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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. TO Liberto CI Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1845 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso da
, con sede legale in Palermo, nella Piazza Parte_1 Francesco Crispi, n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Dr. Parte_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Paolo Di Trapani del Foro di Palermo
[...]
Reclamante
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
S.R.L. GIUDIZIALE IN PERS. DEL Parte_1 Parte_1
CURATORE AVV. FRANCESCO MONASTERO
Reclamati
E NEI CONFRONTI DI
, con il patrocinio dell'avv. Luca Marco Nicolò e Controparte_1 CP_2 dell'avv. Napoli Enrico
Intervenienti
OGGETTO: Reclamo avverso la Sentenza n. 143/2024, resa dal Tribunale di Palermo in data 25/09/2024, pubblicata in data 01/10/2024 che ha dichiarato, all'esito del ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale portante R.G. 159- 14/2024 proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, aperta la procedura di Liquidazione Giudiziale della Liquidazione (73/2024). Parte_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con istanza depositata il 5 giugno 2024, la presso il Tribunale di Parte_3
Palermo ha richiesto, ai sensi dell'art. 38 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(CCII), la dichiarazione di liquidazione giudiziale della . Parte_1
La richiesta della Procura si fondava sugli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, dai quali era emerso che: la società aveva registrato perdite costanti di esercizio, particolarmente rilevanti tra il 2017 e il 2021, con un patrimonio netto negativo pari a € –2.042.396,00 al 2021
(già in deficit di € –980.949,00 nel 2019, a seguito di perdite per € –1.067.837,00, poi aggravatesi negli esercizi successivi); nel bilancio al 31 dicembre 2021 risultavano debiti complessivi per € 4.715.671,00, quasi interamente costituiti da “debiti verso soci per finanziamenti” (€ 4.688.500,00).
Alla luce di tali dati, la Procura ha concluso che la società versava in una condizione stabile di incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Nel giudizio di primo grado (Tribunale di Palermo, R.G. 159-1/2024), la Parte_1
ha eccepito: l'insussistenza della legittimazione attiva del Pubblico Ministero,
[...] sostenendo che l'istanza si fondava su crediti dei soci e non su interessi pubblici;
la natura di conferimento degli esborsi dei soci, contabilizzati per € 4.715.671,00, da qualificarsi come capitale di rischio e non come debito rimborsabile;
la capienza dell'attivo patrimoniale, rappresentato dalla partecipazione del 21% nel capitale sociale della Promochimica Tunisina
S.A., garantita dalle immobilizzazioni materiali di quest'ultima.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 143/2024, ha ritenuto lo stato di insolvenza della società e ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale n.
73/2024.
Il Tribunale ha ritenuto esistente la legittimazione attiva della Procura e ha motivato la decisione evidenziando che: gli apporti dei soci, qualificati nei bilanci dal 2009 al 2021 come
“finanziamenti”, non potevano essere considerati capitale di rischio, in assenza di prova di una volontà comune di rinuncia definitiva al rimborso;
le diverse causali indicate nei bonifici
(finanziamento, quota sociale, integrazione capitale, fondo cassa, ecc.) non erano sufficienti a dimostrare un conferimento stabile al patrimonio sociale, essendo contraddette dalla reiterata
2 qualificazione come finanziamenti nei bilanci;
le dichiarazioni rese dai soci e dal liquidatore non contenevano un'espressa rinuncia ai rimborsi e non erano idonee a escludere lo stato di insolvenza;
ulteriori elementi confermavano la crisi, poiché la Promochimica Tunisina S.A., partecipata dalla resistente, non presentava bilanci dal 2016 e il suo valore risultava notevolmente ridotto nel bilancio 2021.
Avverso la sentenza n. 143/2024, la ha proposto reclamo, Parte_1 chiedendo la revoca della liquidazione giudiziale.
Nel procedimento così radicatosi sono intervenuti, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.
e , nella loro qualità di soci e creditori della debitrice, che Controparte_1 CP_2 hanno aderito ai rilievi dell'istanza di liquidazione giudiziale promossa dalla Procura di Palermo, nonché alle motivazioni esposte nella sentenza n. 143/2024. Con la loro memoria di costituzione, i predetti intervenienti hanno contestato integralmente i motivi di reclamo e chiesto che questo venga rigettato.
All'udienza del 16.10.2025 il procedimento è stato riservato per la decisione.
Il primo motivo di reclamo, con cui la società reclamante eccepisce la carenza di legittimazione del Pubblico Ministero a proporre istanza di liquidazione giudiziale, non può essere accolto.
Invero, l'art. 38 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) attribuisce al Pubblico
Ministero la legittimazione a presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, senza che sia necessario individuare specifiche ragioni di interesse pubblico o la preventiva inerzia del ceto creditorio. La norma, nella sua formulazione ampia e generale, recepisce l'evoluzione giurisprudenziale maturata sotto la previgente legge fallimentare (art. 7 L. fall.), secondo cui il P.M. è tenuto ad attivarsi ogniqualvolta venga a conoscenza della notitia decoctionis, indipendentemente dalla fonte della stessa (procedimento penale, attività investigativa, segnalazione di organi di controllo, informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni istituzionali).
Ne consegue che l'argomento difensivo della reclamante, secondo cui la legittimazione del P.M. sarebbe subordinata alla mancata capacità dei creditori di tutelare autonomamente le proprie ragioni, non trova alcun riscontro normativo. L'art. 38 CCII non prevede alcuna condizione di sussidiarietà dell'iniziativa del Pubblico Ministero rispetto a quella dei creditori, ma configura
3 un potere‑dovere autonomo e generale, funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico e alla salvaguardia della par condicio creditorum.
Parimenti irrilevante è la circostanza che i soci della non abbiano mai Parte_1 avanzato pretese restitutorie nel lungo arco temporale intercorso dai conferimenti. Tale dato non incide sulla legittimazione del P.M., né può trasformare automaticamente i versamenti in conto capitale, atteso che la qualificazione degli stessi come “finanziamenti” risulta reiteratamente confermata nei bilanci sociali.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la Procura della Repubblica fosse pienamente legittimata a proporre l'istanza di liquidazione giudiziale, e che il motivo di reclamo sia infondato e vada rigettato.
Il secondo motivo di reclamo, con cui la società resistente lamenta l'errata ricostruzione fattuale operata dal Tribunale di Palermo, non può essere accolto.
La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato le risultanze dei bilanci e degli accertamenti della Guardia di Finanza, rilevando: l'esposizione debitoria della società pari a € 4.715.671,00, quasi interamente costituita da “debiti verso soci per finanziamenti”; la perdita di esercizio registrata al 31 dicembre 2021, pari a € –944.117,00; la persistente incapacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La reclamante sostiene che i versamenti dei soci dovrebbero qualificarsi come “conferimenti in conto capitale” e non come finanziamenti, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 24093/2023) secondo cui la qualificazione deve avvenire sulla base della finalità sostanziale dell'operazione e non della mera denominazione contabile.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato che: la qualificazione dei versamenti come “finanziamenti” è stata reiterata e confermata nei bilanci sociali dal 2009 al
2021; la società resistente non ha fornito prova idonea a dimostrare che la volontà comune delle parti fosse quella di acquisire le somme in via definitiva nel patrimonio sociale;
le diverse causali utilizzate nei bonifici (finanziamento, quota sociale, integrazione capitale, fondo cassa, ecc.) non sono sufficienti a dimostrare un intento univoco di conferimento, essendo contraddette dalla costante qualificazione nei bilanci come finanziamenti;
le dichiarazioni dei soci e del liquidatore non contengono un'espressa rinuncia al diritto di credito, né possono
4 incidere sull'accertamento dello stato di insolvenza.
Quanto alla dedotta irrilevanza dello stato liquidatorio della società, va ribadito che la messa in liquidazione non esclude l'accertamento dello stato di insolvenza, dovendo il giudice verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale siano sufficienti ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori.
Nel caso di specie, tale condizione non risulta sussistente, atteso che la partecipazione nella
Promochimica Tunisina S.A. ha perso gran parte del proprio valore e la società tunisina non deposita bilanci dal 2016.
Pertanto, la ricostruzione operata dal Tribunale deve ritenersi corretta e il reclamo deve essere rigettato.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
143/2024 pubblicata in data 1.10.2024 resa dal Tribunale di Palermo;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 13.11.2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
TO L. CI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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