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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 14.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6187 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Cesare Formato ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.09.2022 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno “una Controparte_1 tantum” determinato ai sensi dell'art. 2 L. n. 210/'92. A tal fine, ha esposto: di essere vedova del sig. il quale, affetto sin dalla nascita da Emofilia A e per tale Persona_1
ragione sottoposto a partire dal 28.05.1977 a periodiche somministrazioni di emoderivati presso varie strutture sanitarie pubbliche, in data 19.03.1990 era risultato per la prima volta positivo all'AntiHCV; che con verbale del 5.03.2001 la Commissione Medica
Ospedaliera aveva riconosciuto il rapporto causale tra la somministrazione degli emoderivati e l'epatopatia cronica, ascrivendola alla 7^ categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81; che, successivamente, era stato diagnosticato al de cuius un epatocarcinoma cui seguiva, in data 16.12.2021, intervento chirurgico di epatectomia, terminato il quale, nonostante le cure profuse, veniva constatato l'exitus. Dolendosi,
1 quindi, dell'inerzia dell'Amministrazione nel dar seguito all'istanza inoltrata in via amministrativa, ha chiesto all'adito Tribunale, previa verifica dei prescritti requisiti sanitari, la condanna del convenuto alla corresponsione dell'assegno “una tantum”. CP_3
Costituitosi in giudizio, il ha rimesso alle valutazioni del Tribunale Controparte_1
l'accertamento della sussistenza di un nesso causale o concausale fra l'epatite cronica contratta dal dante causa dell'odierna ricorrente e il decesso dello stesso.
Ciò premesso, giova ricordare che l'art. 2 della legge n. 210 del 1992, al comma 3, stabiliva: “qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro…”.
Detta norma è stata poi modificata dall'art.1 comma 3 della legge n. 238 del 1997, che ha previsto che “qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge n.
210/'92 sia derivata la morte, l'avente diritto può optare tra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori (…) i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia …”.
Dalla lettura di dette disposizioni emerge chiaramente come con la modifica di cui alla legge n. 238/'97 sia stato aumentato l'importo dell'assegno una tantum ed, al contempo, sia stata eliminata l'espressione “a carico”; ne deriva che nessuna indagine va fatto sotto tale aspetto e l'esame va limitato ad accertare se la morte sia stata una conseguenza delle patologie di cui alla legge n. 210 citata.
Sul punto, il nominato consulente tecnico ha acclarato che l'epatite cronica HCV correlata
è stata concausa determinante ed efficiente dell'exitus del sig. . Persona_1
In particolare, l'ausiliare tecnico ha evidenziato che “…la patologia di epatopatia cronica
HCV correlata ed eradicata (insorta a causa di frequenti somministrazioni di emoderivati) con successivo sviluppo di cirrosi epatica e di HCC, sia stata una valida concausa del decesso di quest' ultimo. Trattasi, infatti, di un soggetto affetto - anche - da cardiomiopatia ischemica, da diabete mellito di tipo II e da obesità e, pertanto a rischio peri e post- operatorio. La cirrosi epatica si configura come una patologia cronica a lenta progressione
2 nella quale si verifica un'alterazione dell'architettura del fegato in conseguenza ad uno stato infiammatorio cronico a carico dell'organo, che conduce, nel corso del tempo, alla coesistenza di fibrosi epatica diffusa e noduli rigenerativi. Tale evoluzione porta, con il progredire del sovvertimento della struttura del fegato, ad impedire una corretta funzione d'organo, esitando talvolta in una vera e propria insufficienza d'organo. Tali alterazioni altro non sono che l'esito ultimo di molteplici possibili agenti e fattori epatolesivi quali virus, alcol, disordini metabolici o autoimmuni che, a lungo termine, convergono nella via finale comune della cirrosi. L'epatite cronica da HCV presenta una patogenesi immunomediata:
