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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/09/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.r.g. 5666/2019, riservata in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 28 aprile 025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Biagio Lauri, c.f. , ed Antonia CodiceFiscale_2
Sorrentino, c.f. , in virtù di procura a margine dell'atto di citazione CodiceFiscale_3
del giudizio di primo grado, nonché di procura in calce alla comparsa di costituzione del grado di appello, depositata il 15.02.2024, con domicilio eletto nel loro studio in Palma
Campania (NA) alla via Roma n. 285; indirizzi di posta elettronica certificata – domicilio digitale: e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , subentrata ex lege alla Provincia di Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 07.04.2014 n. 56, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Massimo Marsico,
c.f. , giusta procura generale alle liti del 30.07.2019 con atto per CodiceFiscale_4
notaio , rep. n. 19077, racc. n. 10946, con domicilio eletto in alla Persona_1 CP_1
Piazza Matteotti n. 1, presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli;
indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
- 1 - APPELLATA
NONCHE'
, c.f. e p.i. con sede legale in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Ercolano (NA) alla via Trentola n. 211, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Avvocato , nato a [...] [...], giusta procura CP_4 CP_1
conferita dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore della società ed autenticata in data 04.07.2019 dal dott. , notaio in Arzano, rep. n. 11321, Persona_2
racc. n. 6141, registrata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di n data CP_1
08.07.2019 al n. 1166/1T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, dall'Avvocato Marcello Padricelli, c.f.
[...]
, con domicilio eletto nel suo studio in Pompei (NA) alla via S. Abbondio C.F._5
n. 176, indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Nola n. 2343/2019 pronunciata in data 9 novembre 2019, pubblicata il 13 novembre 2019 e notificata in data 25 novembre 2019, che ha definito il giudizio iscritto al n.r.g. 2615/2009 in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, affidato, per la notifica in proprio alle appellate, all' in data 18 dicembre 2019 e notificato il 10 gennaio 2020 alla Controparte_5 [...] ed il 30 gennaio 2020 alla iscritto a ruolo il 27 Controparte_1 Controparte_2
dicembre 2019, ha impugnato la sentenza n. 2343/2019, pubblicata il Parte_1
13 novembre 2019 e notificatale a mezzo posta elettronica certificata in data 25 novembre
2019 dalla ai fini della decorrenza del termine breve, con la quale il Tribunale Controparte_2
di Nola, ha accolto la sua domanda, nei confronti della sola Controparte_1 dichiarando l'esclusiva responsabilità della stessa per i danni da lei sofferti e condannandola al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 1.166,65, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi € 973,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli Avvocati Biagio e Carmine Lauri, ma ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della Controparte_2
condannando l'istante al pagamento delle spese di lite alla prefata società, liquidate in
- 2 - complessivi € 973,00, oltre accessori di legge, ponendo le spese di C.T.U. definitivamente a carico della Controparte_1
1.1. L'appellante, impugnando la sentenza nella parte in cui non ha condannato l'ente locale convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di € 12.058,54, quantificata dal C.T.U., nonché nella parte in cui ha escluso qualsiasi responsabilità della società convenuta, condannando l'istante al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché l'erroneità della sentenza, limitando a queste parti la sua critica, essendo nel resto risultata vittoriosa.
1.2. Ha chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, la condanna della al pagamento della somma di Controparte_1
€ 12.058,54; la declaratoria di corresponsabilità della anche se in misura Controparte_2 ridotta rispetto all'ente locale, per i danni riportati dal fabbricato di sua proprietà, quantificati dal C.T.U. in € 1.166,65; la riforma della sentenza gravata nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della con vittoria Controparte_2 di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
2. In data 13 marzo 2020, si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali.
3. Il 18 marzo 2020, si è costituita anche la che ha concluso per Controparte_2
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità, ex art. 348 bis c.p.c., dell'appello proposto, per la ragionevole probabilità di non essere accolto;
per l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, in quanto proposto tardivamente rispetto al termine breve per l'impugnazione, ex art. 325 c.p.c.; per l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, per l'intervenuta acquiescenza alla sentenza impugnata;
per il rigetto dell'appello, per la sua nullità, inammissibilità, improponibilità ed infondatezza, in fatto e diritto;
nonché per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione, depositata in data 15 febbraio 2024, in sostituzione dell'Avvocato Carmine Lauri che ha rinunciato al mandato conferitogli, si è costituita in giudizio per l'appellante, unitamente all'Avvocato Biagio Lauri, l'Avvocato Antonia
Sorrentino che si è riportata a tutte le deduzioni, conclusioni, eccezioni e difese svolte dal precedente difensore nei verbali di udienza e nell'atto di appello.
