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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Raffaele Carrà
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14148/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARRA' RAFFAELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario legittimante l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di settembre 2024;
◊ Condanna l' a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite, liquidate in CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro tal misura in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c., compensando le restanti spese e ponendo a carico dell' le spese della CP_1
CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì
liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 03/10/2024 il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza,
negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU con atto depositato il 16/9/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della prestazione richiesta solo a decorrere dal mese di settembre
2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della prestazione, successiva all'instaurazione del giudizio di a.t.p., si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le CP_1
spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Raffaele Carrà
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14148/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARRA' RAFFAELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario legittimante l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di settembre 2024;
◊ Condanna l' a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite, liquidate in CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro tal misura in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c., compensando le restanti spese e ponendo a carico dell' le spese della CP_1
CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì
liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 03/10/2024 il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza,
negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU con atto depositato il 16/9/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della prestazione richiesta solo a decorrere dal mese di settembre
2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza della prestazione, successiva all'instaurazione del giudizio di a.t.p., si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le CP_1
spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro