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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 282/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Pier Francesco Angelini appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Luca Cei, Silvia Carli, Serena Spizzamiglio appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 405/2024 del Tribunale di Livorno, pubblicata il
18.5.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 1 Aprile 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti rilevanti ai fini della materia del contendere:
affetto da plegia completa degli arti inferiori a seguito di un sinistro occorso Parte_1 durante una gara ciclistica nel 2001, aveva iniziato nell'anno 2003 la terapia RIC (o DIKUL) presso il Centro Giusti di Firenze, affermando di avere subito effettivi miglioramenti della sua condizione
-in data 5.10.2006, il Tribunale di Livorno (con sentenza n. 1025/2006) aveva condannato la CP_2
(poi ad assumersi le spese dell'erogazione RIC fino al Controparte_3 termine della stessa;
la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze, in data
20.3.2009; la pronuncia veniva impugnata in Cassazione dall' , il cui ricorso veniva Controparte_3 respinto (Cass. n. 20085/2015)
1 -in data 20.11.2018, l'Azienda comunicava al che, non essendosi presentato a visita per la Parte_1 verifica del percorso riabilitativo sulla effettività dei progressi ottenuti, avrebbe sospeso il rimborso dei costi della terapia a far data dal 1.12.2018 (ritenendo che la stessa non potesse protrarsi a tempo indefinito). Il (che, a seguito dei benefici della terapia, aveva riacquisito la posizione eretta Parte_1
e aveva lasciato la carrozzina) asseriva che con la sospensione dei pagamenti e la non effettuazione della terapia aveva subito un peggioramento della sua situazione.
L'odierno appellante agiva quindi in giudizio davanti al Tribunale di Livorno, chiedendo di: “1. dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dall' succeduta a Controparte_1 titolo universale alla , dal momento in cui ha unilateralmente deciso nel 2018 di non Parte_2 ottemperare più alle sentenze divenute definitive che la obbligavano ad erogare la terapia Con riabilitativa in favore del ricorrente, in via diretta o indiretta, e per l'effetto ritenerla unica responsabile del decadimento fisico e psichico di , lasciato per 5 anni senza la Parte_1 propria terapia riabilitativa;
2. Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento economico in favore di , come sopra generalizzato, della somma non inferiore ad euro Parte_1
4.000.000/00 (quattromilioni/00), pari, in base ai parametri della vita residua stimata del ricorrente, al quintuplo della somma resasi necessaria fino al 2018 per l'erogazione della terapia RIC, o alla diversa o minor somma che verrà riconosciuta di giustizia, c on vittoria di spese e spettanze di lite”.
Il Tribunale di Livorno respingeva il ricorso e compensava le spese di lite, per la natura della causa e per le condizioni soggettive del ricorrente.
Il primo giudice affermava che, con la sentenza passata in giudicato, la condanna dell' a CP_1 sostenere le spese era stata disposta “fino al termine della terapia” e non come dedotto nelle conclusioni al fine di garantire la terapia, non essendo pacificamente l' a somministrarla. L' CP_1 aveva comunicato al ricorrente la sospensione del rimborso a decorrere dal 1.12.2018, CP_1 ragione per cui sarebbe stato onere del ricorrente agire in via esecutiva sulla base di quella sentenza al fine di tutelare il suo credito. La scelta di interrompere la terapia dopo il provvedimento di Cont sospensione del rimborso (conseguente al diniego sottoporsi alla visita dell' er valutare i benefici conseguiti) era imputabile al ricorrente che, invece di agire in via esecutiva, aveva aspettato cinque anni prima di presentare il ricorso per cui era causa. Il ricorrente non aveva allegato ex art 1227 cc di essersi attivato in alcun modo per ovviare al decadimento fisico derivante dalla mancanza di quella terapia, accedendo al Centro Giusti o ad altro servizio di riabilitazione. Il prof. quale Ctu Per_1 della prima causa (in grado di appello), aveva richiamato il protocollo RIC elaborato in origine dal
Centro Giusti (che stimava un tempo di terapia non indeterminato, ma di 4/5 anni), rilevando che la deambulazione faticosa e incerta, con deambulatori e sorveglianza, non poteva essere effettuata che
2 in sede di riabilitazione, pena cadute, e che i miglioramenti del si erano visti solo fino al Parte_1
2005, per poi rimanere la situazione stazionaria.
Ad avviso del Tribunale poi tale trattamento, seppur secondo il Ctu poteva farsi solo presso il Centro
Giusti, non giustificava l'inerzia che aveva tenuto il ricorrente. Inoltre, questi non aveva dato prova dei danni subiti in termini di peggioramento, non essendo stata prodotta documentazione in tale senso;
quanto alla relazione peritale allegata al ricorso (dott. ), nella stessa si deducevano Per_2 peggioramenti nei passaggi posturali e in molte attività della vita quotidiana, con impossibilità di una qualsiasi forma di autonomia personale, senza mai sdare concretezza a tali affermazioni, ossia sulla tipologia di passaggi posturali e sulle attività quotidiane compromesse o sull'autonomia perduta (lo stesso Ctp non specificava il danno che, a suo dire, necessitava di approfondite attività peritali).
Peraltro, dalle stesse argomentazioni del Ctp risultavano smentite la natura permanente del danno e la sua riconducibilità al periodo successivo al dicembre 2018: infatti, il Ctp aveva fatto riferimento ad una relazione del Centro Giusti dell'agosto 2018 (prima del provvedimento di sospensione da parte Cont della del dicembre 2018), in cui si affermava un peggioramento avvenuto per una sospensione per 10 mesi della terapia per problemi personali, dandosi atto del recupero appena ripresa la terapia: recupero che, al contempo, dimostrava il carattere non stabile dei miglioramenti e anche la non definitività del pregiudizio.
Quanto al pregiudizio di natura psicologica, si era chiesta la sua prova attraverso l'audizione di testimoni (sul grave stato di prostrazione psichica), prova che non era stata ammessa per il suo carattere valutativo. ppella la sentenza in tutti i suoi capi e insiste nelle conclusioni di cui al primo Parte_1 grado, chiedendo di disporre idonea consulenza tecnica e insistendo nell'audizione dei testimoni:
1) l'appellante non aveva interrotto la terapia per sua volontà e comunque si era attivato a mezzo legale e attraverso una diffida all' per ottenere il rimborso, anche denunciando penalmente il CP_1 legale rappresentante della stessa per omissione nell'ottemperanza di provvedimenti giudiziali.
Andava poi considerato che non vi era un obbligo di sottoposizione a verifica per valutare i progressi ottenuti;
mentre la sospensione delle cure per 10 mesi era stata effettuata per le condizioni di salute del padre (poi deceduto) ed era diversa una temporanea sospensione da una interruzione definitiva.
2) il giudice si era lanciato in un giudizio clinico dal punto di vista della situazione psicologica del ricorrente che non rientrava nelle sue competenze, trascurando peraltro che il beneficio psichico derivava, anche in termini di autostima, dai miglioramenti che gli consentivano una vita autonoma
3) era poi illogica la conclusione della sentenza, laddove - pur richiamando la consulenza del prof. sul fatto che il miglioramento poteva ottenersi solo con la riabilitazione RIC e non Per_1 attraverso il SSN - aveva poi respinto la domanda risarcitoria
3 4) in merito al decadimento psico-fisico del il Tribunale non aveva saputo leggere le Parte_1 argomentazioni del dott. né aveva effettuato la necessaria attività istruttoria (prove per testi e Per_2 consulenza tecnica) che, unitamente alle fotografie prodotte, avrebbe portato alla dimostrazione della perdita dei miglioramenti conseguiti.
L' si è costituita, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc, non essendosi confrontato né con le argomentazioni Cont dedotte in sentenza né con quelle dell'
Osservava come, dal 2003 al 2018, fossero stati sostenuti costi per la terapia del Folegnani, pari Cont all'importo di € 2.500.000. Il non si era sottoposto a visita dalla come richiestogli al Parte_1 fine di verificare gli esiti della terapia, nel rispetto degli Indirizzi regionali approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 300/2012 (e di cui al doc. n. 2) nonché sulla base di quelli adottati dalla
Conferenza Stato-Regioni il 10.2.2011. Pertanto, il rimborso era stato sospeso perché la sentenza in Cont giudicato affermava l'obbligo della “fino al termine della terapia”; terapia peraltro priva di evidenza scientifica come evidenziato anche dalla Suprema Corte, oltre a non essere prevista nei
LEA. Ad avviso dell'appellata, non vi era un inadempimento del giudicato, proprio in virtù del suindicato inciso, onde non poteva ritenersi sussistere una terapia per tempi indefiniti, tanto che la
Cassazione era ritornata anche sul tema della efficacia del trattamento. In ogni caso, anche a ritenere l'inottemperanza di una sentenza definitiva, il avrebbe dovuto agire in via esecutiva e non Parte_1 con azione risarcitoria. Era poi da rilevarsi come il Tribunale avesse sottolineato che non era stata interrotta la terapia, ma il solo rimborso e come non fosse stata data idonea dimostrazione del pregiudizio (comunque imputabile all'interessato).
