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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6632/2022 R.G., avente ad oggetto: mutuo TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla Via Parte_1
Sedivola n. 85 presso lo studio degli avv.ti Benedetta Torrese e Raffaele Torrese, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. ATTORE E
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via Controparte_1
Cavallerizzi n.7 presso lo studio dell'avv. Giacomo Ranieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 1.12.2022 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, , Controparte_1 al fine di accertare il suo diritto ad ottenere la ripetizione della somma di euro 16.086,52, pari al 50% della somma versata per l'acquisto dell'immobile sito in Torre del Greco (NA) alla via Antonio De Curtis n. 7 e per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese A fondamento delle proprie ragioni premetteva che in data 3.8.2005 l'istante contraeva matrimonio con l'odierna convenuta in regime di comunione dei beni, e che in data 29.4.2010 gli stessi stipulavano contratto di mutuo ipotecario cointestato n. 00402027743 con l'Istituto di credito UBI Banca, per un importo complessivo pari ad euro 130.000,00 con scadenza al 29.4.2025, per l'acquisto dell'immobile, adibito a casa coniugale, sito in Torre del Greco alla via Antonio De Curtis n.
7. Aggiungeva inoltre che in seguito a ricorso per separazione giudiziale proposto dalla , procedimento r.g. 4211/21, il mutuo ipotecario CP_1 cointestato, continuava ad essere pagato in via esclusiva dall'istante. Per tali ragioni, lo stesso richiedeva il pagamento delle rate dell'ultimo triennio complessivamente per l'importo di euro 32.173,04, provvedendo a diffidare la , nonché a instaurare procedimento di mediazione n. 195/2022 dinanzi CP_1 all'Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Torre Annunziata, senza alcun esito. Si costituiva chiedendo in via preliminare la sospensione del Controparte_1 giudizio nonché la riunione dello stesso al giudizio di separazione ancora pendente presso la I sezione dello stesso Tribunale. Nel merito contestava la fondatezza del credito e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Assegnati i termini per le memorie 183 comma VI c.p.c., rigettata l'istanza di sospensione e di riunione dei giudizi la causa, all'udienza del 15 ottobre 2024, veniva rimessa in decisione, previa concessione alle parti dei termini del 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In limine litis va respinta l'istanza di interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. avanzata dalla difesa della convenuta. Difatti, per come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “Se la parte sostituisce immediatamente il difensore deceduto, conferendo idonea procura ad un altro, che la deposita, il processo non ha ragione di esser interrotto (art. 301 c.p.c.) perché può procedere regolarmente” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2264 del 2 marzo 1998). Nella specie i nuovi procuratori si sono costituiti in data 13.5.2024 mediante deposito di atto di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente avvocato venuto a mancare in data 2.3.2024, con la Parte_2 conseguenza che il giudizio, interrotto automaticamente in tale data, è regolarmente proseguito.
3. Nel merito la domanda è infondata e di conseguenza va rigettata. Preliminarmente va osservato che è pacifico poiché non contestato dalle parti ed inoltre risultante dalla documentazione prodotta che, in data 29.4.2010, i coniugi e stipulavano contratto di mutuo n. Parte_1 Controparte_1
00402027743 con l'Istituto di credito UBI Banca, per un importo complessivo pari ad euro 130.000,00 con scadenza al 29.4.2025, con rata di ammortamento mensile pari ad euro 878,34, per l'acquisto dell'immobile sito in Torre del Greco (NA) alla via Antonio De Curtis n.7 adibito a casa coniugale. L'attore ha agito per ottenere la ripetizione della somma di euro 16.086,52, pari al 50 % dei ratei dei tre anni precedenti del mutuo cointestato versati a suo dire, esclusivamente dallo stesso. La convenuta resisteva alla domanda e con II memoria 183 comma VI c.p.c., allegava una serie di pagamenti afferenti all'anno 2020, con addebito delle rate del mutuo sul proprio personale conto corrente. Aggiungeva, inoltre, che trattandosi di esborsi effettuati in costanza di matrimonio, l'istante non aveva alcun diritto alla restituzione di quanto pagato. Tanto premesso, sulla base della prevalente giurisprudenza, cui il Tribunale ritiene di aderire, è da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. Ed invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono stati inquadrati dalla prevalente giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143 cc. In questo senso si sono pronunciate Cass. Civ, sent.17 settembre 2004 n. 18749 e Cass Civ. sent. 27 maggio 2015 n. 10942, che appunto hanno escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale. Ciò che rileva, inoltre, è proprio la funzione sottesa all'operazione e non la sua entità economica;
come precisato dalla S.C. infatti 'i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cc, non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.' Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato con ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 in cui la Suprema Corte ha espressamente enunciato il seguente principio “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio…)”. In conclusione, l'irripetibilità delle somme versate per il pagamento delle rate di mutuo è stata ricondotta dalla giurisprudenza a una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio essendo questi riconducibili alla logica di solidarietà che connota la vita familiare, salva l'esistenza di un differente accordo inter partes che va necessariamente provato. La Suprema Corte, precisa che, sono invece ripetibili le eventuali attribuzioni successive alla sentenza di separazione, dal momento che in tal caso è senz'altro venuto meno il progetto familiare (“La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti”).
3.1. Nella specie, i ratei dei quali si chiede la restituzione afferiscono ad un periodo (anni 2020, 2021, 2022) nel quale era ancora in essere il vincolo coniugale - peraltro allo stato ancora sussistente stante l'attuale pendenza del giudizio di separazione - con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto, quindi, provare il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire, trattandosi di rapporti economici familiari, fornire la prova rigorosa della pattuizione, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di separazione giudiziale, del diritto alla restituzione dell'importo, con obblighi precisi e cadenzati: onere che nel caso de quo non è stato assolto. Alla stregua di tali considerazioni la domanda va rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.200,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Giacomo Ganieri dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Giacomo Ganieri dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 4 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla Via Parte_1
Sedivola n. 85 presso lo studio degli avv.ti Benedetta Torrese e Raffaele Torrese, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. ATTORE E
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via Controparte_1
Cavallerizzi n.7 presso lo studio dell'avv. Giacomo Ranieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 1.12.2022 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, , Controparte_1 al fine di accertare il suo diritto ad ottenere la ripetizione della somma di euro 16.086,52, pari al 50% della somma versata per l'acquisto dell'immobile sito in Torre del Greco (NA) alla via Antonio De Curtis n. 7 e per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese A fondamento delle proprie ragioni premetteva che in data 3.8.2005 l'istante contraeva matrimonio con l'odierna convenuta in regime di comunione dei beni, e che in data 29.4.2010 gli stessi stipulavano contratto di mutuo ipotecario cointestato n. 00402027743 con l'Istituto di credito UBI Banca, per un importo complessivo pari ad euro 130.000,00 con scadenza al 29.4.2025, per l'acquisto dell'immobile, adibito a casa coniugale, sito in Torre del Greco alla via Antonio De Curtis n.
7. Aggiungeva inoltre che in seguito a ricorso per separazione giudiziale proposto dalla , procedimento r.g. 4211/21, il mutuo ipotecario CP_1 cointestato, continuava ad essere pagato in via esclusiva dall'istante. Per tali ragioni, lo stesso richiedeva il pagamento delle rate dell'ultimo triennio complessivamente per l'importo di euro 32.173,04, provvedendo a diffidare la , nonché a instaurare procedimento di mediazione n. 195/2022 dinanzi CP_1 all'Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Torre Annunziata, senza alcun esito. Si costituiva chiedendo in via preliminare la sospensione del Controparte_1 giudizio nonché la riunione dello stesso al giudizio di separazione ancora pendente presso la I sezione dello stesso Tribunale. Nel merito contestava la fondatezza del credito e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Assegnati i termini per le memorie 183 comma VI c.p.c., rigettata l'istanza di sospensione e di riunione dei giudizi la causa, all'udienza del 15 ottobre 2024, veniva rimessa in decisione, previa concessione alle parti dei termini del 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In limine litis va respinta l'istanza di interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. avanzata dalla difesa della convenuta. Difatti, per come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “Se la parte sostituisce immediatamente il difensore deceduto, conferendo idonea procura ad un altro, che la deposita, il processo non ha ragione di esser interrotto (art. 301 c.p.c.) perché può procedere regolarmente” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2264 del 2 marzo 1998). Nella specie i nuovi procuratori si sono costituiti in data 13.5.2024 mediante deposito di atto di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente avvocato venuto a mancare in data 2.3.2024, con la Parte_2 conseguenza che il giudizio, interrotto automaticamente in tale data, è regolarmente proseguito.
3. Nel merito la domanda è infondata e di conseguenza va rigettata. Preliminarmente va osservato che è pacifico poiché non contestato dalle parti ed inoltre risultante dalla documentazione prodotta che, in data 29.4.2010, i coniugi e stipulavano contratto di mutuo n. Parte_1 Controparte_1
00402027743 con l'Istituto di credito UBI Banca, per un importo complessivo pari ad euro 130.000,00 con scadenza al 29.4.2025, con rata di ammortamento mensile pari ad euro 878,34, per l'acquisto dell'immobile sito in Torre del Greco (NA) alla via Antonio De Curtis n.7 adibito a casa coniugale. L'attore ha agito per ottenere la ripetizione della somma di euro 16.086,52, pari al 50 % dei ratei dei tre anni precedenti del mutuo cointestato versati a suo dire, esclusivamente dallo stesso. La convenuta resisteva alla domanda e con II memoria 183 comma VI c.p.c., allegava una serie di pagamenti afferenti all'anno 2020, con addebito delle rate del mutuo sul proprio personale conto corrente. Aggiungeva, inoltre, che trattandosi di esborsi effettuati in costanza di matrimonio, l'istante non aveva alcun diritto alla restituzione di quanto pagato. Tanto premesso, sulla base della prevalente giurisprudenza, cui il Tribunale ritiene di aderire, è da escludersi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. Ed invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono stati inquadrati dalla prevalente giurisprudenza quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143 cc. In questo senso si sono pronunciate Cass. Civ, sent.17 settembre 2004 n. 18749 e Cass Civ. sent. 27 maggio 2015 n. 10942, che appunto hanno escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale. Ciò che rileva, inoltre, è proprio la funzione sottesa all'operazione e non la sua entità economica;
come precisato dalla S.C. infatti 'i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cc, non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.' Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato con ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 in cui la Suprema Corte ha espressamente enunciato il seguente principio “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio…)”. In conclusione, l'irripetibilità delle somme versate per il pagamento delle rate di mutuo è stata ricondotta dalla giurisprudenza a una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio essendo questi riconducibili alla logica di solidarietà che connota la vita familiare, salva l'esistenza di un differente accordo inter partes che va necessariamente provato. La Suprema Corte, precisa che, sono invece ripetibili le eventuali attribuzioni successive alla sentenza di separazione, dal momento che in tal caso è senz'altro venuto meno il progetto familiare (“La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti”).
3.1. Nella specie, i ratei dei quali si chiede la restituzione afferiscono ad un periodo (anni 2020, 2021, 2022) nel quale era ancora in essere il vincolo coniugale - peraltro allo stato ancora sussistente stante l'attuale pendenza del giudizio di separazione - con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto, quindi, provare il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire, trattandosi di rapporti economici familiari, fornire la prova rigorosa della pattuizione, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di separazione giudiziale, del diritto alla restituzione dell'importo, con obblighi precisi e cadenzati: onere che nel caso de quo non è stato assolto. Alla stregua di tali considerazioni la domanda va rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.200,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Giacomo Ganieri dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Giacomo Ganieri dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 4 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo