo Lusardi n. 7, ha eletto domicilio
nei confronti di 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 con l'Avv. CAIATI DEBORAH presso il cui studio, sito in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 41/A, ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano l'08.06.2001 (atto trascritto al n. 512, parte II, serie A, anno 2001)
Separati consensualmente con verbale del 13.02.2012, omologato con decreto del Tribunale di Milano emesso il 04.04.2012.
Divorziati con sentenza n. 1785/2017 emessa dal Tribunale di Milano l'08.02.2017 e pubblicata il 13.02.2017.
Pagina 1 di 3 Con i seguenti figli: , nata a [...] l'[...], e nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
FATTO Con ricorso depositato in data 21.03.2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1785/2017 dell'8.02.2017 come successivamente modificate con decreto n. 7172/2023 del Tribunale di Milano emesso il 04.05.2023 e pubblicato l'08.05.2023, chiedendo, in particolare, la revoca del contributo paterno nel mantenimento del figlio maggiorenne in ragione dell'intervenuta autosufficienza Per_2 economica dello stesso, ovvero, in via subordinata, la riduzione del contributo medesimo ad € 150 mensili in ragione delle mutate condizioni patrimoniali delle parti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2025 si è Parte_2 costituita in giudizio e, non opponendosi alla domanda di revoca del contributo paterno in favore del figlio ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare la nullità della notifica del ricorso Per_2 introduttivo con conseguente rimessione in termini della convenuta, e, nel merito, di condannare l'ex marito al pagamento della somma di € 6.400 a titolo di arretrati dovuti per il mantenimento dei figli, oltre a rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per entrambi i figli, nonché alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di AUU dal 2012 al 2017. All'udienza del 12.11.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dato atto della costituzione tardiva della convenuta e della comparizione di parte attrice avanti al GOT delegato all'udienza del 25.09.2025, sentite le parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa. I procuratori hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
1.disporre la revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento di con decorrenza Per_2 dalla data della domanda giudiziale
2.spese di lite compensate.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Risulta invero pacificamente in atti che ormai divenuto maggiorenne, si è stabilmente inserito Per_2 nel mondo del lavoro così divenendo economicamente autosufficiente: il giovane infatti è stato assunto presso AMSA con un contratto a tempo indeterminato.
Pagina 2 di 3 Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1785/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 08.02.2017 e pubblicata in data 13.02.2017, già modificate con decreto n. 7172/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 04.05.2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 marzo 2025
da 1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano C.F.: C.F._1 con l'Avv. AMBROSIO FRANCESCO presso il cui studio, sito in Milano, Via Aldo Lusardi n. 7, ha eletto domicilio
nei confronti di 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._2 con l'Avv. CAIATI DEBORAH presso il cui studio, sito in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 41/A, ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano l'08.06.2001 (atto trascritto al n. 512, parte II, serie A, anno 2001)
Separati consensualmente con verbale del 13.02.2012, omologato con decreto del Tribunale di Milano emesso il 04.04.2012.
Divorziati con sentenza n. 1785/2017 emessa dal Tribunale di Milano l'08.02.2017 e pubblicata il 13.02.2017.
Pagina 1 di 3 Con i seguenti figli: , nata a [...] l'[...], e nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
FATTO Con ricorso depositato in data 21.03.2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1785/2017 dell'8.02.2017 come successivamente modificate con decreto n. 7172/2023 del Tribunale di Milano emesso il 04.05.2023 e pubblicato l'08.05.2023, chiedendo, in particolare, la revoca del contributo paterno nel mantenimento del figlio maggiorenne in ragione dell'intervenuta autosufficienza Per_2 economica dello stesso, ovvero, in via subordinata, la riduzione del contributo medesimo ad € 150 mensili in ragione delle mutate condizioni patrimoniali delle parti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2025 si è Parte_2 costituita in giudizio e, non opponendosi alla domanda di revoca del contributo paterno in favore del figlio ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare la nullità della notifica del ricorso Per_2 introduttivo con conseguente rimessione in termini della convenuta, e, nel merito, di condannare l'ex marito al pagamento della somma di € 6.400 a titolo di arretrati dovuti per il mantenimento dei figli, oltre a rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per entrambi i figli, nonché alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di AUU dal 2012 al 2017. All'udienza del 12.11.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dato atto della costituzione tardiva della convenuta e della comparizione di parte attrice avanti al GOT delegato all'udienza del 25.09.2025, sentite le parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa. I procuratori hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
1.disporre la revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento di con decorrenza Per_2 dalla data della domanda giudiziale
2.spese di lite compensate.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Risulta invero pacificamente in atti che ormai divenuto maggiorenne, si è stabilmente inserito Per_2 nel mondo del lavoro così divenendo economicamente autosufficiente: il giovane infatti è stato assunto presso AMSA con un contratto a tempo indeterminato.
Pagina 2 di 3 Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1785/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 08.02.2017 e pubblicata in data 13.02.2017, già modificate con decreto n. 7172/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 04.05.2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo
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