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Sentenza 8 febbraio 2026
Sentenza 8 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 08/02/2026, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1107/2026
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2103 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2260 relativo a IMU per l'anno
2018, che assume notificato in data 4 gennaio 2023, eccependo tra l'altro, con uno specifico motivo (per violazione dell'art. 13, comma 2 del d.l. 201/2011, conv. con l. 214/2011) l'esenzione dal tributo del fabbricato in esame in quanto "prima casa" in cui il contribuente è anagraficamente residente fin dal 2012.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
"In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune." (Cass. civ., n. 32339/2022, ord.) Ricorda la Corte costituzionale che rimane impregiudicata la possibilità per il Comuni di effettuare gli adeguati controlli al riguardo di tale esenzione.
Nel caso che ci occupa, il Comune non ha offerto alcun preciso indizio in grado di escludere - per l'anno in contestazione - che il contribuente non abbia abitualmente dimorato nel fabbricato in esame così superando la presunzione semplice portata dai dati anagrafici.
Onere della prova che - secondo la Corte costituzionale che richiama la necessità di adeguati controlli - grava sul Comune e che non può invece, ribaltarsi, sul contribuente.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro
1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art., 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della
C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3440/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2103 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2260 relativo a IMU per l'anno
2018, che assume notificato in data 4 gennaio 2023, eccependo tra l'altro, con uno specifico motivo (per violazione dell'art. 13, comma 2 del d.l. 201/2011, conv. con l. 214/2011) l'esenzione dal tributo del fabbricato in esame in quanto "prima casa" in cui il contribuente è anagraficamente residente fin dal 2012.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
"In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune." (Cass. civ., n. 32339/2022, ord.) Ricorda la Corte costituzionale che rimane impregiudicata la possibilità per il Comuni di effettuare gli adeguati controlli al riguardo di tale esenzione.
Nel caso che ci occupa, il Comune non ha offerto alcun preciso indizio in grado di escludere - per l'anno in contestazione - che il contribuente non abbia abitualmente dimorato nel fabbricato in esame così superando la presunzione semplice portata dai dati anagrafici.
Onere della prova che - secondo la Corte costituzionale che richiama la necessità di adeguati controlli - grava sul Comune e che non può invece, ribaltarsi, sul contribuente.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro
1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art., 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della
C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.