Sentenza 18 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/05/2022, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2022
N. 00788/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della ordinanza -OMISSIS- del 15.06.2018, con cui il Responsabile del Settore VII - Urbanistica SUE del Comune di Porto Cesareo ha ordinato alla ricorrente di demolire le opere abusive ivi specificate e ripristinare lo AT dei luoghi preesistente all'esecuzione delle opere, entro 90 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, con riguardo ad un immobile realizzato su lotto di proprietà della ricorrente medesima, sito in località Bacino Grande -OMISSIS-;
- di tutti gli ulteriori provvedimenti, anche allo AT non conosciuti, presupposti, conseguenziali e comunque connessi a quelli espressamente indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. S. Lazzari, in sostituzione dell'avv. S. De Cicco, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente si duole dell’ordinanza di demolizione emessa, nei sui confronti, dal Comune di Porto Cesareo -OMISSIS- del 15 giugno 2018, con cui viene ingiunta la rimozione di opere abusive indicate in quell’ordinanza.
2) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) l’immobile è AT sottoposto a sequestro penale preventivo, giusta ordinanza del GIP del 1° giugno 2018;
- b) quindi, l’ordinanza di demolizione è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto, cioè per l’impossibilità di eseguire l’ingiunzione, a fronte del sequestro penale.
3) Col secondo motivo di ricorso si deduce che l’ordinanza è illegittima perché non è indicata l’area che verrebbe acquisita di diritto per il caso di inadempimento, come invece previsto dall’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001.
4) All’udienza pubblica del 28 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Il primo motivo di ricorso è infondato, alla luce dell’orientamento recentemente espresso da questa Sezione con sentenza n. 471 del 22 marzo 2022, secondo cui: « Reputa il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in PR non decorre finché l'immobile rimane sotto sequestro, restando all'autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre” (C.d.S, II, 15.11.2021, n. 7563). Pertanto: “Il sequestro di un immobile abusivo da parte dell'Autorità giudiziaria penale non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione che lo attinge, ma soltanto l'eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in PR, decorrente dalla data del dissequestro, che sarà onere dell'interessato richiedere tempestivamente. Conseguentemente, la circostanza che il fabbricato è oggetto di un sequestro penale deve essere tenuta in conto dall'Amministrazione procedente soltanto ai fini delle valutazioni di competenza circa l'eseguibilità materiale del provvedimento repressivo” (TAR Latina, I, 30.4.2021, n. 263, nonché la giurisprudenza ivi citata). Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, reputa il Collegio che l’essere il fabbricato oggetto di demolizione attinto da provvedimento giudiziale di sequestro non comporta illegittimità dell’ordinanza di demolizione, determinando unicamente il differimento del termine fissato per la rimessione in PR AT » .
6) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, alla luce della suddetta sentenza di questa Sezione n. 471 del 22 marzo 2022, nella quale si è precisato che « Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “La mancata esatta individuazione dell'area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell'ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata)».
7) Il ricorso va quindi respinto.
8) Nulla si dispone sulle spese di lite, non essendosi costituito in giudizio il Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.