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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, LA
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1463/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPER0 n. TD9CR0200056 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Società_1 , proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'atto n. TD9CR0200056/2025 scaturito dal Processo Verbale di Constatazione n. 246 del 25.10.2022.
In tale atto veniva recuperato il credito d'imposta per attività di “Ricerca e Sviluppo” dichiarato per l'anno
2019 in euro 9.027,00 e indebitamente compensato negli anni d'imposta dal 2020 al 2023.
In sede di verifica era stata esaminata la documentazione relativa al credito d'imposta di cui all'art.3 comma
14 del DL 145/2013 esposto nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 ed al suo utilizzo in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 241/97. Il controllo metteva in luce alcune criticità e, segnatamente, il fatto che l'attività progettuale collegata al credito era, in realtà, priva del carattere di innovatività richiesto dalla legge per potersi considerare attività di ricerca e sviluppo.
Seguiva contraddittorio inerente allo schema d'atto conseguente alla consegna del PVC anche ai sensi dell'art.6 comma 2 bis del D.lgs. 218/1997 ma in data 17.06.2025, pur acquisite con prot. n. 31479 le osservazioni allo schema d'atto, l'Agenzia delle Entrate confermava la classificazione del progetto realizzato dal Sig. Ricorrente_1 quale “miglioramento di un prodotto già esistente sul mercato, non meritevole di ricevere le agevolazioni sul credito d'imposta”.
Il ricorrente spiegava diversi motivi di merito oltre l'insussistenza del potere sanzionatorio dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, confermava la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Si rileva preliminarmente che l'art. 3, comma 1, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 n.190, e poi modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 11 dicembre 2016 n.232, riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo,
"a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020", un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015.
Con decreto (attuativo) del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento dell'incentivo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.
In materia, l'Agenzia delle Entrate ha emesso numerose circolari (n.5/E del 16 marzo 2016, n. 13/E del 27 aprile 2017, n. 10/E del 16 maggio 2018 e n. 8 del 10 aprile 2019) e risoluzioni (n. 46/E del 22 giugno 2018
e n. 40/E del 2 aprile 2019) che hanno fornito importanti chiarimenti sugli aspetti esecutivi legati al regime del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio del credito d'imposta di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013 sono state individuate ricalcando le definizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea:
"Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01); a sua volta tali definizioni sono mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e sviluppo, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on
Research and Experimental Development".
I criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto Manuale di Frascati costituiscono, pertanto, in linea di principio la fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3 del D.L. n.145/2013 e non può dubitarsi del contrario.
In tal senso, le attività di ricerca e sviluppo sono quelle volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
Una attività per essere considerata di R & S deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) Deve essere nuova. L'attività di R & S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione nel proprio settore di appartenenza. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove. Il concetto di nuovo è utilizzato in riferimento al settore di appartenenza dell'impresa e non allo stato di conoscenza proprio dell'impresa stessa;
b) Deve essere creativa. Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti. Ciò esclude dall'attività R & S qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi;
c) Deve essere incerta (nei tempi, nei costi e nei risultati). La ricerca e lo sviluppo comportano incertezza;
all'inizio di un progetto, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Per la ricerca e lo sviluppo in generale, vi è incertezza sui costi o sul tempo necessario per raggiungere i risultati attesi, nonché addirittura sul raggiungimento degli obiettivi;
d) Deve essere condotta con sistematicità in modo pianificato, formale, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati. Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto e le fonti di finanziamento delle attività svolte. La disponibilità di tali registrazioni è coerente con un progetto di ricerca e sviluppo volto a soddisfare esigenze specifiche e dotato di risorse umane e finanziarie proprie;
e) Deve mirare alla produzione di conoscenza trasferibile e/o riproducibile: consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo. Poiché lo scopo è l'aumento del patrimonio di conoscenze esistenti, i risultati non possono rimanere taciti (ossia rimanere nella solamente dei ricercatori), in quanto essi, e le conoscenze associate, rischierebbero di andare perduti.
Solo nel caso in cui l'attività posta in essere rientri nel perimetro prima citato, è possibile valutare a quale tipologia di attività ammissibili essa possa essere ricondotta, tra quelle in elenco all'art.3, comma 4 del D.L.
n.145/2013 e all'art.2 del decreto attuativo.
Non sono considerate, invece, attività di ricerca e sviluppo "le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti" (comma 5 dell'art.3 del D.L. n. 145/2013 e dell'art.2 comma 2 del decreto attuativo del 27 maggio 2015). Come chiarito dalla circolare n. 5/E del 2016, sono, pertanto, escluse dal perimetro dell'agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati).
In sintesi, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da soggetti per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche -la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico- con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.
Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità
e creatività e per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che implicano;
proprio per tale ragione, contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e quindi producendo un beneficio per l'intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici.
Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall' applicazione di tecnologie e conoscenze già note e disponibili nell'ambito del settore di appartenenza.
Ciò posto, ricostruito in tal modo il beneficio in oggetto, l'atto di recupero impugnato si inserisce in una più ampia attività di controllo svolta al fine di verificare la legittima fruizione del credito d'imposta in ricerca e sviluppo utilizzato dalla società ricorrente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n.241/97.
Invero, così riguardata, ed analizzata la documentazione prodotta, l'Ufficio, ha ragionevolmente contestato l'inidoneità dei caratteri della ricerca svolta ai fini della fruizione del beneficio fiscale.
La stessa documentazione tecnica da cui il ricorrente vorrebbe far derivare la dimostrazione dell'innovatività del progetto, in realtà evidenzia come in commercio esistano macchine con le stesse caratteristiche di quelle prodotte dalla Società_1, le quali si differenziano solo per la più alta temperatura di uscita dei fumi di scarico.
Né può darsi luogo all'eccepito difetto di istruttoria, nella misura in cui il contribuente ipotizza la sussistenza,
a carico dell'Ufficio resistente, dell'obbligo di chiedere il preventivo parere del Ministero dello Sviluppo
Economico.
L'art. 8 del DM 27.05.2015, dopo aver individuato nell'Agenzia delle Entrate l'ente preposto ai controlli finalizzati a verificare la corretta fruizione del credito d'imposta in esame (la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dallo stesso decreto), stabilisce che “Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”. Trattasi, all'evidenza, di una mera facoltà.
Le spese si compensano in ragione della particolarità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 15.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 15.11.2025 e depositato in data 27.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2)
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Vibo Valentia in data 10.02.2026. Il
Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico Guarascio dott. Luigi Barrella
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, LA
MAZZUCA LUCIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1463/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPER0 n. TD9CR0200056 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Società_1 , proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'atto n. TD9CR0200056/2025 scaturito dal Processo Verbale di Constatazione n. 246 del 25.10.2022.
In tale atto veniva recuperato il credito d'imposta per attività di “Ricerca e Sviluppo” dichiarato per l'anno
2019 in euro 9.027,00 e indebitamente compensato negli anni d'imposta dal 2020 al 2023.
In sede di verifica era stata esaminata la documentazione relativa al credito d'imposta di cui all'art.3 comma
14 del DL 145/2013 esposto nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 ed al suo utilizzo in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 241/97. Il controllo metteva in luce alcune criticità e, segnatamente, il fatto che l'attività progettuale collegata al credito era, in realtà, priva del carattere di innovatività richiesto dalla legge per potersi considerare attività di ricerca e sviluppo.
Seguiva contraddittorio inerente allo schema d'atto conseguente alla consegna del PVC anche ai sensi dell'art.6 comma 2 bis del D.lgs. 218/1997 ma in data 17.06.2025, pur acquisite con prot. n. 31479 le osservazioni allo schema d'atto, l'Agenzia delle Entrate confermava la classificazione del progetto realizzato dal Sig. Ricorrente_1 quale “miglioramento di un prodotto già esistente sul mercato, non meritevole di ricevere le agevolazioni sul credito d'imposta”.
Il ricorrente spiegava diversi motivi di merito oltre l'insussistenza del potere sanzionatorio dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, confermava la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Si rileva preliminarmente che l'art. 3, comma 1, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 n.190, e poi modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 11 dicembre 2016 n.232, riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo,
"a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020", un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015.
Con decreto (attuativo) del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento dell'incentivo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.
In materia, l'Agenzia delle Entrate ha emesso numerose circolari (n.5/E del 16 marzo 2016, n. 13/E del 27 aprile 2017, n. 10/E del 16 maggio 2018 e n. 8 del 10 aprile 2019) e risoluzioni (n. 46/E del 22 giugno 2018
e n. 40/E del 2 aprile 2019) che hanno fornito importanti chiarimenti sugli aspetti esecutivi legati al regime del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio del credito d'imposta di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013 sono state individuate ricalcando le definizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea:
"Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01); a sua volta tali definizioni sono mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e sviluppo, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on
Research and Experimental Development".
I criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto Manuale di Frascati costituiscono, pertanto, in linea di principio la fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3 del D.L. n.145/2013 e non può dubitarsi del contrario.
In tal senso, le attività di ricerca e sviluppo sono quelle volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
Una attività per essere considerata di R & S deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) Deve essere nuova. L'attività di R & S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione nel proprio settore di appartenenza. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove. Il concetto di nuovo è utilizzato in riferimento al settore di appartenenza dell'impresa e non allo stato di conoscenza proprio dell'impresa stessa;
b) Deve essere creativa. Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti. Ciò esclude dall'attività R & S qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi;
c) Deve essere incerta (nei tempi, nei costi e nei risultati). La ricerca e lo sviluppo comportano incertezza;
all'inizio di un progetto, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Per la ricerca e lo sviluppo in generale, vi è incertezza sui costi o sul tempo necessario per raggiungere i risultati attesi, nonché addirittura sul raggiungimento degli obiettivi;
d) Deve essere condotta con sistematicità in modo pianificato, formale, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati. Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto e le fonti di finanziamento delle attività svolte. La disponibilità di tali registrazioni è coerente con un progetto di ricerca e sviluppo volto a soddisfare esigenze specifiche e dotato di risorse umane e finanziarie proprie;
e) Deve mirare alla produzione di conoscenza trasferibile e/o riproducibile: consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo. Poiché lo scopo è l'aumento del patrimonio di conoscenze esistenti, i risultati non possono rimanere taciti (ossia rimanere nella solamente dei ricercatori), in quanto essi, e le conoscenze associate, rischierebbero di andare perduti.
Solo nel caso in cui l'attività posta in essere rientri nel perimetro prima citato, è possibile valutare a quale tipologia di attività ammissibili essa possa essere ricondotta, tra quelle in elenco all'art.3, comma 4 del D.L.
n.145/2013 e all'art.2 del decreto attuativo.
Non sono considerate, invece, attività di ricerca e sviluppo "le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti" (comma 5 dell'art.3 del D.L. n. 145/2013 e dell'art.2 comma 2 del decreto attuativo del 27 maggio 2015). Come chiarito dalla circolare n. 5/E del 2016, sono, pertanto, escluse dal perimetro dell'agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati).
In sintesi, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da soggetti per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche -la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico- con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.
Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità
e creatività e per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che implicano;
proprio per tale ragione, contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e quindi producendo un beneficio per l'intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici.
Per converso, devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall' applicazione di tecnologie e conoscenze già note e disponibili nell'ambito del settore di appartenenza.
Ciò posto, ricostruito in tal modo il beneficio in oggetto, l'atto di recupero impugnato si inserisce in una più ampia attività di controllo svolta al fine di verificare la legittima fruizione del credito d'imposta in ricerca e sviluppo utilizzato dalla società ricorrente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n.241/97.
Invero, così riguardata, ed analizzata la documentazione prodotta, l'Ufficio, ha ragionevolmente contestato l'inidoneità dei caratteri della ricerca svolta ai fini della fruizione del beneficio fiscale.
La stessa documentazione tecnica da cui il ricorrente vorrebbe far derivare la dimostrazione dell'innovatività del progetto, in realtà evidenzia come in commercio esistano macchine con le stesse caratteristiche di quelle prodotte dalla Società_1, le quali si differenziano solo per la più alta temperatura di uscita dei fumi di scarico.
Né può darsi luogo all'eccepito difetto di istruttoria, nella misura in cui il contribuente ipotizza la sussistenza,
a carico dell'Ufficio resistente, dell'obbligo di chiedere il preventivo parere del Ministero dello Sviluppo
Economico.
L'art. 8 del DM 27.05.2015, dopo aver individuato nell'Agenzia delle Entrate l'ente preposto ai controlli finalizzati a verificare la corretta fruizione del credito d'imposta in esame (la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dallo stesso decreto), stabilisce che “Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”. Trattasi, all'evidenza, di una mera facoltà.
Le spese si compensano in ragione della particolarità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 15.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 15.11.2025 e depositato in data 27.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2)
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Vibo Valentia in data 10.02.2026. Il
Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico Guarascio dott. Luigi Barrella