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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2024, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Luppino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 673 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 08/11/2023 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , in proprio e n.q. di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima Ditta individuale corrente in via Cimino, 26/A – Reggio Calabria
(P.I. , elettivamente domiciliato in VIA NICCOLO' DA REGGIO, N. 10 - P.IVA_1
REGGIO CALABRIA, presso lo studio degli avv.ti ROMOLO MAURIZIO e RUGGIERO
GABRIELLA, che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
(C.F. ), in persona dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Filippo Lo Giudice, elettivamente domiciliata in VIA G. SPAGNOLIO, 14/A - REGGIO
CALABRIA, presso lo studio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di conto corrente - Azione di ripetizione d'indebito.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione, notificato il 28.01.2020 e poi nuovamente in rinnovazione in data
05.06.2020, evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
al fine di sentirla ivi condannare al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di Euro 417.833,29, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di saldo ricalcolato a credito del correntista del conto corrente n. 24689.80 (previo accertamento della nullità delle clausole di pattuizione degli interessi, dell'anatocismo e della cms nonché dell'applicazione di interessi usurari) ovvero, in ipotesi di contestazione, della minore e/o maggiore somma derivante dagli accertamenti istruttori, oltre al maggior danno causato dall'omessa adesione da parte della banca alla mediazione svolta prima del giudizio.
In particolare, esponeva di avere intrattenuto con la il rapporto di c/c n. 24689.80, CP_2 conclusosi nel 2015 in seguito al recesso unilaterale operato dalla banca, la quale, con missiva del 15.03.2016, gli aveva comunicato che il saldo finale ammontava ad € 60.836,05 a suo debito.
Egli aveva contestato la pretesa creditoria della banca con la lettera del 17.05.2016 ed aveva chiesto il ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti, senza però ricevere alcun riscontro.
Contestava poi l'invalidità della clausola n. 7 del contratto stipulato nel 1991, rilevando che: 1) non era stata mai applicata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (essendo essa annuale per gli interessi creditori e trimestrale per quelli debitori); 2) gli interessi erano stati pattuiti con il semplice rinvio agli usi su piazza;
3) alcuna voce di costo era stata pattuita, ivi inclusa la cms. La clausola era, quindi, nulla per violazione dell'art. 117 TUB.
Il ctp aveva rideterminato il saldo, epurandolo dall'anatocismo, dalla cms e da qualsiasi altra voce di costo non pattuita nonché sostituendo i tassi di interesse applicati con quelli ex art. 117 c. 6 TUB, così giungendo a quantificare un credito per il correntista di € 417.833,29, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'attore aveva, inoltre, espletato l'obbligatoria procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010, ove in un primo momento la banca aveva chiesto un differimento del primo incontro al fine di aderire alla mediazione per poi invece comunicare di non volere aderire, così ponendo in essere una condotta da valutarsi negativamente in caso di soccombenza in giudizio della banca.
pagina 2 di 10 In data 17.11.2020 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda CP_2 attorea.
In particolare, esponeva che il rapporto contrattuale oggetto di causa risaliva al 29.01.1991 e si era concluso nel 2015 con un saldo passivo di € 60.836,05.
Pur ammettendo che il tasso di interesse debitore fosse stato determinato mediante il rinvio agli usi su piazza, rilevava che all'epoca della stipula una simile clausola fosse legittima secondo la giurisprudenza del tempo nonché in quanto conforme alle indicazioni fornite dall'ABI e dalle relative Norme Bancarie Uniformi.
Peraltro, la determinazione del tasso di interesse era in realtà avvenuta mediante lo scambio di proposta ed accettazione, nel senso che la banca, una volta avviato il rapporto, aveva comunicato al cliente l'esatto ammontare dei tassi di interesse applicati e quest'ultimo li aveva tacitamente accettati.
Deduceva altresì l'inapplicabilità retroattiva della disciplina normativa entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto (legge n. 154/1992 e d.lgs. 385/1993) e rilevava la legittimità di tutti gli addebiti applicati.
Quanto alla mediazione deduceva di avere spiegato i motivi dell'omessa adesione.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza depositata l'8.06.2022, veniva disposta ctu contabile.
La relazione veniva depositata in data 23.01.2023 e la causa veniva poi trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2023, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
L'odierno giudizio ha ad oggetto un'azione di ripetizione di indebito inerente un rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attore con la banca convenuta a far data dal 29.01.1991 (vedasi contratto allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) sino al
20.10.2015, momento in cui il rapporto è stato estinto per volontà della banca (si veda l'all.1bis di parte attrice contenente gli e/c e la lettera del 15.09.2015, con cui la banca ha comunicato il recesso da ogni rapporto pendente con il cliente).
pagina 3 di 10 Nello specifico, l'attore lamenta l'invalidità della clausola n. 7 del contratto ed invoca l'illegittima applicazione degli interessi debitori, dell'anatocismo, della cms e di ogni altra commissione e voce non espressamente pattuita, adducendo di vantare un credito di €
417.833,29 sulla scorta dei ricalcoli effettuati dal proprio consulente di parte, alla cui relazione rinvia.
Orbene, la domanda risulta fondata, seppur il credito vantato dal ricorrente risulti inferiore a quello reclamato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce degli accertamenti peritali espletati in corso di causa.
In primo luogo, risulta fondata la doglianza afferente all'indeterminatezza del tasso di interesse debitore pattuito in contratto con la clausola di rinvio agli usi su piazza (art. 7 c. 3) nonché quella afferente all'illegittima applicazione dell'anatocismo pattuito all'art. 7 c. 1 e 2 del contratto con diversa periodicità per gli interessi attivi e passivi.
Deve rilevarsi in proposito che, se è pur vero che il contratto oggetto di causa risalga ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992
(09.07.1992), che ha sancito l'obbligo della forma scritta ad substantiam dei contratti bancari nonché la nullità ex lege delle clausole uso piazza, tuttavia la clausola di pattuizione degli interessi con rinvio agli usi su piazza di cui all'art. 7 c. 3 del contratto deve ritenersi ugualmente nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c. 2 c.c. per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, in quanto la determinazione del tasso di interesse con rinvio agli usi su piazza non consente l'esatta individuazione del tasso di interesse applicato, con conseguente nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione del tasso di interesse.
Infatti, deve darsi applicazione all'art. 1284 c. 3 c.c. che stabilisce che gli interessi ultralegali devono essere determinati per iscritto (cfr. Cass., Sez. I, n. 4490/2002): “Questa Corte, pur riconoscendo che il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale (art. 1284 ult. comma c.c.) non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci,
pagina 4 di 10 obbiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; 11 novembre 1997, n. 11042; 8 maggio 1998, n. 4696; 23 giugno 1998, n. 6247;
19 luglio 2000, n. 9465), ha, in reiterate occasioni, puntualizzato che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. 29 novembre 1996, n. 10657; 18 aprile
2001, n. 5675; 11042/97, cit.; n. 9465/2000, cit.)” (nello stesso senso cfr. Cass. 22179/2015).
Va dunque dichiarata l'illegittimità e nullità della pattuizione del tasso di interesse con richiamo agli usi su piazza.
Ciò comporta la sostituzione del tasso di interesse applicato con il saggio di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c. 3 c.c..
Si precisa sul punto che, vista la data di stipula del contratto (ante legge n. 154/1992, poi abrogata e sostituita dal d.lgs. 385/1993), non possono trovare applicazione i tassi sostitutivi previsti dapprima dall'art. 4 della legge n. 154/1992 e poi dall'art. 117 TUB stante l'irretroattività delle disposizioni ivi contenute (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34740 del 2019), sicchè anche per il periodo successivo al 09.07.1992 deve trovare applicazione il saggio di interesse legale.
All'uopo si è demandato al ctu il compito di applicare in sostituzione del tasso debitore applicato il tasso parametrato al saggio legale temporalmente vigente (vedasi integrazione peritale). Lo stesso ricalcolo è stato previsto per gli interessi creditori, del tutto non pattuiti.
Deve altresì escludersi per tutto il corso del rapporto l'anatocismo, in quanto applicato illegittimamente.
Infatti, considerato che il rapporto bancario oggetto di causa risale al 1991 e che la banca non ha dimostrato di essersi adeguata alla LI , facendo sottoscrivere al correntista CP_3 la clausola anatocistica per il periodo successivo all'emanazione della delibera, anzitutto si osserva che senz'altro l'applicazione dell'anatocismo sia avvenuta illegittimamente per tutto il pagina 5 di 10 corso del predetto rapporto, di talchè occorre escludere tout court qualsiasi forma di anatocismo.
Si rammenta, in proposito, che prima dell'adozione della predetta delibera l'anatocismo è stato applicato dagli istituti di credito ai rapporti bancari in maniera assolutamente illegittima.
Invero, il legislatore aveva tentato di salvare le clausole anatocistiche pattuite nei contratti ante
2000, prevedendo all'art. 25 co. 3 del d.lgs. 342/1999 che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000 ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta norma, così di fatto rendendo tout court illegittima l'applicazione dell'anatocismo per tutto il periodo ante 2000, a prescindere da una pattuizione scritta.
Ne consegue, quindi, che sicuramente va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola;
ma anche per il periodo successivo va affermata l'illegittimità dell'anatocismo, in quanto mai la Banca convenuta si è adeguata alla delibera del 09.02.2000, che all'art. 7 co. 3 permetteva di salvare i precedenti contratti bancari a condizione che nel caso in cui le nuove clausole avessero avuto carattere peggiorativo avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto dalla clientela, altrimenti sarebbe bastata una comunicazione alla clientela.
La giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questo Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo in quanto le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento sentenza n. 252 del
18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale Pescara n. 722 del pagina 6 di 10 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016).
La predetta impostazione ermeneutica è stata, peraltro, avallata dalla Suprema Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 9140/2020: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art.
25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.”.
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, l'anatocismo praticato dalla banca dovrà considerarsi illegittimo.
Del pari dovrà reputarsi indebita ogni altra somma addebitata dalla banca per voci e commissioni non pattuite in contratto, ivi inclusa la cms ed escluse imposte e tasse (dovute ex lege), posto che la loro omessa pattuizione esclude che vi sia stato un accordo contrattuale tra le parti che ne consentisse l'applicazione.
Dunque, le domande di accertamento delle invalidità contrattuali sono tutte fondate, fatta eccezione solo per l'asserita applicazione di interessi usurari, peraltro oggetto di un'allegazione estremamente generica. In proposito si rileva che all'epoca di instaurazione del rapporto oggetto di causa la disciplina antiusura non era ancora operante, risalendo la legge n. 108/1996
a diversi anni dopo la sottoscrizione del contratto di c/c, sicchè non è nemmeno astrattamente riscontrabile alcuna usura originaria del rapporto.
In definitiva, la somma dovuta dalla banca, all'esito dei ricalcoli effettuati dal ctu, cui si rinvia,
è pari ad € 341.012,59, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Invero, il ctu ha fornito diversi saldi ricalcolati sia nella bozza peritale che nella relazione finale
(in esito alle osservazioni formulate da parte attrice) e tra questi deve essere prediletto quello che parte dal primo e/c coincidente con l'apertura del rapporto e si conclude con l'ultimo e/c pagina 7 di 10 a chiusura del rapporto, con applicazione di interessi legali sia per gli interessi creditori (al netto della ritenuta fiscale - vedasi Cass., sez. VI, 22/06/2021, n.17770: “[…]sugli interessi oggetto di accreditamento deve essere applicata la ritenuta contemplata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.
26, comma 2; la quota di detti interessi oggetto della ritenuta non può costituire oggetto dell'ingiustificato arricchimento lamentato dal ricorrente proprio in quanto la banca è tenuta, quale sostituto di imposta, a operarne il versamento all'Amministrazione fiscale”) sia per gli interessi debitori e con esclusione di anatocismo, cms e qualsiasi altra spesa non pattuita, salvo imposte e tasse.
Si evidenzia, infatti, che l'attore ha pienamente assolto all'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa ex art. 2697 c.c., in quanto ha prodotto la serie quasi completa degli e/c
(mancano solo il terzo trimestre 2006 ed il periodo dal 16.12.1997 al 31.12.1997) nonché ulteriore documentazione contabile che ha consentito di ricostruire le operazioni effettuate nei brevissimi periodi non coperti dagli e/c (Libro Giornale di contabilità generale anno 2006 e
“rendiconto di liquidazione depositi a risparmio”- all.ti 1 e 1bis del fascicolo attoreo).
Si rammenta, infatti, che l'estratto conto non costituisce l'unica possibile fonte di prova dei movimenti bancari di dare - avere: “Va in primo luogo precisato che l'estratto conto non costituisce
l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt.
2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente
d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018,
n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche la recentissima Cass.
3 dicembre 2018, n. 31187)” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019; nello stesso pagina 8 di 10 senso vedasi ex plurimis Cass. Ord. 14074/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 37800 del
27/12/2022 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10293 del 2023).
Pertanto, rilevato che il correntista ha prodotto la serie quasi completa degli e/c e che l'andamento dei brevissimi periodi da questi non coperti è dimostrato da documentazione suppletiva (scritture contabili e rendiconto predisposto dalla banca), deve optarsi per il ricalcolo operato dal ctu dall'inizio del rapporto fino alla sua chiusura.
Da ultimo, si evidenzia la non accoglibilità della domanda risarcitoria genericamente proposta da parte attrice, connessa all'omessa partecipazione della banca alla procedura di mediazione, posto che trattasi di una domanda totalmente priva di allegazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la banca deve essere condannata a rifondere in favore di parte attrice la somma di € 1.241,00 per spese vive (marche da bollo) nonché la somma di € 12.000,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, calcolati ex DM 55/2014, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di ctu, considerato l'esito della lite, vanno interamente poste a carico di parte convenuta.
Infine, la banca convenuta deve essere condannata a versare in favore dell'Erario una somma corrispondete al CU dovuto per il presente giudizio, stante la sua ingiustificata mancata partecipazione alla procedura di mediazione (art. 8 c. 4bis del d.lgs. 28/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la convenuta a rifondere a parte attrice la complessiva somma di €
341.012,59, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.241,00 per spese ed in € 12.000,00, per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
4. Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte convenuta;
pagina 9 di 10 5. Dispone che la convenuta versi in favore dell'Erario una somma corrispondente al CU dovuto per il presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per il recupero della somma dovuta dalla convenuta in favore dell'Erario.
Così deciso in Reggio Calabria il 27/05/2024. il Giudice
Dott.ssa Elena Luppino
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