l'infezione determina una continua infiltrazione di cellule del sistema immunitario e una secrezione citochinica che determinano il danno epatico e portano alla rigenerazione lobulare, alla fibrosi e infine alla cirrosi. A facilitare l'instaurarsi di un'infezione cronica contribuiscono numerosi meccanismi mediati da proteine virali in grado di attenuare la risposta immunitaria e la variabilità genetica di questo virus, che permette un efficace immune-escape. Il carcinoma epatocellulare (HCC), da cui affetto il ricorrente, rappresenta il 90% dei tumori primitivi del fegato e, ogni anno, l'1-4% dei pazienti con cirrosi epatica sviluppa un epatocarcinoma. La grande maggioranza dei casi di HCC si verifica in pazienti con malattia epatica cronica, nei quali la cirrosi rappresenta il principale fattore di rischio, indipendentemente dall'eziologia sottostante: infatti l'HCC insorge su una sottostante cirrosi epatica nell'80-90% dei casi. L'infezione da parte dell'HCV scatena una risposta immunitaria che però risulta spesso inefficace nel contrastare il virus, che può dare luogo quindi ad un'infezione cronica, come precedentemente descritto. L'infezione cronica da
HCV può determinare lo sviluppo di HCC attraverso lo sviluppo di fibrosi e cirrosi;
la fibrosi
è accelerata dal quadro di steatosi che si verifica per l'alterata omeostasi lipidica causata dall'HCV. Allo sviluppo di epatocarcinoma correlato all'HCV contribuiscono anche numerosi miRNA e long non-coding RNA (lncRNA). Mentre l'HCC correlato ad HBV può insorgere in una buona percentuale di casi su un fegato in assenza di cirrosi, l'HCC correlato al virus dell'epatite C insorge soprattutto nei pazienti con una sottostante cirrosi, in un fegato che sia andato incontro ad importanti eventi necro-infiammatori, con danno, rigenerazione tissutale e fenomeni fibrotici diffusi (…)
Occorre, al quesito richiesto, ascrivere l'epatopatia HCV con verosimile sviluppo di
HCC ad una concausa del decesso. Infatti trattasi di paziente UNFIT/FRAIL >>> fragilità per co-patologie presenti >>> soggetto affetto - anche - da cardiomiopatia ischemica, da diabete mellito di tipo II e da obesità e, pertanto, a rischio peri e post- operatorio…”.
3 Inoltre, in risposta alle note critiche del consulente del Ministero – secondo il quale il decesso sarebbe da ascrivere “… ad una causa di pertinenza cardio-circolatoria, la cui origine può essere ascritta ad una emorragia massiva post-operatoria, ad una insufficienza coronarica acuta, ad una tromboembolia polmonare…” (v. osservaz. ctp) – il ctu ha opportunamente chiarito che “Occorre … in tale analisi, calare la gradazione del nesso di causa nella “verosimiglianza”. Infatti, può essere utilizzato il criterio di giudizio presuntivo che consente di eludere l'esistenza dei diversi fattori di rischio (nel caso in esame sono esclusi dalla documentazione sanitaria agli atti), ma anche sulla base di una valutazione di prossimità temporale e di compatibilità medico-legale tra le trasfusioni di emoderivati sin dal 1977 al 1990 e l'infezione HCV occorsa (…) nel caso di specie, lo scrivente CTU ritiene che la patologia di epatopatia cronica HCV correlata ed eradicata
(insorta a causa di frequenti somministrazioni di emoderivati) con successivo sviluppo di cirrosi epatica e di HCC multifocale, sia stata una valida concausa del decesso (…) Il decesso avviene sempre per . Ma cosa conduce Persona_2
a cio' ??? Dipende dalla noxa patogena inziale. Nel caso in esame >>> emotrasfusioni di emoderivati non virus inattivati >>infezione da HCV >>> epatopatia HCV >> HCC multifocale >> MODS >>>arresto cardio-circolatorio >> exitus…”; pertanto, “Si ritiene … che nonostante l'eradicazione del virus HCV, quest' ultimo possa aver determinato, nel tempo, lo sviluppo di un HCC >> concausa efficiente e determinante del decesso del ricorrente…” (cfr. conclusioni CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise.
Ricorrendo, dunque, nella specie, le condizioni che legittimano il riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente, il convenuto va condannato al pagamento CP_1 dell'assegno “una tantum” da ella richiesto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, vengono poste a carico del convenuto, così come quelle CP_1 dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio che si liquidano con separato provvedimento.
P.Q.M.
4 1) Dichiara il diritto di , nella sua qualità di erede di Parte_1 R_
, a percepire l'assegno “una tantum” di cui all'art. 2 della legge n. 210/'92,
[...] come modificato dall'art.1 comma 3 della legge n. 238/'97 e, per l'effetto, condanna il a corrispondere alla ricorrente l'anzidetto assegno, con gli Controparte_1
interessi come per legge;
2) Condanna il medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
3) Pone definitivamente a carico del le spese di consulenza Controparte_1
tecnica.
S.M.C.V., 14.01.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa A. Cozzolino
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