- 3 - 5. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio, con la Consulenza Tecnica d'Ufficio effettuata, e verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
6.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato il 27 marzo 2009, , Parte_1 nuda proprietaria di un immobile sito in Palma Campania alla via Nuova Sarno n. 416, composto da due piani fuori terra, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Nola la
[...]
già e la asserendo che suddetta Controparte_1 Controparte_6 Controparte_2 amministrazione, nel realizzare sulla strada a confine con il fabbricato in esame una rotatoria per l'incanalamento del traffico, avrebbe creato un avvallamento della sede viaria, responsabile del perenne ristagno di acqua piovana e proveniente da alcune perdite delle condotte idriche. Ha lamentato che, a causa di tale situazione, i veicoli in transito sulla suddetta strada, schizzano l'acqua stagnante contro il fabbricato di sua proprietà, causando danni all'intonaco ed alla muratura e conseguenti cattivi odori che impediscono la fruizione del terrazzo.
L'attrice ha, pertanto, chiesto la condanna risarcitoria a carico dell'
[...] ovvero della in ragione delle rispettive responsabilità, Controparte_7 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2051 c.c., per i danni descritti in premessa nella misura da quantificare tramite espletanda C.T.U..
6.2. Si è costituita in giudizio la che ha resistito all'azione, Controparte_1
eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, indicando responsabile di tale situazione la contro la quale ha proposto domanda Controparte_2
riconvenzionale per le conseguenze pregiudizievoli eventualmente ascrittele, chiedendo la declaratoria del proprio diritto di regresso nei confronti della società per il recupero di tutte le somme oggetto di ipotetica condanna, nonché del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti alla sede stradale, eventualmente da quantificare in separata sede.
- 4 - 6.3. Dopo la notifica della comparsa di costituzione e risposta, contenente la domanda riconvenzionale, si è costituita la che ha resistito alle domande proposte nei Controparte_2
suoi confronti, chiedendone il rigetto.
6.4. La causa è stata istruita con l'escussione di due testimoni e la consulenza tecnica d'Ufficio.
7. Con la sentenza, oggi parzialmente impugnata, il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda, accogliendola nei limiti e per le ragioni che seguono.
7.1. Preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, rilevando che, nonostante in citazione l'attrice abbia omesso di quantificare i danni e la misura dell'ambito risarcimento, ella abbia comunque indicato il titolo a fondamento della sua domanda, consentendo alle convenute di potersi difendere adeguatamente.
7.2. Il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2051 c.c., evidenziando come il solo evento dannoso lamentato dall'attrice sia stato ascritto alla conformazione della sede stradale, a seguito della realizzazione della rotatoria, e alla fuoriuscita di acqua dalle tubature della Controparte_2
A parere del giudice di prime cure l'istruttoria, consistita nell'escussione di due testimoni, di cui uno indicato dall'attrice e l'altro dalla avrebbe confermato la Controparte_2
sussistenza della problematica di ristagno dell'acqua sulla sede stradale e la riconducibilità del fenomeno alla pendenza della carreggiata ed all'assenza di caditoie e griglie per lo smaltimento delle acque superficiali. È stato evidenziato come la C.T.U. effettuata in corso di causa abbia accertato che l'accumulo di acqua lungo la zanella laterale e in parte della carreggiata, in prossimità del fabbricato di proprietà attorea, sia dovuto alle modifiche occorse per l'inserimento della rotatoria che hanno variato il profilo altimetrico della strada, non consentendo, così, il corretto deflusso delle acque.
Il Tribunale ha ritenuto provato il nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e l'errata pendenza della strada in questione, evidenziando come la Controparte_1
non abbia fornito la prova liberatoria necessaria per l'esonero dalla responsabilità.
7.3. Il Tribunale ha invece respinto la domanda formulata nei confronti della Controparte_2
con assorbimento della domanda di manleva della nei Controparte_1
confronti della stessa, escludendo che ne sia stata accertata la responsabilità, non avendo l'attrice provato le lamentate perdite idriche e avendo anche omesso di indicare quando e
- 5 - come le stesse si sarebbero verificate, nonché la collocazione delle tubature asseritamente rotte.
7.4. Nella stima del risarcimento il primo giudice ha attinto alle conclusioni del suo ausiliare, in quanto a suo dire ben motivate e prive di vizi logici, che ha quantificato i danni arrecati all'immobile nella somma di € 1.166,65, pari alla spesa necessaria per rimediare al distacco dell'intonaco e per la ritinteggiatura del muro esterno posto a confine con la strada in questione. Quanto alla restante pretesa, ha considerato che sebbene l'attrice abbia allegato l'interesse ad ottenere l'eliminazione della causa dei danni, non abbia in concreto esperito tale domanda.
8. Preliminarmente va verificata la tempestività dell'impugnazione, di cui ha dubitato il difensore di per quanto di suo interesse. Controparte_2
L'appello è stato affidato all' di Palma Campania (NA), in data 18 dicembre Controparte_5
2019, per la notifica in proprio alla difesa dagli Avvocati Aldo Controparte_1
Di Falco e Maurizio Massimo Marsico, elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco alla via Passariello n. 128 presso l'Avvocato Alfredo Perillo e notificato il 20 dicembre 2019 al portiere dello stabile, ossia in tempo utile perché nei trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Nella stessa data del 18 dicembre 2019 è stato affidato all' Controparte_8
anche l'atto di appello alla difesa dall'Avvocato Marcello Padricelli, Controparte_2 elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano alla via Giugliani n. 122 presso lo studio dell'Avvocato Francesca Grieco (così negli atti del primo grado del giudizio), ma non notificato il 21 dicembre 2019 per irreperibilità del destinatario. Pertanto, in data 28 gennaio
2020, l'atto di appello è stato nuovamente affidato per la notifica a mezzo posta in proprio alla ma stavolta presso lo studio professionale dell'Avvocato Padricelli, in Controparte_2
Pompei (NA) alla via S. Abbondio n. 176 (indicato quale domicilio eletto dal mittente nella relata di notifica della sentenza). L'atto non è stato recapitato il 30 gennaio 2020 per la temporanea assenza del destinatario per cui il plico è stato depositato presso l'Ufficio, con immissione in cassetta del relativo avviso ed è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata. In data 8 febbraio 2020, il destinatario ha ritirato in Ufficio il plico non recapitato.
La data in cui ha avuto inizio il tentativo di notifica è contenuta nei tempi per l'impugnazione, mentre il fatto che essa non sia andata a buon fine è stato ovviato motu
- 6 - proprio dall'appellante che ha ripreso il processo notificatorio fino al suo buon esito, tuttavia avvenuto non solo senza il rispetto dei termini a comparire, ma anche oltre il termine per impugnare, senza che giovino alla gli argomenti da lei spesi per affermare la Pt_1 tempestività dell'impugnazione.
8.1. La Cassazione ha in plurime occasioni ricordato il principio, richiamato dall'appellante, di scissione degli effetti della notificazione sancito dalla Consulta (Corte cost., 26 novembre
2002, n. 477), secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo del servizio postale devono essere ricollegati per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, quale appunto l'agente postale, sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Ha però indicato il limite perché ciò possa avvenire, costituito dall'onere della sollecita riattivazione del processo notificatorio, con il conseguente tempestivo svolgimento degli atti necessari al suo completamento, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cassazione civile, Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17352 che hanno affermato il principio per cui nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie). Le Sezioni Unite hanno successivamente precisato che questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova (Cassazione civile, Sez. Un., 15 luglio
2016, n. 14594). In buona sostanza, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l'ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica.
Calando i superiori principi alla vicenda di causa si osserva che tanto non è avvenuto nella fattispecie, pur volendo escludere che sia “eccentrico” il tentativo di notificare
- 7 - l'impugnazione presso il domiciliatario del primo grado del giudizio, nonostante l'indicazione di un domicilio diverso del difensore nella relata di notifica della sentenza impugnata.