Quanto alla richiesta di attività istruttoria, il Tribunale (come peritus peritorum) aveva valutato quanto risultante dagli atti, senza necessità di ammettere una consulenza tecnica;
mentre la prova per testi era da ritenersi inammissibile per genericità.
****
Preliminarmente, è infondata l'eccezione ex art 434 cpc.
Invero, l'appello individua in modo sufficientemente adeguato le parti della sentenza censurate, le violazioni ritenute sussistenti nonché la diversa ricostruzione dei fatti che si chiede al giudice di appello, anche con richiesta di approfondimenti istruttori.
Nel merito, la sentenza del Tribunale n. 1025/2006 aveva accolto il ricorso proposto dall'odierno appellante e aveva condannato l'allora “ad assumere a proprio carico le spese relative Pt_3
Con l'erogazione a della terapia di cui egli necessità nei luoghi in essa necessità Parte_1 fino al termine della stessa…”; decisione argomentata sul presupposto che, all'esito delle consulenze tecniche, era stato accertato che il metodo DIKUL aveva una sua valenza scientifica e che la sua
4 applicazione aveva comportato miglioramenti effettivi non raggiungibili con altre terapie erogate dal
SSN. Cont Il giudicato in questione si era dunque formato sul diritto al pagamento a carico della egli importi della terapia DIKUL che il aveva quindi diritto a continuare ad usufruire, essendo stata Parte_1 accertata la sua efficacia anche con riferimento alla persona del Parte_1
Cont Era poi successo che, a seguito del provvedimento i sospensione del rimborso dei costi a far data dal 18.12.2018, il aveva interrotto la terapia (non intendendo sottoporsi alle verifiche Parte_1 richieste dall'appellata).
Ad avviso della Corte e a prescindere dalle iniziative intraprese a mezzo legale (tra cui la denuncia verso il legale rappresentante dell' , il aveva comunque omesso di tenere l'unica CP_1 Parte_1 condotta che, in forza del giudicato suindicato, lo legittimava ad ottenere il pagamento delle spese relative alle cure. La parte infatti avrebbe dovuto continuare in ogni caso ad usufruire della terapia che gli aveva assicurato i benefici conseguiti e, al contempo, proporre azione in via esecutiva sulla base di quella sentenza che aveva un contenuto sufficientemente specifico ai fini dell'esecuzione unitamente alle fatture emesse dal Centro Giusti e che documentavano i singoli importi dovuti (sul fatto che il Centro Giusti rilasciasse fatture delle prestazioni, lo si evince dal documento in atti, in cui Cont il medesimo Centro comunicava al legale del che l' non procedeva più al saldo delle Parte_1 medesime). L'odierno appellante quindi aveva a disposizione un'apposita azione per conseguire il suo diritto, non potendo operare una duplicazione di azioni rispetto ad un titolo che già esisteva e che doveva essere soltanto eseguito.
Ritiene la Corte che tali considerazioni (già peraltro accennate anche dal Tribunale nella sentenza qui impugnata) siano di per sé significative e dirimenti dell'intera materia del contendere, con assorbimento delle altre questioni sulla sussistenza o meno dell'obbligo del di sottoporsi a Parte_1 verifica sui progressi conseguiti;
sulla rilevanza della sospensione della terapia per i 10 mesi di malattia del padre;
sui danni prodotti e sulla necessità di effettuare istruttoria in questo grado.
L'appello va quindi respinto con conferma della sentenza del Tribunale.
Le spese del grado possono essere compensate integralmente, in considerazione della natura della controversia e della diversa condizione delle parti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.QM.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
5 -compensa integralmente le spese del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 1 Aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
6
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 282/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Pier Francesco Angelini appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Luca Cei, Silvia Carli, Serena Spizzamiglio appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 405/2024 del Tribunale di Livorno, pubblicata il
18.5.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 1 Aprile 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti rilevanti ai fini della materia del contendere:
affetto da plegia completa degli arti inferiori a seguito di un sinistro occorso Parte_1 durante una gara ciclistica nel 2001, aveva iniziato nell'anno 2003 la terapia RIC (o DIKUL) presso il Centro Giusti di Firenze, affermando di avere subito effettivi miglioramenti della sua condizione
-in data 5.10.2006, il Tribunale di Livorno (con sentenza n. 1025/2006) aveva condannato la CP_2
(poi ad assumersi le spese dell'erogazione RIC fino al Controparte_3 termine della stessa;
la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze, in data
20.3.2009; la pronuncia veniva impugnata in Cassazione dall' , il cui ricorso veniva Controparte_3 respinto (Cass. n. 20085/2015)
1 -in data 20.11.2018, l'Azienda comunicava al che, non essendosi presentato a visita per la Parte_1 verifica del percorso riabilitativo sulla effettività dei progressi ottenuti, avrebbe sospeso il rimborso dei costi della terapia a far data dal 1.12.2018 (ritenendo che la stessa non potesse protrarsi a tempo indefinito). Il (che, a seguito dei benefici della terapia, aveva riacquisito la posizione eretta Parte_1
e aveva lasciato la carrozzina) asseriva che con la sospensione dei pagamenti e la non effettuazione della terapia aveva subito un peggioramento della sua situazione.
L'odierno appellante agiva quindi in giudizio davanti al Tribunale di Livorno, chiedendo di: “1. dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dall' succeduta a Controparte_1 titolo universale alla , dal momento in cui ha unilateralmente deciso nel 2018 di non Parte_2 ottemperare più alle sentenze divenute definitive che la obbligavano ad erogare la terapia Con riabilitativa in favore del ricorrente, in via diretta o indiretta, e per l'effetto ritenerla unica responsabile del decadimento fisico e psichico di , lasciato per 5 anni senza la Parte_1 propria terapia riabilitativa;
2. Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento economico in favore di , come sopra generalizzato, della somma non inferiore ad euro Parte_1
4.000.000/00 (quattromilioni/00), pari, in base ai parametri della vita residua stimata del ricorrente, al quintuplo della somma resasi necessaria fino al 2018 per l'erogazione della terapia RIC, o alla diversa o minor somma che verrà riconosciuta di giustizia, c on vittoria di spese e spettanze di lite”.
Il Tribunale di Livorno respingeva il ricorso e compensava le spese di lite, per la natura della causa e per le condizioni soggettive del ricorrente.
Il primo giudice affermava che, con la sentenza passata in giudicato, la condanna dell' a CP_1 sostenere le spese era stata disposta “fino al termine della terapia” e non come dedotto nelle conclusioni al fine di garantire la terapia, non essendo pacificamente l' a somministrarla. L' CP_1 aveva comunicato al ricorrente la sospensione del rimborso a decorrere dal 1.12.2018, CP_1 ragione per cui sarebbe stato onere del ricorrente agire in via esecutiva sulla base di quella sentenza al fine di tutelare il suo credito. La scelta di interrompere la terapia dopo il provvedimento di Cont sospensione del rimborso (conseguente al diniego sottoporsi alla visita dell' er valutare i benefici conseguiti) era imputabile al ricorrente che, invece di agire in via esecutiva, aveva aspettato cinque anni prima di presentare il ricorso per cui era causa. Il ricorrente non aveva allegato ex art 1227 cc di essersi attivato in alcun modo per ovviare al decadimento fisico derivante dalla mancanza di quella terapia, accedendo al Centro Giusti o ad altro servizio di riabilitazione. Il prof. quale Ctu Per_1 della prima causa (in grado di appello), aveva richiamato il protocollo RIC elaborato in origine dal
Centro Giusti (che stimava un tempo di terapia non indeterminato, ma di 4/5 anni), rilevando che la deambulazione faticosa e incerta, con deambulatori e sorveglianza, non poteva essere effettuata che
2 in sede di riabilitazione, pena cadute, e che i miglioramenti del si erano visti solo fino al Parte_1
2005, per poi rimanere la situazione stazionaria.
Ad avviso del Tribunale poi tale trattamento, seppur secondo il Ctu poteva farsi solo presso il Centro
Giusti, non giustificava l'inerzia che aveva tenuto il ricorrente. Inoltre, questi non aveva dato prova dei danni subiti in termini di peggioramento, non essendo stata prodotta documentazione in tale senso;
quanto alla relazione peritale allegata al ricorso (dott. ), nella stessa si deducevano Per_2 peggioramenti nei passaggi posturali e in molte attività della vita quotidiana, con impossibilità di una qualsiasi forma di autonomia personale, senza mai sdare concretezza a tali affermazioni, ossia sulla tipologia di passaggi posturali e sulle attività quotidiane compromesse o sull'autonomia perduta (lo stesso Ctp non specificava il danno che, a suo dire, necessitava di approfondite attività peritali).
Peraltro, dalle stesse argomentazioni del Ctp risultavano smentite la natura permanente del danno e la sua riconducibilità al periodo successivo al dicembre 2018: infatti, il Ctp aveva fatto riferimento ad una relazione del Centro Giusti dell'agosto 2018 (prima del provvedimento di sospensione da parte Cont della del dicembre 2018), in cui si affermava un peggioramento avvenuto per una sospensione per 10 mesi della terapia per problemi personali, dandosi atto del recupero appena ripresa la terapia: recupero che, al contempo, dimostrava il carattere non stabile dei miglioramenti e anche la non definitività del pregiudizio.
Quanto al pregiudizio di natura psicologica, si era chiesta la sua prova attraverso l'audizione di testimoni (sul grave stato di prostrazione psichica), prova che non era stata ammessa per il suo carattere valutativo. ppella la sentenza in tutti i suoi capi e insiste nelle conclusioni di cui al primo Parte_1 grado, chiedendo di disporre idonea consulenza tecnica e insistendo nell'audizione dei testimoni:
1) l'appellante non aveva interrotto la terapia per sua volontà e comunque si era attivato a mezzo legale e attraverso una diffida all' per ottenere il rimborso, anche denunciando penalmente il CP_1 legale rappresentante della stessa per omissione nell'ottemperanza di provvedimenti giudiziali.
Andava poi considerato che non vi era un obbligo di sottoposizione a verifica per valutare i progressi ottenuti;
mentre la sospensione delle cure per 10 mesi era stata effettuata per le condizioni di salute del padre (poi deceduto) ed era diversa una temporanea sospensione da una interruzione definitiva.
2) il giudice si era lanciato in un giudizio clinico dal punto di vista della situazione psicologica del ricorrente che non rientrava nelle sue competenze, trascurando peraltro che il beneficio psichico derivava, anche in termini di autostima, dai miglioramenti che gli consentivano una vita autonoma
3) era poi illogica la conclusione della sentenza, laddove - pur richiamando la consulenza del prof. sul fatto che il miglioramento poteva ottenersi solo con la riabilitazione RIC e non Per_1 attraverso il SSN - aveva poi respinto la domanda risarcitoria
3 4) in merito al decadimento psico-fisico del il Tribunale non aveva saputo leggere le Parte_1 argomentazioni del dott. né aveva effettuato la necessaria attività istruttoria (prove per testi e Per_2 consulenza tecnica) che, unitamente alle fotografie prodotte, avrebbe portato alla dimostrazione della perdita dei miglioramenti conseguiti.
L' si è costituita, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc, non essendosi confrontato né con le argomentazioni Cont dedotte in sentenza né con quelle dell'
Osservava come, dal 2003 al 2018, fossero stati sostenuti costi per la terapia del Folegnani, pari Cont all'importo di € 2.500.000. Il non si era sottoposto a visita dalla come richiestogli al Parte_1 fine di verificare gli esiti della terapia, nel rispetto degli Indirizzi regionali approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 300/2012 (e di cui al doc. n. 2) nonché sulla base di quelli adottati dalla
Conferenza Stato-Regioni il 10.2.2011. Pertanto, il rimborso era stato sospeso perché la sentenza in Cont giudicato affermava l'obbligo della “fino al termine della terapia”; terapia peraltro priva di evidenza scientifica come evidenziato anche dalla Suprema Corte, oltre a non essere prevista nei
LEA. Ad avviso dell'appellata, non vi era un inadempimento del giudicato, proprio in virtù del suindicato inciso, onde non poteva ritenersi sussistere una terapia per tempi indefiniti, tanto che la
Cassazione era ritornata anche sul tema della efficacia del trattamento. In ogni caso, anche a ritenere l'inottemperanza di una sentenza definitiva, il avrebbe dovuto agire in via esecutiva e non Parte_1 con azione risarcitoria. Era poi da rilevarsi come il Tribunale avesse sottolineato che non era stata interrotta la terapia, ma il solo rimborso e come non fosse stata data idonea dimostrazione del pregiudizio (comunque imputabile all'interessato).
Quanto alla richiesta di attività istruttoria, il Tribunale (come peritus peritorum) aveva valutato quanto risultante dagli atti, senza necessità di ammettere una consulenza tecnica;
mentre la prova per testi era da ritenersi inammissibile per genericità.
****
Preliminarmente, è infondata l'eccezione ex art 434 cpc.
Invero, l'appello individua in modo sufficientemente adeguato le parti della sentenza censurate, le violazioni ritenute sussistenti nonché la diversa ricostruzione dei fatti che si chiede al giudice di appello, anche con richiesta di approfondimenti istruttori.
Nel merito, la sentenza del Tribunale n. 1025/2006 aveva accolto il ricorso proposto dall'odierno appellante e aveva condannato l'allora “ad assumere a proprio carico le spese relative Pt_3
Con l'erogazione a della terapia di cui egli necessità nei luoghi in essa necessità Parte_1 fino al termine della stessa…”; decisione argomentata sul presupposto che, all'esito delle consulenze tecniche, era stato accertato che il metodo DIKUL aveva una sua valenza scientifica e che la sua
4 applicazione aveva comportato miglioramenti effettivi non raggiungibili con altre terapie erogate dal
SSN. Cont Il giudicato in questione si era dunque formato sul diritto al pagamento a carico della egli importi della terapia DIKUL che il aveva quindi diritto a continuare ad usufruire, essendo stata Parte_1 accertata la sua efficacia anche con riferimento alla persona del Parte_1
Cont Era poi successo che, a seguito del provvedimento i sospensione del rimborso dei costi a far data dal 18.12.2018, il aveva interrotto la terapia (non intendendo sottoporsi alle verifiche Parte_1 richieste dall'appellata).
Ad avviso della Corte e a prescindere dalle iniziative intraprese a mezzo legale (tra cui la denuncia verso il legale rappresentante dell' , il aveva comunque omesso di tenere l'unica CP_1 Parte_1 condotta che, in forza del giudicato suindicato, lo legittimava ad ottenere il pagamento delle spese relative alle cure. La parte infatti avrebbe dovuto continuare in ogni caso ad usufruire della terapia che gli aveva assicurato i benefici conseguiti e, al contempo, proporre azione in via esecutiva sulla base di quella sentenza che aveva un contenuto sufficientemente specifico ai fini dell'esecuzione unitamente alle fatture emesse dal Centro Giusti e che documentavano i singoli importi dovuti (sul fatto che il Centro Giusti rilasciasse fatture delle prestazioni, lo si evince dal documento in atti, in cui Cont il medesimo Centro comunicava al legale del che l' non procedeva più al saldo delle Parte_1 medesime). L'odierno appellante quindi aveva a disposizione un'apposita azione per conseguire il suo diritto, non potendo operare una duplicazione di azioni rispetto ad un titolo che già esisteva e che doveva essere soltanto eseguito.
Ritiene la Corte che tali considerazioni (già peraltro accennate anche dal Tribunale nella sentenza qui impugnata) siano di per sé significative e dirimenti dell'intera materia del contendere, con assorbimento delle altre questioni sulla sussistenza o meno dell'obbligo del di sottoporsi a Parte_1 verifica sui progressi conseguiti;
sulla rilevanza della sospensione della terapia per i 10 mesi di malattia del padre;
sui danni prodotti e sulla necessità di effettuare istruttoria in questo grado.
L'appello va quindi respinto con conferma della sentenza del Tribunale.
Le spese del grado possono essere compensate integralmente, in considerazione della natura della controversia e della diversa condizione delle parti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.QM.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
5 -compensa integralmente le spese del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 1 Aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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