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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 08.01.2025 al n. 38 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ), residente in [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Elisabetta Lima,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , residente in 6963 Pregassona (Lugano Controparte_1 C.F._2
Svizzera), Via San Siro 15,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso depositato in data 08/01/2025.
Per la ricorrente:
“accogliere la presente istanza di revisione della sentenza di divorzio disponendo che venga eliminato l'obbligo del signor a tale versamento, in relazione alla variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con CP_1
effetto a partire dalla data della presente domanda”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO A mezzo del ricorso depositato in data 08/01/2025 la ricorrente ha allegato che a mezzo della sentenza n. 3145/2001 il Tribunale di Roma ha dichiarato il divorzio delle parti, che, a distanza di oltre 20 anni dalla pronuncia divorzile, sono intervenuti giustificati motivi che rendono neces- saria la modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza riguardo all'assegno e che, no- nostante le sia stato riconosciuto un assegno divorzile di lire 500.000, “non percepisce più alcuna somma dall'ex marito da oltre 10 anni;
-l'istante in tutti questi anni, dopo il trasferimento a Busto Arsizio, ha sempre provveduto a mantenersi con le proprie forze, lavorando costantemente e alacremente sino all'odierna età di
71 anni” e ha chiesto revocare il predetto obbligo posto a carico del resistente.
Nella contumacia del resistente, in via provvisoria e urgente, le condizioni di cui alla sentenza divorzile in atti sono state modificate revocando l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente l'assegno divorzile di lire 500.000.
Tra l'altro, a mezzo della lettera raccomandata pervenuta a questo Tribunale in data 10.03.2025, il resistente ha preso atto della richiesta formulata dalla ricorrente e ha dichiarato “accetto questa sua rinuncia”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto della rinuncia formalizzata dalla ricorrente all'assegno divorzile riconosciutole dal Tribunale di Roma a mezzo della sentenza n. 3145/2001.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
REVOCA l'obbligo posto a carico del resistente di versare alla ricorrente l'assegno divorzile mensile di Lire 500.000 dalla data della domanda giudiziale.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
16/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 08.01.2025 al n. 38 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ), residente in [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Elisabetta Lima,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , residente in 6963 Pregassona (Lugano Controparte_1 C.F._2
Svizzera), Via San Siro 15,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso depositato in data 08/01/2025.
Per la ricorrente:
“accogliere la presente istanza di revisione della sentenza di divorzio disponendo che venga eliminato l'obbligo del signor a tale versamento, in relazione alla variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con CP_1
effetto a partire dalla data della presente domanda”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO A mezzo del ricorso depositato in data 08/01/2025 la ricorrente ha allegato che a mezzo della sentenza n. 3145/2001 il Tribunale di Roma ha dichiarato il divorzio delle parti, che, a distanza di oltre 20 anni dalla pronuncia divorzile, sono intervenuti giustificati motivi che rendono neces- saria la modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza riguardo all'assegno e che, no- nostante le sia stato riconosciuto un assegno divorzile di lire 500.000, “non percepisce più alcuna somma dall'ex marito da oltre 10 anni;
-l'istante in tutti questi anni, dopo il trasferimento a Busto Arsizio, ha sempre provveduto a mantenersi con le proprie forze, lavorando costantemente e alacremente sino all'odierna età di
71 anni” e ha chiesto revocare il predetto obbligo posto a carico del resistente.
Nella contumacia del resistente, in via provvisoria e urgente, le condizioni di cui alla sentenza divorzile in atti sono state modificate revocando l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente l'assegno divorzile di lire 500.000.
Tra l'altro, a mezzo della lettera raccomandata pervenuta a questo Tribunale in data 10.03.2025, il resistente ha preso atto della richiesta formulata dalla ricorrente e ha dichiarato “accetto questa sua rinuncia”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto della rinuncia formalizzata dalla ricorrente all'assegno divorzile riconosciutole dal Tribunale di Roma a mezzo della sentenza n. 3145/2001.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
REVOCA l'obbligo posto a carico del resistente di versare alla ricorrente l'assegno divorzile mensile di Lire 500.000 dalla data della domanda giudiziale.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
16/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa