Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TALIN
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 13 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 412/2024 la seguente
SENTENZA tra rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Milardi, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Marsala n. 6/B, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del legale Controparte_1
,
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio e
Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale
Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420230003679978
000, notificato in data 23.12.2023, per l'importo complessivo pari ad € 621,66, dovuti per una presunta inadempienza genericamente individuata con i codici
8065 e 8055 ed a fronte di altrettante presunte inadempienze afferenti dei non specificati modelli DM/10 rettificativo di cui uno da 02/2023 a 02/2023 e l'altro da 03/2023 a 03/2023.
In particolare, deduceva l'illegittimità e la nullità dell'avviso di addebito per carenza degli elementi essenziali in armonia con l'art. 30 D.L. 78/2010, nonché eccepiva l'illegittimità dello stesso poiché mai preceduto dalla preliminare diffida a adempiere.
Eccepiva che, in data 09.08.2023, 1' CP_1 convenuto emetteva un nuovo avviso di accertamento n. 39420230000966406000 al fine di recuperare le somme che non erano riusciti a riguadagnare con l'avviso di accertamento del
2018 totalmente annullato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria, somma richiesta con tale ultimo atto prontamente e puntualmente saldata dall'odierna società ricorrente.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
"Accertare, dichiarare e statuire la nullità, irregolarità, illegittimità ed annullabilità dell'Avviso di addebito n. 394 2023 00036799 78 000 del 09.12.2023 oggi impugnato, per i motivi di cui in narrativa, e di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ordinandone la revoca;
Accertare, dichiarare e statuire che la società ricorrente nulla deve all CP_1 in ragione del sopra citato Avviso di addebito;
Emettere ogni altra statuizione come per legge" vinte le spese di lite, con distrazione.
Si costituiva in giudizio parte resistente CP_1 rilevando lo sgravio dell'avviso di addebito opposto avvenuto in autotutela e, dunque, concludeva, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con le note di trattazione scritta depositate il 18.04.2025 parte ricorrente parimenti chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese di lite.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
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In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n.
3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla streguadelle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente, essendo stato annullato dall'Istituto ovvero dall'ente creditore, in data 07.04.2025, l'avviso di addebito impugnato.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che l'annullamento dell'atto impugnato da parte dell' CP_1 sia intervenuto in data successiva al deposito del ricorso introduttivo nonché successiva alla notifica dello stesso. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha annullato l'avviso di addebito opposto, evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' CP_1 al pagamento della residua metà, liquidate nella misura di cui al dispositivo considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna l' CP_1 al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida in compless 45,00 oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa tra le parti la residua metà.
Reggio Calabria, 13.06.2025.
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano