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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2024, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 8224/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8224 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ANNALISA GORDIGIANI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato MARIA SERENA VAVOLO in virtù di delega in atti
Resistente
Avvocato SILVIA COSI, in proprio, quale curatore speciale dei minori Per_1
e
[...] Persona_2
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 17/12/2024):
“- prevedere l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre;
- salvi migliori accordi il padre potrà frequentare i figli il giorno di sabato, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, e tre domeniche al mese (in mancanza di accordo, le prime due e l'ultima domenica del mese), nello stesso orario;
i figli alterneranno di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale e il giorno di Santo
Stefano, nonché il giorno di Pasqua e il giorno di pasquetta;
durante le prossime vacanze natalizie 2024, i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre;
durante le vacanze estive, salvi migliori accordi, la madre potrà stare con i figli in vacanza per due settimane, in un periodo da comunicare al padre almeno 15 giorni prima;
per il resto del periodo vale il calendario ordinario, finché i figli non potranno pernottare dal padre;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a il Controparte_1 Parte_1 complessivo importo mensile di € 120,00 (€ 60,00 a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente dalla madre;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017;
- prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio;
- prosecuzione della presa in carico di da parte del Controparte_1 Pt_2
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo Controparte_1
alla domanda di separazione.
Nel procedimento è intervenuto l'avvocato SILVIA COSI, quale curatore speciale dei minori e nominato con ordinanza in data 25/10/2023. Per_1 Persona_2
2
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che possono essere accolte le condizioni concordate dalle parti, che risultano non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei due figli minori Per_1
(n. il 02/07/2014) e (n. il 29/09/2015), i quali continueranno ad
[...] Persona_2
abitare con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre, coerentemente con il principio di bigenitorialità.
Tenuto conto delle fragilità paterne, risulta nell'interesse dei minori incaricare i servizi sociali di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, nonché incaricare il Pt_2
di proseguire nella presa in carico del convenuto, come richiesto dalle stesse parti.
Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- incarica il servizio sociale competente di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare;
- incarica il di proseguire nella presa in carico di Controparte_2 Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8224 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ANNALISA GORDIGIANI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato MARIA SERENA VAVOLO in virtù di delega in atti
Resistente
Avvocato SILVIA COSI, in proprio, quale curatore speciale dei minori Per_1
e
[...] Persona_2
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 17/12/2024):
“- prevedere l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre;
- salvi migliori accordi il padre potrà frequentare i figli il giorno di sabato, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, e tre domeniche al mese (in mancanza di accordo, le prime due e l'ultima domenica del mese), nello stesso orario;
i figli alterneranno di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale e il giorno di Santo
Stefano, nonché il giorno di Pasqua e il giorno di pasquetta;
durante le prossime vacanze natalizie 2024, i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre;
durante le vacanze estive, salvi migliori accordi, la madre potrà stare con i figli in vacanza per due settimane, in un periodo da comunicare al padre almeno 15 giorni prima;
per il resto del periodo vale il calendario ordinario, finché i figli non potranno pernottare dal padre;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a il Controparte_1 Parte_1 complessivo importo mensile di € 120,00 (€ 60,00 a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente dalla madre;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017;
- prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio;
- prosecuzione della presa in carico di da parte del Controparte_1 Pt_2
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo Controparte_1
alla domanda di separazione.
Nel procedimento è intervenuto l'avvocato SILVIA COSI, quale curatore speciale dei minori e nominato con ordinanza in data 25/10/2023. Per_1 Persona_2
2
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che possono essere accolte le condizioni concordate dalle parti, che risultano non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei due figli minori Per_1
(n. il 02/07/2014) e (n. il 29/09/2015), i quali continueranno ad
[...] Persona_2
abitare con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre, coerentemente con il principio di bigenitorialità.
Tenuto conto delle fragilità paterne, risulta nell'interesse dei minori incaricare i servizi sociali di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, nonché incaricare il Pt_2
di proseguire nella presa in carico del convenuto, come richiesto dalle stesse parti.
Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- incarica il servizio sociale competente di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare;
- incarica il di proseguire nella presa in carico di Controparte_2 Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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