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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice DR LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2317/2022 promossa da con il patrocinio dell'Avv. DIBENEDETTO Leonardo, giusta Parte_1 procura in atti;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISONE
I.- La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio adducendo l'inadempimento della Controparte_2 polizza infortuni stipulata in data 02/12/2010 e, conseguentemente, rivendicando il proprio diritto di credito vantato a titolo di indennizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale, nella specie danno biologico, patito dalla attrice in seguito al sinistro occorso in data 18/07/2013. Sulla scorta di ciò, ha concluso con la richiesta di: “A) ritenere la convenuta tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in seguito al mancato rispetto del contratto per inadempimento contrattuale e all'infortunio stesso accorsogli come in premessa meglio evidenziato;
- B) di conseguenza, condannare la convenuta, al pagamento, in favore dell'attore della somma complessiva pari a
€ 20.000,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria, il tutto da contenersi nei limiti della somma di € 25.000,00 e con espressa rinunzia al supero;
- C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da assegnarsi al sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario.”
I.2.- La compagnia di assicurazioni convenuta, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
I.3.- La causa è stata istruita per mezzo di prove documentali, nonché attraverso l'audizione dei testi e , e infine, Testimone_1 Testimone_2 mediante la consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. . Persona_1
I.4.- La causa è infine pervenuta all'udienza del 26/11/2025, ove è stata riservata in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come espressamente richiesto dalla parte costituita.
II. - La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
II.1. - Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'inadempimento della polizza infortuni nr. 22537105 stipulata con e Controparte_3 conseguentemente il riconoscimento del diritto di credito vantato dalla odierna attrice a titolo di indennizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale, nella specie danno biologico, patito dalla assicurata in seguito al sinistro occorso in data 18/07/2013.
Ebbene, dall'esame delle risultanze documentali emerge innanzitutto che l'attrice ha stipulato, con un contratto di assicurazione Controparte_3 infortuni avente ad oggetto “la copertura infortuni oltre che per i rischi inerenti all'attività professionale, anche per i rischi non connessi alla professione stessa riguardanti la vita domestica, sociale e ricreativa” (cfr. C.G.A. contratto di assicurazione in atti). Ciò premesso, l'istruttoria svolta consente di ritenere, in primo luogo, pienamente provato l'evento consistente nel sinistro cui è incorsa l'odierna attrice.
I testi escussi in corso di causa, infatti, con dichiarazioni pienamente convergenti tra loro, intrinsecamente logiche e coerenti, non smentite da dati probatori di segno contrario, hanno confermato gli assunti attorei riguardo l'accadimento e le modalità dello stesso siccome rappresentate nell'atto introduttivo.
In particolare, entrambi i testimoni escussi, ovvero e Testimone_1 [...]
, all'udienza del 25/10/2023, hanno confermato la circostanza per Testimone_2 cui, in data 18/07/2013, l'attrice, mentre percorreva via Salvo D'Acquisto angolo
Via Zandonai in Altamura, veniva investita da un'autovettura, che in fase di retromarcia, in uscita dal parcheggio, urtava la donna, la quale rovinava in terra e non riuscendo più ad alzarsi in piedi, veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale di Altamura.
Risulta provato altresì che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato lesioni personali consistite in: “altre fatture chiuse dell'estremità prossimale dell'omero, frattura malleolo peroneale dx” con prognosi di gg 30, come da referto di pronto soccorso del 18/07/2013.
In particolare, la compatibilità delle lesioni con il sinistro è confermata anche dalle risultanze della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, avendo l'ausiliario giudiziale chiarito che: “Risulta dalla documentazione medica in atti,
e dall'esito del nostro accertamento che il 18 Luglio 2013 la sig.ra Parte_1 riportò Frattura pluriframmentaria di testa e collo omerale di destra, frattura del malleolo peroneale. Si trattò di lesività compatibile con l'evento descritto in anamnesi ed in rapporto di causale diretto ed esclusivo con questo, prodottosi nella fase di urto, proiezione e abbattimento suolo del soggetto ad opera del mezzo investitore” (cfr. relazione C.T.U. depositata il 31/5/2025).
