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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6532 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta l'11.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 966/2021 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Nicola Verrillo
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 14.5.2020 al Tribunale di Benevento, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 32 del 10.4.2020 emessa nei suoi confronti dalla ex l. 689/81 con la quale le veniva ingiunta la sanzione Controparte_1 amministrativa di € 8.507,95 per violazione dell'art. 133, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, avendo accertato, a seguito di sopralluogo eseguito in data 31.7.2019 presso l'impianto di depurazione in località Coste del Comune di Cerreto Sannita gestito dalla opponente ed in seguito all'esame dei campioni prelevati presso detto impianto, il superamento dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3, allegato 5, del d.lgs. n. 152/2006 cit. con riferimento al parametro escherichia coli.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'assenza dell'elemento psicologico della colpa in quanto il superamento del parametro era stato determinato dall'afflusso di scarichi
1 anomali di acque reflue riconducibili a lavorazioni casearie, che avevano alterato il ciclo depurativo, nonché dalla circostanza che pochi giorni prima del sopralluogo si era verificata la rottura della pompa di areazione dell'acqua, che era stata riparata solo pochi giorni dopo. Chiedeva, quindi, annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta;
in via subordinata, invocava l'applicazione dell'esimente di cui all'art.140 d.lgs. n. 152/06, atteso che dalle analisi eseguite immediatamente dopo la sostituzione della pompa e poi mensilmente dalla stessa società era emerso che il valore era rientrato nei limiti di accettabilità previsti dalla norma.
La si costituiva resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con sentenza n. 182/2021 del 2.2.2021, il Tribunale rigettava nel merito l'opposizione per infondatezza e condannava la società opponente alla rifusione delle spese di lite.
Con ricorso a questa Corte del 4.3.2021 ha proposto appello lamentando Parte_1 preliminarmente la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in quanto la si era costituita tardivamente per l'udienza del 3.12.2020, Controparte_1 svolta in trattazione scritta, senza che l'opponente potesse esaminare la comparsa e prendere posizione sulla stessa;
inoltre, nel termine fissato per il deposito delle note scritte per l'udienza del 2.2.2012, fissata per la discussione, la Regione aveva depositato note con le quali solleva controdeduzioni e si opponeva alla prova articolata dalla ricorrente.
Nel merito, insisteva nei motivi di opposizione e si riportava alle richieste istruttorie che a suo dire il primo giudice aveva omesso di valutare.
La benché ritualmente notiziata del gravame con la notifica del Controparte_1 ricorso in data 16.3.3021, restava contumace.
2.- L'appello è infondato.
L'eccezione processuale di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio è infondata.
Emerge dall'esame del fascicolo telematico che la si è costituita Controparte_1 tardivamente rispetto alla prima udienza di discussione fissata in modalità cartolare per il
3.12.2020; tuttavia, emerge altresì che il Tribunale si è limitato, all'esito, a pronunciarsi sulla sospensiva, in base ai documenti prodotti dalla stessa società ricorrente e alle deduzioni sollevate nel ricorso in opposizione, rigettando l'istanza preliminare e rinviando poi per la discussione ad una successiva udienza in trattazione scritta, con la concessione dei termini di legge.
Rispetto a tale udienza, il fatto che la nelle note di trattazione scritta, Controparte_1 abbia preso posizione sulle richieste istruttorie dell'opponente, chiedendone il rigetto,
2 appare francamente ininfluente ai fini del diritto di difesa e del rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di mere difese, come tali ammissibili in ogni fase del giudizio.
Del resto, la stessa società opponente, nelle note di trattazione scritta, ha integrato le proprie difese alla luce delle deduzioni avverse, articolando altresì nuovi capitoli di prova testimoniale e indicando nuovi testimoni, a riprova dell'insussistenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa.
Non risulta, infine, che la decisione del Tribunale sia stata fondata su eccezioni o prove acquisite in violazione delle decadenze processuali, o che al ricorrente sia stato precluso di allegare o provare fatti decisivi, di cui non vi è menzione in questa fase di giudizio.
2.- Nel merito, l'appello è infondato.
Giova premettere il richiamo ad alcuni consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (su cui cfr., da ultimo, Cass. n. 26254/2024).
Il T.U. sull'Ambiente attribuisce al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'Allegato 5.
In particolare, sul gestore grava l'obbligo di verificare in continuazione l'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, per cui in caso contrario, sorge in capo allo stesso l'obbligo di attivarsi per effettuare i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento. Pertanto, il gestore dell'impianto di depurazione da cui origina lo scarico riscontrato non in regola con i limiti di accettabilità previsti per legge è oggettivamente responsabile dell'accertata violazione, a meno che non ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà e senza possibilità di ovviarvi per tempo
(Cass. n. 11479/2006). Medesima responsabilità grava, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, sul titolare dell'autorizzazione allo scarico (Cass. n. 6351/2022).
Occorre altresì ricordare la definizione e la distinzione normativa tra "acque reflue urbane", "acque reflue domestiche" e "acque reflue industriali". Ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, quelle sopra elencate sono delle diverse tipologie di acque reflue, che sono normativamente definite in rapporto tra loro, o in modo negativo o in rapporto di genere a specie. Secondo il comma 1, lettera g) dell'art. 74, d.lgs. n. 152/2006 cit., le "acque reflue domestiche" sono le "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche". Al contrario, in modo negativo rispetto alle suddette, le "acque reflue
3 industriali", per la definizione di cui alla lettera h), sono "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni" che siano, però, "diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". In rapporto di genere a specie, invece, rispetto alle precedenti specie di acque reflue, la normativa in oggetto individua le "acque reflue urbane", le quali sono costituite o da "acque reflue domestiche" o dal "miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato" (art. 74, comma 1, lett. i).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a prescindere dall'interpretazione della nota 2), i limiti di emissione da prendere in considerazione, qualora ci si trovi dinnanzi a scarichi che convogliano delle "acque reflue urbane", sono quelli di cui alla tabella 3 e non alla tabella 1. In particolare, in presenza di un sistema fognario misto, assistito da un impianto di depurazione, ove sicuramente le acque che convogliano nella rete provengono da un agglomerato, i valori-limite cui lo scarico deve conformarsi, sono quelli di cui alla tabella 3, riferita precipuamente alle "acque reflue industriali". Tali valori, più restrittivi, infatti, devono pur sempre essere rispettati in presenza di quella peculiare tipologia di
"acque reflue urbane" definite come "miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato", di cui all' dall'art. 74, comma 1, lettera i) del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152. Inoltre, per stabilire la tipologia del refluo trattato da un depuratore comunale - e, quindi, dello scarico - occorre fare riferimento alla natura e alla composizione delle acque di fatto scaricate. Infatti, se in esso vengono convogliate anche
"acque reflue industriali" - come nel caso di specie risulta dall'accertamento effettuato dall' -, tale dovrà essere ritenuta anche la natura del refluo. CP_2
Non bisogna dimenticare, infatti, che la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006, per adeguarsi alle direttive europee, ha dettato una disciplina degli scarichi chiaramente ispirata dall'intento di privilegiare la tipologia delle acque reflue immesse nel corpo idrico recettore rispetto alla provenienza dello scarico, tant'è che - sotto il profilo del trattamento sanzionatorio - si è abbandonato qualsiasi riferimento alla dicotomia "scarico derivante da insediamento civile-scarico derivante da insediamento produttivo" per assumere il diverso criterio di differenziazione fondato sulla qualità delle acque, ora, non più presunta in relazione alla sua provenienza ma espressamente definita. Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 152/2006, quindi, la distinzione degli scarichi è, in definitiva, fondata sulla natura delle acque reflue in essi contenute.
4 3.- Dai principi enunciati è agevole trarre la definizione del giudizio sottoposto a questa Corte.
La responsabilità della gestore e manutentore dell'impianto di depurazione Parte_1 comunale di Cerreto Sannita, non può certamente escludersi per la dedotta circostanza dell'ingresso di presunti scarichi anomali di natura industriale, “di probabile derivazione lattiero/caseario”, rispetto ai quali l'impianto non sarebbe idoneo a garantire adeguato trattamento.
Al di là, infatti, del rilievo che l'unica segnalazione al – titolare dell'impianto – CP_3 di cui vi è prova è quella del 2.1.2018, di gran lunga antecedente ai fatti di causa, è assorbente il rilievo che, data la natura dei reflui trattati (acque reflue urbane: cfr. verbale di sopralluogo e prelievo del 31.7.2019 in prod. ric.), era onere del gestore, a fronte degli specifici obblighi di legge sopra richiamati, porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e le misure necessarie affinché la depurazione venisse garantita nel rispetto nei limiti imposti dalle tabelle (Cass. n. 11479/2006 cit.).
Ad abundantiam, la ha altresì richiamato, sul punto, le previsioni del Controparte_1
Regolamento n. 6/2013, art. 3, con il quale sono stati individuati ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e) del d. lgs. n. 152/2006 i criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue, precisando alla lett. a) che “… sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A”, tra cui le aziende agroalimentari appartenenti al settore lattiero-caseario.
Quanto, invece, alla circostanza della rottura del motore dell'areatore, che al momento del sopralluogo dell' era in riparazione, con conseguente mancato funzionamento CP_2 della seconda linea, è pacifico che l'impianto fosse comunque in funzione e che il guasto non fosse tale da impedire l'attività di depurazione, che infatti, come emerge dal verbale, era stata effettuata.
Ciò che invece è stato rilevato e sanzionato, come correttamente osservava la in CP_1 prime cure, è l'insufficiente disinfezione dei reflui, che ha determinato il superamento dei limiti tabellari del parametro dell'Escherichia coli, sul quale non risulta che potesse avere influenza il fermo della pompa di areazione della seconda linea, dipendendo essenzialmente dall'insufficiente clorazione.
Sul punto, la società appellante si è limitata ad invocare ancora una volta l'incidenza del presunto scarico anomalo, della cui irrilevanza si è già detto.
5 Del tutto inconferente, infine, è il richiamo alla direttiva tecnica di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 259 del 29.5.2012. art. 3, giacché, a prescindere dalla necessità del rispetto, in ogni caso, “delle prescrizioni e dei limiti di emissione previsti dagli articoli 5,
6, 8 e 11 e degli ulteriori limiti e prescrizioni dettati dall' ai sensi dell'articolo 4, CP_2 nella fase di avvio, o per il ritorno alle condizioni di regime in seguito ai casi previsti nell'articolo 1, lettera b)”, su cui nulla deduce l'appellante, va osservato che la fattispecie oggetto di causa non appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1 della citata delibera (periodo di avvio dei nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o industriali, di tipo biologico;
per il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, a seguito di: 1) modifiche sostanziali;
2) interventi di ammodernamento e di potenziamento;
3) guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria;
4) fermo impianto, anche parziale, per manutenzione periodica).
Dall'insieme delle considerazioni che precedono emerge, evidentemente, l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dall'originaria opponente, della cui ammissione ancor oggi si duole, atteso che le circostanze che si chiedeva di provare – alcune delle quali pacifiche o documentali, come lo smontaggio e la successiva riparazione della pompa e il continuo funzionamento dell'impianto anche con una sola linea attiva – non inciderebbero in alcun modo sulla decisione della causa.
4.- Quanto all'ultimo motivo di gravame, correttamente il Tribunale ha disatteso la richiesta subordinata di concessione dell'attenuante prevista dall'art. 140 del d. lgs. n.
152/2006, operante “nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza- ingiunzione, ha riparato interamente il danno”.
Osserva sul punto il Collegio che né in primo grado, né in questo grado di giudizio l'odierna appellante ha dimostrato che ne ricorrevano i presupposti.
Nel ricorso in opposizione, infatti, venivano richiamati a tali fini i certificati delle analisi mensili eseguite dalla stessa società, che riportano valori rientranti nei limiti di cui al d. lgs. n. 152/2006.
Di tali analisi, va rimarcato, non veniva data alcuna comunicazione alla CP_1
non avendo la società presentato memorie né chiesto di essere ascoltata nel
[...] corso del procedimento, come si legge nel corpo dell'ordinanza ingiunzione in atti.
6 In ogni caso, si tratta di atti di parte, relativi ad esiti di analisi eseguite da un laboratorio privato e che, soprattutto, non danno conto di alcun intervento positivo eseguito dalla società per eliminare la causa del superamento dei limiti.
Sul punto, soccorre il principio recentemente affermato in materia dalla S.C. secondo cui la riparazione del danno, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 140 del d. lgs. 152/2006, non può conseguire all'esito positivo di successivi rapporti di prova, ma semmai potrebbe essere ritenuta sussistente nel caso in cui fossero state adottate misure opportune per il trattamento degli scarichi urbani (Cass. n.
2324/2023 cit.); il che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo allegato né provato.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del grado, stante la contumacia della CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il l'11.11.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta l'11.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 966/2021 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Nicola Verrillo
Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 14.5.2020 al Tribunale di Benevento, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 32 del 10.4.2020 emessa nei suoi confronti dalla ex l. 689/81 con la quale le veniva ingiunta la sanzione Controparte_1 amministrativa di € 8.507,95 per violazione dell'art. 133, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, avendo accertato, a seguito di sopralluogo eseguito in data 31.7.2019 presso l'impianto di depurazione in località Coste del Comune di Cerreto Sannita gestito dalla opponente ed in seguito all'esame dei campioni prelevati presso detto impianto, il superamento dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3, allegato 5, del d.lgs. n. 152/2006 cit. con riferimento al parametro escherichia coli.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'assenza dell'elemento psicologico della colpa in quanto il superamento del parametro era stato determinato dall'afflusso di scarichi
1 anomali di acque reflue riconducibili a lavorazioni casearie, che avevano alterato il ciclo depurativo, nonché dalla circostanza che pochi giorni prima del sopralluogo si era verificata la rottura della pompa di areazione dell'acqua, che era stata riparata solo pochi giorni dopo. Chiedeva, quindi, annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta;
in via subordinata, invocava l'applicazione dell'esimente di cui all'art.140 d.lgs. n. 152/06, atteso che dalle analisi eseguite immediatamente dopo la sostituzione della pompa e poi mensilmente dalla stessa società era emerso che il valore era rientrato nei limiti di accettabilità previsti dalla norma.
La si costituiva resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con sentenza n. 182/2021 del 2.2.2021, il Tribunale rigettava nel merito l'opposizione per infondatezza e condannava la società opponente alla rifusione delle spese di lite.
Con ricorso a questa Corte del 4.3.2021 ha proposto appello lamentando Parte_1 preliminarmente la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in quanto la si era costituita tardivamente per l'udienza del 3.12.2020, Controparte_1 svolta in trattazione scritta, senza che l'opponente potesse esaminare la comparsa e prendere posizione sulla stessa;
inoltre, nel termine fissato per il deposito delle note scritte per l'udienza del 2.2.2012, fissata per la discussione, la Regione aveva depositato note con le quali solleva controdeduzioni e si opponeva alla prova articolata dalla ricorrente.
Nel merito, insisteva nei motivi di opposizione e si riportava alle richieste istruttorie che a suo dire il primo giudice aveva omesso di valutare.
La benché ritualmente notiziata del gravame con la notifica del Controparte_1 ricorso in data 16.3.3021, restava contumace.
2.- L'appello è infondato.
L'eccezione processuale di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio è infondata.
Emerge dall'esame del fascicolo telematico che la si è costituita Controparte_1 tardivamente rispetto alla prima udienza di discussione fissata in modalità cartolare per il
3.12.2020; tuttavia, emerge altresì che il Tribunale si è limitato, all'esito, a pronunciarsi sulla sospensiva, in base ai documenti prodotti dalla stessa società ricorrente e alle deduzioni sollevate nel ricorso in opposizione, rigettando l'istanza preliminare e rinviando poi per la discussione ad una successiva udienza in trattazione scritta, con la concessione dei termini di legge.
Rispetto a tale udienza, il fatto che la nelle note di trattazione scritta, Controparte_1 abbia preso posizione sulle richieste istruttorie dell'opponente, chiedendone il rigetto,
2 appare francamente ininfluente ai fini del diritto di difesa e del rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di mere difese, come tali ammissibili in ogni fase del giudizio.
Del resto, la stessa società opponente, nelle note di trattazione scritta, ha integrato le proprie difese alla luce delle deduzioni avverse, articolando altresì nuovi capitoli di prova testimoniale e indicando nuovi testimoni, a riprova dell'insussistenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa.
Non risulta, infine, che la decisione del Tribunale sia stata fondata su eccezioni o prove acquisite in violazione delle decadenze processuali, o che al ricorrente sia stato precluso di allegare o provare fatti decisivi, di cui non vi è menzione in questa fase di giudizio.
2.- Nel merito, l'appello è infondato.
Giova premettere il richiamo ad alcuni consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (su cui cfr., da ultimo, Cass. n. 26254/2024).
Il T.U. sull'Ambiente attribuisce al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'Allegato 5.
In particolare, sul gestore grava l'obbligo di verificare in continuazione l'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, per cui in caso contrario, sorge in capo allo stesso l'obbligo di attivarsi per effettuare i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento. Pertanto, il gestore dell'impianto di depurazione da cui origina lo scarico riscontrato non in regola con i limiti di accettabilità previsti per legge è oggettivamente responsabile dell'accertata violazione, a meno che non ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà e senza possibilità di ovviarvi per tempo
(Cass. n. 11479/2006). Medesima responsabilità grava, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, sul titolare dell'autorizzazione allo scarico (Cass. n. 6351/2022).
Occorre altresì ricordare la definizione e la distinzione normativa tra "acque reflue urbane", "acque reflue domestiche" e "acque reflue industriali". Ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, quelle sopra elencate sono delle diverse tipologie di acque reflue, che sono normativamente definite in rapporto tra loro, o in modo negativo o in rapporto di genere a specie. Secondo il comma 1, lettera g) dell'art. 74, d.lgs. n. 152/2006 cit., le "acque reflue domestiche" sono le "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche". Al contrario, in modo negativo rispetto alle suddette, le "acque reflue
3 industriali", per la definizione di cui alla lettera h), sono "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni" che siano, però, "diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". In rapporto di genere a specie, invece, rispetto alle precedenti specie di acque reflue, la normativa in oggetto individua le "acque reflue urbane", le quali sono costituite o da "acque reflue domestiche" o dal "miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato" (art. 74, comma 1, lett. i).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a prescindere dall'interpretazione della nota 2), i limiti di emissione da prendere in considerazione, qualora ci si trovi dinnanzi a scarichi che convogliano delle "acque reflue urbane", sono quelli di cui alla tabella 3 e non alla tabella 1. In particolare, in presenza di un sistema fognario misto, assistito da un impianto di depurazione, ove sicuramente le acque che convogliano nella rete provengono da un agglomerato, i valori-limite cui lo scarico deve conformarsi, sono quelli di cui alla tabella 3, riferita precipuamente alle "acque reflue industriali". Tali valori, più restrittivi, infatti, devono pur sempre essere rispettati in presenza di quella peculiare tipologia di
"acque reflue urbane" definite come "miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato", di cui all' dall'art. 74, comma 1, lettera i) del d.lgs. 2 aprile 2006 n. 152. Inoltre, per stabilire la tipologia del refluo trattato da un depuratore comunale - e, quindi, dello scarico - occorre fare riferimento alla natura e alla composizione delle acque di fatto scaricate. Infatti, se in esso vengono convogliate anche
"acque reflue industriali" - come nel caso di specie risulta dall'accertamento effettuato dall' -, tale dovrà essere ritenuta anche la natura del refluo. CP_2
Non bisogna dimenticare, infatti, che la normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006, per adeguarsi alle direttive europee, ha dettato una disciplina degli scarichi chiaramente ispirata dall'intento di privilegiare la tipologia delle acque reflue immesse nel corpo idrico recettore rispetto alla provenienza dello scarico, tant'è che - sotto il profilo del trattamento sanzionatorio - si è abbandonato qualsiasi riferimento alla dicotomia "scarico derivante da insediamento civile-scarico derivante da insediamento produttivo" per assumere il diverso criterio di differenziazione fondato sulla qualità delle acque, ora, non più presunta in relazione alla sua provenienza ma espressamente definita. Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 152/2006, quindi, la distinzione degli scarichi è, in definitiva, fondata sulla natura delle acque reflue in essi contenute.
4 3.- Dai principi enunciati è agevole trarre la definizione del giudizio sottoposto a questa Corte.
La responsabilità della gestore e manutentore dell'impianto di depurazione Parte_1 comunale di Cerreto Sannita, non può certamente escludersi per la dedotta circostanza dell'ingresso di presunti scarichi anomali di natura industriale, “di probabile derivazione lattiero/caseario”, rispetto ai quali l'impianto non sarebbe idoneo a garantire adeguato trattamento.
Al di là, infatti, del rilievo che l'unica segnalazione al – titolare dell'impianto – CP_3 di cui vi è prova è quella del 2.1.2018, di gran lunga antecedente ai fatti di causa, è assorbente il rilievo che, data la natura dei reflui trattati (acque reflue urbane: cfr. verbale di sopralluogo e prelievo del 31.7.2019 in prod. ric.), era onere del gestore, a fronte degli specifici obblighi di legge sopra richiamati, porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e le misure necessarie affinché la depurazione venisse garantita nel rispetto nei limiti imposti dalle tabelle (Cass. n. 11479/2006 cit.).
Ad abundantiam, la ha altresì richiamato, sul punto, le previsioni del Controparte_1
Regolamento n. 6/2013, art. 3, con il quale sono stati individuati ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e) del d. lgs. n. 152/2006 i criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue, precisando alla lett. a) che “… sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A”, tra cui le aziende agroalimentari appartenenti al settore lattiero-caseario.
Quanto, invece, alla circostanza della rottura del motore dell'areatore, che al momento del sopralluogo dell' era in riparazione, con conseguente mancato funzionamento CP_2 della seconda linea, è pacifico che l'impianto fosse comunque in funzione e che il guasto non fosse tale da impedire l'attività di depurazione, che infatti, come emerge dal verbale, era stata effettuata.
Ciò che invece è stato rilevato e sanzionato, come correttamente osservava la in CP_1 prime cure, è l'insufficiente disinfezione dei reflui, che ha determinato il superamento dei limiti tabellari del parametro dell'Escherichia coli, sul quale non risulta che potesse avere influenza il fermo della pompa di areazione della seconda linea, dipendendo essenzialmente dall'insufficiente clorazione.
Sul punto, la società appellante si è limitata ad invocare ancora una volta l'incidenza del presunto scarico anomalo, della cui irrilevanza si è già detto.
5 Del tutto inconferente, infine, è il richiamo alla direttiva tecnica di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 259 del 29.5.2012. art. 3, giacché, a prescindere dalla necessità del rispetto, in ogni caso, “delle prescrizioni e dei limiti di emissione previsti dagli articoli 5,
6, 8 e 11 e degli ulteriori limiti e prescrizioni dettati dall' ai sensi dell'articolo 4, CP_2 nella fase di avvio, o per il ritorno alle condizioni di regime in seguito ai casi previsti nell'articolo 1, lettera b)”, su cui nulla deduce l'appellante, va osservato che la fattispecie oggetto di causa non appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1 della citata delibera (periodo di avvio dei nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o industriali, di tipo biologico;
per il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, a seguito di: 1) modifiche sostanziali;
2) interventi di ammodernamento e di potenziamento;
3) guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria;
4) fermo impianto, anche parziale, per manutenzione periodica).
Dall'insieme delle considerazioni che precedono emerge, evidentemente, l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dall'originaria opponente, della cui ammissione ancor oggi si duole, atteso che le circostanze che si chiedeva di provare – alcune delle quali pacifiche o documentali, come lo smontaggio e la successiva riparazione della pompa e il continuo funzionamento dell'impianto anche con una sola linea attiva – non inciderebbero in alcun modo sulla decisione della causa.
4.- Quanto all'ultimo motivo di gravame, correttamente il Tribunale ha disatteso la richiesta subordinata di concessione dell'attenuante prevista dall'art. 140 del d. lgs. n.
152/2006, operante “nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza- ingiunzione, ha riparato interamente il danno”.
Osserva sul punto il Collegio che né in primo grado, né in questo grado di giudizio l'odierna appellante ha dimostrato che ne ricorrevano i presupposti.
Nel ricorso in opposizione, infatti, venivano richiamati a tali fini i certificati delle analisi mensili eseguite dalla stessa società, che riportano valori rientranti nei limiti di cui al d. lgs. n. 152/2006.
Di tali analisi, va rimarcato, non veniva data alcuna comunicazione alla CP_1
non avendo la società presentato memorie né chiesto di essere ascoltata nel
[...] corso del procedimento, come si legge nel corpo dell'ordinanza ingiunzione in atti.
6 In ogni caso, si tratta di atti di parte, relativi ad esiti di analisi eseguite da un laboratorio privato e che, soprattutto, non danno conto di alcun intervento positivo eseguito dalla società per eliminare la causa del superamento dei limiti.
Sul punto, soccorre il principio recentemente affermato in materia dalla S.C. secondo cui la riparazione del danno, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 140 del d. lgs. 152/2006, non può conseguire all'esito positivo di successivi rapporti di prova, ma semmai potrebbe essere ritenuta sussistente nel caso in cui fossero state adottate misure opportune per il trattamento degli scarichi urbani (Cass. n.
2324/2023 cit.); il che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo allegato né provato.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del grado, stante la contumacia della CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il l'11.11.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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