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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melfi - P.le Festa Campanile 85025 Melfi PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 28/2/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.057/1091/2023 per omesso pagamento dell'IMU. Il ricorrente eccepiva la mancata debenza del tributo almeno fino al 14/10/2022 in quanto, a far data dall'1/2/2017 e fino al 14/10/2022, egli è stato residente in [...]alla Indirizzo_1
(già Indirizzo_2). Trattandosi di prima abitazione egli non è tenuto al versamento dell'IMU per espressa esenzione legislativa.
Nessuno si costituiva per il Comune di Melfi.
All'odierna udienza, alla presenza del solo difensore di parte ricorrente, il procedimento veniva introitato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Compulsando la produzione documentale depositata in giudizio emerge, effettivamente, che il ricorrente è stato residente dall'1/2/2017 al 14/10/2022 (vedasi certificato di residenza storico – allegato 2) in
Indirizzo_1 (già Indirizzo_2).
In conseguenza di tanto il Comune di Melfi non avrebbe dovuto emettere l'avviso di accertamento per IMU almeno fino al 14/10/2022, essendo l'immobile oggetto di tassazione destinato a prima abitazione, con conseguente esenzione dall'imposta accertata con l'atto impugnato.
Chiarito ciò, l'IMU, conformemente alla richiesta di parte ricorrente, va corrisposta per il periodo che va dal
15/10/2022 in poi (data in cui ha effettuato il cambio di residenza) relativamente all'immobile oggetto di accertamento.
Tra l'altro, il Comune di Melfi, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, non prendendo alcuna posizione sulle argomentazioni di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ritenendo dovuta l'imposta IMU a far data dal
15/10/2022 e per tutto l'anno 2023. Condanna il Comune di Melfi al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 500,00 oltre agli accessori di legge al ricorrente da distrarsi in favore del Difensore_1 Difensore_1 per dichiarato anticipo.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melfi - P.le Festa Campanile 85025 Melfi PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 057-873-2024 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 28/2/2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.057/1091/2023 per omesso pagamento dell'IMU. Il ricorrente eccepiva la mancata debenza del tributo almeno fino al 14/10/2022 in quanto, a far data dall'1/2/2017 e fino al 14/10/2022, egli è stato residente in [...]alla Indirizzo_1
(già Indirizzo_2). Trattandosi di prima abitazione egli non è tenuto al versamento dell'IMU per espressa esenzione legislativa.
Nessuno si costituiva per il Comune di Melfi.
All'odierna udienza, alla presenza del solo difensore di parte ricorrente, il procedimento veniva introitato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Compulsando la produzione documentale depositata in giudizio emerge, effettivamente, che il ricorrente è stato residente dall'1/2/2017 al 14/10/2022 (vedasi certificato di residenza storico – allegato 2) in
Indirizzo_1 (già Indirizzo_2).
In conseguenza di tanto il Comune di Melfi non avrebbe dovuto emettere l'avviso di accertamento per IMU almeno fino al 14/10/2022, essendo l'immobile oggetto di tassazione destinato a prima abitazione, con conseguente esenzione dall'imposta accertata con l'atto impugnato.
Chiarito ciò, l'IMU, conformemente alla richiesta di parte ricorrente, va corrisposta per il periodo che va dal
15/10/2022 in poi (data in cui ha effettuato il cambio di residenza) relativamente all'immobile oggetto di accertamento.
Tra l'altro, il Comune di Melfi, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, non prendendo alcuna posizione sulle argomentazioni di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ritenendo dovuta l'imposta IMU a far data dal
15/10/2022 e per tutto l'anno 2023. Condanna il Comune di Melfi al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 500,00 oltre agli accessori di legge al ricorrente da distrarsi in favore del Difensore_1 Difensore_1 per dichiarato anticipo.