Risulta provata pure la circostanza secondo cui, a causa delle lesioni riportate,
l'attrice è stata ricoverata presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia, P.O.
“Umberto I” sito in Altamura, ove, in data 26/07/2013, è stata sottoposta ad intervento di osteosintesi, ed è stata dimessa in data 29/07/2013 con diagnosi di “Frattura epifisi prossimale omero destro. Infrazione malleolo esterno tibio- tarsica destra”.
Ancora, risulta provato che, in data 09/09/2013, l'attrice si sottoponeva a RX omero destro presso P.O. “Umberto I”, Altamura, Struttura Complessa di
Radiologia, ed emergeva, come comprovato dal referto, “Frattura pluriframmentaria di testa e collo omerale di destra, trattata con mezzi di sintesi metallici, in fase di consolidamento”; in data 12/12/2013, sottoponendosi a visita Fisiatrica presso P.O. “Umberto I”, Altamura, Struttura di Fisioterapia, le veniva rilasciato il Certificato con diagnosi: “artralgia al piede destro post traumatica”; fu prescritta RX piede destro per sospetta artrosi, ecografia piede destro per sospetta tenosinovite dei tendini estensori”; in data 09/08/2014 si sottoponeva a ulteriore visita Ortopedica presso P.O. “Umberto I”, Altamura,
Ortopedia e Traumatologia;
in data 10/02/2014 si sottoponeva a visita
Neurologica presso Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, U.O.C. Neurologia,
Acquaviva delle Fonti, ove le veniva rilasciato certificato con diagnosi: “assenti reperti compatibili con lesione del nervo ascellare di destra e segni di sofferenza radicolare pre e post gangliare nel territorio radicolare C5-C6, C6-C7 e C7-C8 di destra”; infine, in data 05/03/2014, si sottoponeva a visita Ortopedica, a cui seguiva Fisioterapia presso P.O. “Umberto I”, Altamura, Servizio di
Riabilitazione.
Pertanto, tanto comprovato, passando quindi alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'assicurata, deve evidenziarsi che appaiono certamente condivisibili la deduzione del C.T.U. il quale dichiara: “Attese le condizioni di polizza e le garanzie operanti deve riconoscersi una indennità giornaliera da ricovero di undici giorni. In merito ai postumi come da condizioni contrattuali polizza, questi sono da valutarsi secondo i criteri tabellari ANIA e si caratterizzano per riduzione della escursione articolare della scapolo omerale destra in destrimane con elevazione/abduzione possibile fino a 60° e con partecipazione dello scapolo toracica, minus del 17%. Mentre a carico della caviglia destra ricorre una limitazione ai gradi estremi della sottoastragalica (coefficiente menomante del
2%). Ecco, quindi, che per l'insieme di detti reperti, applicando criterio di calcolo di somma, come da condizioni generali di polizza, deve riconoscersi una invalidità permanente nella misura del 19%. Sono documentate spese per complessivi 350,00 da ritenersi congrue”.
In conclusione, conformemente a quanto dedotto dal CTU, si rileva che deve essere riconosciuto alla odierna ricorrente un indennizzo per il danno biologico patito pari a € 19.500,00 (comprensivo di indennità giornaliera da ricovero di undici giorni, Invalidità permanente 19% (ANIA) dedotto il 3% per la franchigia).
Considerato peraltro che in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta, detta somma va pure maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) dal 18/07/2013 (data dell'evento), oltre agli interessi legali, i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla presente sentenza.
A quanto sopra va ulteriormente aggiunta la somma di € 350,00 euro per spese sanitarie documentate (€ 305,00 per visite specialistiche + € 45,00 Tutore spalla), oltre interessi legali dal 30/07/2013 (data di messa in mora, v. doc. n.
3 fasc. parte attrice) al soddisfo.