Con specifico riferimento alla seconda condizione, infatti, l'appellante ha tentato la notifica presso l'indirizzo indicato come domicilio eletto nel corso del primo grado del giudizio
(superata dalla successiva indicazione della domiciliazione), ma essa non è andata a buon fine per mancata consegna dell'atto dovuta ad irreperibilità (non importa se assoluta o relativa o se connessa al trasferimento del destinatario). Sebbene questa prima iniziativa possa ritenersi almeno in parte scusata dall'affidamento incolpevole riposto sulla veridicità delle dichiarazioni dell'altra parte (tuttavia di tenore chiaro alla notifica della sentenza), o - in generale - sulle risultanze degli atti processuali, per la preservazione degli effetti di tale notifica sarebbe necessitata la tempestiva ripresa del relativo procedimento (Cassazione civile, 16.05.2022, n. 15564). La difesa appellante, appreso l'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, cosa che in concreto non è stata neanche allegata, così, Cassazione civile, Sez. Un. 15.07.2016, n. 14594, cit.; Cassazione civile
31.07.2017, n. 19059; Cassazione civile 11.05.2018, n. 11485; Cassazione civile 09.08.2018, n.
20700; Cassazione civile 21.08.2020, n. 17577).
Nella specie, la riattivazione del procedimento di notifica sua sponte operata dall'appellante
(odierna ricorrente), avvenuta nei modi e perfezionata ben oltre il termine dell'art. 325 c.p.c., non giova sia in quanto è dubbio che la relata di notifica della sentenza possa avere ingenerato ancora l'affidamento sulla precedente domiciliazione, sia perché non compiuta nel termine (pari alla misura del tempo indicato per l'appello dall'art. 325 c.p.c.) di quindici giorni dalla conoscenza dell'esito negativo.
Su tutto, in ogni caso, rileva il fatto che l'indirizzo del difensore, per le ragioni già espresse,
è stato immediatamente disponibile al notificante fin dal momento in cui ha ricevuto notificata la sentenza.
8.2. Ne consegue che verso l'appello è inammissibile perché tardivo e non Controparte_2 giova alla controparte l'argomento per cui la notifica tempestiva è andata a buon fine verso altra parte appellata. La cosa sarebbe utile in caso di esistenza di litisconsorzio che impone
- 8 - di ordinare l'integrazione del contraddittorio in sede di gravame nell'ipotesi in cui la sentenza sia stata pronunciata tra più parti in cause inscindibili o tra loro dipendenti, cosa che la Corte distrettuale ha già escluso con l'ordinanza resa in data 24 novembre 2020.
È solo in ipotesi di litisconsorzio necessario - data l'esigenza della formazione unitaria del giudicato, nello stesso momento, nei confronti di tutti loro – che all'impugnazione notificata tempestivamente riguardo soltanto ad uno e tardivamente riguardo all'altro è possibile ovviare valutando la seconda vocatio in termini di integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c..
L'argomento, tuttavia, in quanto solo in apparenza semplice, merita un chiarimento in ragione del fatto che la introducendo il giudizio, ha citato sia la Pt_1 [...]
sia la chiedendo la condanna “di chi di dovere” e così in ragione CP_9 Controparte_2 delle risposte alle sue denunce e specialmente della nota dell'Amministrazione provinciale del 6 novembre 2008 che ha imputato la responsabilità dell'acqua sulla sede stradale a perdite dalle condotte idriche gestite dalla società.
La Suprema Corte ha più volte puntualizzato che l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito.
Inoltre la scissione del rapporto processuale è confermata dall'esito del giudizio di primo grado che ha ascritto la responsabilità del danno ad una sola delle due parti convenute, escludendola per l'altra.
Una volta negata anche la ragione di dipendenza tra le due parti convenute insieme, perché le distinte posizioni dei possibili coobbligati non sono in obiettiva interrelazione tra loro (nel senso che non necessariamente la responsabilità dell'uno presuppone anche quella dell'altro, nei termini chiariti da Cassazione civile, sez. III, 06.07.2006, n. 15358; Cassazione civile, sez. III, 08.02.2012, n. 1771; Cassazione civile, sez. III, 21.08.2018, n. 20860; Cassazione civile, sez. III, 28.11.2022, n. 34899), non si verte in tema di litisconsorzio necessario per inscindibilità (né dipendenza di cause) che impone l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 19.04.2018, n. 9766).
Se la proposizione della domanda ha determinato un accertamento comune a tutte le parti, vieppiù per l'azione di garanzia trasversalmente spiegata dalla verso Controparte_9
l'esito del giudizio di primo grado - che ha riconosciuto solo la prima Controparte_2
- 9 - responsabile, liberando da ogni addebito la per essere fallita ogni prova in Controparte_2
merito a perdite dalle sue condotte - per impugnare la parte della sentenza che ha riguardato quest'ultima - la stessa che ha curato la notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello - sarebbe occorsa la tempestiva notifica dell'impugnazione non ovviabile con l'invocazione dell'art. 331 c.p.c..
8.3. Per l'effetto non può essere resa alcuna statuizione sul secondo motivo di gravame che ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente escluso qualsiasi responsabilità della rigettando la propria domanda nei confronti della Controparte_2 società convenuta. Con esso l' ha ribadito che la vocatio in ius delle convenute è Pt_1
stata determinata dal fatto che le stesse si sono palleggiate reciprocamente la responsabilità dei lamentati danni, assumendo l'una la presenza delle acque meteoriche e l'altra la rottura delle condotte idriche ubicate nei pressi dell'abitazione dell'attrice. Nell'occasione ha richiamato la nota prot. n. 2512 dell'Ufficio Tecnico del che ha Controparte_10
comunicato che la causa degli allagamenti sia da connettere alla mancanza di opere idonee al drenaggio delle acque meteoriche ed al fatto che il tratto di strada si trova in un punto di massima depressione il cui vertice coincide con la rotatoria e che l'acqua di ristagno sia dovuta ad alcune perdite di acqua provenienti dalle condotte idriche gestite dalla CP_2
Ha dedotto che l'istruttoria avrebbe confermato sia la presenza dell'acqua piovana,
[...]
sia le perdite idriche e che dalla C.T.U. risulterebbe acclarato che la presenza di acqua di dupliche provenienza ristagna nei pressi della sua abitazione, per una errata realizzazione della rotonda. Ha evidenziato che i danni al proprio fabbricato sarebbero stati causati dal ristagno delle acque meteoriche e dell'acqua proveniente dalle condotte idriche gestite dalla invocando, per tali danni, la corresponsabilità della società convenuta con Controparte_2
quella dell'ente locale, anche se in misura ridotta.
Tuttavia le ragioni processuali finora spese non permettono alcun sindacato al riguardo.
8.4. In finale, va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto di appello affidato all' di Palma Campania (NA), in data 18 dicembre 2019, per la notifica in Controparte_5 proprio alle appellate, solo verso la verso cui risulta rispettato il termine Controparte_1
di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c..
9. Limitatamente a questa posizione l'appello è anche ammissibile, nonostante i dubbi espressi sulla questione dalla difesa della . Controparte_1
- 10 - Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione nel merito dei motivi, sebbene soltanto per quanto d'interesse della . Controparte_1
10. Con il primo motivo di impugnazione (il solo riferibile alla ), Controparte_1
l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'esperimento della domanda volta ad ottenere l'eliminazione della causa dei danni lamentati, invece proposta.
Ha protestato che il Tribunale non si sarebbe attenuto ai principi che impongono di individuare, attraverso un'attività interpretativa, ciò che la parte ha chiesto, non potendo il giudice limitarsi a considerare la formulazione letterale delle conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali l'attore si è riportato in sede di precisazione delle conclusioni, dovendo avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, alla finalità che la parte
- 11 - intende perseguire ed al provvedimento richiesto in concreto, come da giurisprudenza, richiamata sul punto. Ha dedotto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, d'avere formulato espressa richiesta di risarcimento dei danni, avendo precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle dell'atto di citazione, chiedendo la declaratoria di responsabilità delle convenute, in ragione delle rispettive responsabilità, per i danni descritti in premessa, ex art. 2043 e/o 2051 c.c.; nonché la condanna di chi di dovere, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni, da quantificarsi a mezzo
C.T.U., con la precisazione della quantificazione dei danni come determinati dal C.T.U., ossia nella somma di € 12.058,54, oltre IVA, per il costo delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, e di € 1.166,54, oltre IVA, per l'importo dei lavori necessari ad eliminare i danni alla struttura dell'immobile. Ha rilevato che, sulla domanda di pagamento dell'importo di € 12.058,54, si è svolto il contraddittorio tra le parti, avendo l'Ente locale dedotto che l'importo delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, indicato dal
C.T.U., riguarderebbe interventi da effettuare dalla P.A. sulla sede stradale, ossia su proprietà pubblica. Ha osservato che le stesse difese delle parti dimostrerebbero l'errore del
Tribunale nell'escludere che sia stata formulata richiesta di risarcimento del costo necessario a eliminare la causa dei danni.
Ha, dunque, invocato, in accoglimento di tale motivo di gravame, la riforma della sentenza impugnata, con la condanna della al pagamento anche della Controparte_1 somma di € 12.058,54, quantificata dal C.T.U..
10.1. Il motivo è infondato.
Esso non coglie la ratio decidendi spesa dal Tribunale e comunque non è tale da sovvertirne le conclusioni cui è pervenuto.
Nella decisione di escludere all'attrice la spesa occorrente per eseguire i lavori idonei ad ovviare all'inconveniente procurato dalla con la creazione della Controparte_9
rotatoria a raso che ha modificato il profilo altimetrico del sito, attualmente con pendenza decrescente quanto alla sede stradale e alla zanella laterale, responsabile dei ristagni d'acqua, il Tribunale ha considerato il tenore della domanda giudiziale.
Essa è una tipica azione di danni che il Tribunale ha inquadrato, senza obiezione alcuna, nell'art. 2051 c.c.. Si tratta di qualificazione condivisa dal Collegio che osserva come in consimili ipotesi la parte danneggiata deve provare il nesso causale tra res e il danno, mentre incombe sul custode (che nella specie coincide con il costruttore dell'opera con modalità
- 12 - inidonea) provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 31.03.2025, n. 8450; Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n. 27724 del 30.10.2018; Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 2480 del
01.02.2018; Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 25837 del 31.10.2017).
I danni ristorabili sono quelli direttamente connessi all'attività dell'Amministrazione in termini di omessa custodia.
Nei danni non cade anche la riparazione del bene pubblico foriero del nocumento.
Giova evidenziare come la necessità di una domanda in termini puntuali (e anche di una contestazione alla qualificazione giuridica del fatto nel solo ambito dell'art. 2051 c.c.) si palesi vieppiù necessaria in ragione del principio secondo il quale solo l'inosservanza da parte della Pubblica Amministrazione delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna dell'ente al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere.
Tale domanda, cognibile dal giudice ordinario perché non investe scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere (Cassazione civile, Sez.
Un., 10.07.2017, n. 16986), non è stata in questi termini mai proposta.
Il ripristino dello stato dei luoghi cui fa riferimento l'appellante è, secondo la consulenza tecnica, il costo per la realizzazione di una nuova zanella laterale previa rimozione di quella esistente, da porre in essere con una pendenza tale da permettere il regolare deflusso delle acque;
la fresatura della pavimentazione stradale per adeguarla al nuovo profilo delle pendenze lungo la linea della zanella e, quindi, lungo la carreggiata della rotatoria;
la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale adeguata alle nuove quote;
lo smaltimento dei materiali di risulta e a messa in sicurezza del cantiere.
È palese come il preventivato costo dell'intervento dell'Amministrazione non corrisponda neanche per equivalente al danno che l'attrice odierna appellante ha conseguito dal bene per cui ella non può ambire alla somma – di € 12.058,54 oltre I.V.A. – indicata come corrispettivo.
La lettura della citazione – e dello stesso appello – rileva che mai una condanna ad un facere
(rifacimento della pavimentazione stradale e dei suoi accessori per evitare i ristagni d'acqua) sia stata mai domandata, a nulla valendo l'indicazione nel corpo dell'atto di un generico interesse all'eliminazione della causa dell'inconveniente. In mancanza di una domanda di
- 13 - condanna al facere non è neanche ipotizzabile la surroga per equivalente della condotta inosservata.
La conferma della statuizione del Tribunale per le condivise ragioni contenute nella motivazione assorbe ogni questione subordinata al merito relativa alle spese.
11. Alle statuizioni – in rito e nel merito – entrambe sfavorevoli all'appellante consegue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio.
La loro liquidazione considera la soluzione in rito quanto alla e la sostanziale Controparte_2
riedizione con l'impugnazione di questioni già argomentate nel primo grado del giudizio, la qual cosa permette di derogare al parametro dello scaglione di riferimento in base al valore della domanda.
La liquidazione è effettuata in dispositivo.
12. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto alla appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2343/2019, così provvede:
⎯ dichiara inammissibile l'appello proposto da verso Parte_1 Controparte_2
e lo rigetta verso la Controparte_1
− condanna l'appellante alle spese del presente grado del giudizio in confronto di entrambe le appellate che liquida cadauna in € 1.950,00 per i compensi professionali dell'appello, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− dà atto, attesa l'inammissibilità dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
- 14 - Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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