II.2. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia: € 919,00; fase introduttiva del giudizio: €777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione, per l'effetto,
AN al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, della somma di € 19.500, oltre interessi legali e rivalutazione come
[...] da motivazione;
2. PONE le spese di c.t.u. interamente a carico della società convenuta, condannando quest'ultima a rifondere l'attrice di quanto versato a tale titolo;
3. AN la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi, e in € 5.077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 22 dicembre 2025
Il giudice
DR LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice DR LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2317/2022 promossa da con il patrocinio dell'Avv. DIBENEDETTO Leonardo, giusta Parte_1 procura in atti;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISONE
I.- La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio adducendo l'inadempimento della Controparte_2 polizza infortuni stipulata in data 02/12/2010 e, conseguentemente, rivendicando il proprio diritto di credito vantato a titolo di indennizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale, nella specie danno biologico, patito dalla attrice in seguito al sinistro occorso in data 18/07/2013. Sulla scorta di ciò, ha concluso con la richiesta di: “A) ritenere la convenuta tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in seguito al mancato rispetto del contratto per inadempimento contrattuale e all'infortunio stesso accorsogli come in premessa meglio evidenziato;
- B) di conseguenza, condannare la convenuta, al pagamento, in favore dell'attore della somma complessiva pari a
€ 20.000,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria, il tutto da contenersi nei limiti della somma di € 25.000,00 e con espressa rinunzia al supero;
- C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da assegnarsi al sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario.”
I.2.- La compagnia di assicurazioni convenuta, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
I.3.- La causa è stata istruita per mezzo di prove documentali, nonché attraverso l'audizione dei testi e , e infine, Testimone_1 Testimone_2 mediante la consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. . Persona_1
I.4.- La causa è infine pervenuta all'udienza del 26/11/2025, ove è stata riservata in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come espressamente richiesto dalla parte costituita.
II. - La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
II.1. - Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'inadempimento della polizza infortuni nr. 22537105 stipulata con e Controparte_3 conseguentemente il riconoscimento del diritto di credito vantato dalla odierna attrice a titolo di indennizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale, nella specie danno biologico, patito dalla assicurata in seguito al sinistro occorso in data 18/07/2013.
Ebbene, dall'esame delle risultanze documentali emerge innanzitutto che l'attrice ha stipulato, con un contratto di assicurazione Controparte_3 infortuni avente ad oggetto “la copertura infortuni oltre che per i rischi inerenti all'attività professionale, anche per i rischi non connessi alla professione stessa riguardanti la vita domestica, sociale e ricreativa” (cfr. C.G.A. contratto di assicurazione in atti). Ciò premesso, l'istruttoria svolta consente di ritenere, in primo luogo, pienamente provato l'evento consistente nel sinistro cui è incorsa l'odierna attrice.
I testi escussi in corso di causa, infatti, con dichiarazioni pienamente convergenti tra loro, intrinsecamente logiche e coerenti, non smentite da dati probatori di segno contrario, hanno confermato gli assunti attorei riguardo l'accadimento e le modalità dello stesso siccome rappresentate nell'atto introduttivo.
In particolare, entrambi i testimoni escussi, ovvero e Testimone_1 [...]
, all'udienza del 25/10/2023, hanno confermato la circostanza per Testimone_2 cui, in data 18/07/2013, l'attrice, mentre percorreva via Salvo D'Acquisto angolo
Via Zandonai in Altamura, veniva investita da un'autovettura, che in fase di retromarcia, in uscita dal parcheggio, urtava la donna, la quale rovinava in terra e non riuscendo più ad alzarsi in piedi, veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale di Altamura.
Risulta provato altresì che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato lesioni personali consistite in: “altre fatture chiuse dell'estremità prossimale dell'omero, frattura malleolo peroneale dx” con prognosi di gg 30, come da referto di pronto soccorso del 18/07/2013.
In particolare, la compatibilità delle lesioni con il sinistro è confermata anche dalle risultanze della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, avendo l'ausiliario giudiziale chiarito che: “Risulta dalla documentazione medica in atti,
e dall'esito del nostro accertamento che il 18 Luglio 2013 la sig.ra Parte_1 riportò Frattura pluriframmentaria di testa e collo omerale di destra, frattura del malleolo peroneale. Si trattò di lesività compatibile con l'evento descritto in anamnesi ed in rapporto di causale diretto ed esclusivo con questo, prodottosi nella fase di urto, proiezione e abbattimento suolo del soggetto ad opera del mezzo investitore” (cfr. relazione C.T.U. depositata il 31/5/2025).
Risulta provata pure la circostanza secondo cui, a causa delle lesioni riportate,
l'attrice è stata ricoverata presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia, P.O.
“Umberto I” sito in Altamura, ove, in data 26/07/2013, è stata sottoposta ad intervento di osteosintesi, ed è stata dimessa in data 29/07/2013 con diagnosi di “Frattura epifisi prossimale omero destro. Infrazione malleolo esterno tibio- tarsica destra”.
Ancora, risulta provato che, in data 09/09/2013, l'attrice si sottoponeva a RX omero destro presso P.O. “Umberto I”, Altamura, Struttura Complessa di
Radiologia, ed emergeva, come comprovato dal referto, “Frattura pluriframmentaria di testa e collo omerale di destra, trattata con mezzi di sintesi metallici, in fase di consolidamento”; in data 12/12/2013, sottoponendosi a visita Fisiatrica presso P.O. “Umberto I”, Altamura, Struttura di Fisioterapia, le veniva rilasciato il Certificato con diagnosi: “artralgia al piede destro post traumatica”; fu prescritta RX piede destro per sospetta artrosi, ecografia piede destro per sospetta tenosinovite dei tendini estensori”; in data 09/08/2014 si sottoponeva a ulteriore visita Ortopedica presso P.O. “Umberto I”, Altamura,
Ortopedia e Traumatologia;
in data 10/02/2014 si sottoponeva a visita
Neurologica presso Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, U.O.C. Neurologia,
Acquaviva delle Fonti, ove le veniva rilasciato certificato con diagnosi: “assenti reperti compatibili con lesione del nervo ascellare di destra e segni di sofferenza radicolare pre e post gangliare nel territorio radicolare C5-C6, C6-C7 e C7-C8 di destra”; infine, in data 05/03/2014, si sottoponeva a visita Ortopedica, a cui seguiva Fisioterapia presso P.O. “Umberto I”, Altamura, Servizio di
Riabilitazione.
Pertanto, tanto comprovato, passando quindi alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'assicurata, deve evidenziarsi che appaiono certamente condivisibili la deduzione del C.T.U. il quale dichiara: “Attese le condizioni di polizza e le garanzie operanti deve riconoscersi una indennità giornaliera da ricovero di undici giorni. In merito ai postumi come da condizioni contrattuali polizza, questi sono da valutarsi secondo i criteri tabellari ANIA e si caratterizzano per riduzione della escursione articolare della scapolo omerale destra in destrimane con elevazione/abduzione possibile fino a 60° e con partecipazione dello scapolo toracica, minus del 17%. Mentre a carico della caviglia destra ricorre una limitazione ai gradi estremi della sottoastragalica (coefficiente menomante del
2%). Ecco, quindi, che per l'insieme di detti reperti, applicando criterio di calcolo di somma, come da condizioni generali di polizza, deve riconoscersi una invalidità permanente nella misura del 19%. Sono documentate spese per complessivi 350,00 da ritenersi congrue”.
In conclusione, conformemente a quanto dedotto dal CTU, si rileva che deve essere riconosciuto alla odierna ricorrente un indennizzo per il danno biologico patito pari a € 19.500,00 (comprensivo di indennità giornaliera da ricovero di undici giorni, Invalidità permanente 19% (ANIA) dedotto il 3% per la franchigia).
Considerato peraltro che in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta, detta somma va pure maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) dal 18/07/2013 (data dell'evento), oltre agli interessi legali, i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla presente sentenza.
A quanto sopra va ulteriormente aggiunta la somma di € 350,00 euro per spese sanitarie documentate (€ 305,00 per visite specialistiche + € 45,00 Tutore spalla), oltre interessi legali dal 30/07/2013 (data di messa in mora, v. doc. n.
3 fasc. parte attrice) al soddisfo.
II.2. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia: € 919,00; fase introduttiva del giudizio: €777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione, per l'effetto,
AN al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, della somma di € 19.500, oltre interessi legali e rivalutazione come
[...] da motivazione;
2. PONE le spese di c.t.u. interamente a carico della società convenuta, condannando quest'ultima a rifondere l'attrice di quanto versato a tale titolo;
3. AN la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi, e in € 5.077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 22 dicembre 2025
Il giudice
DR LL