Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo attualmente previsti dall' art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2126 , e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna.
A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo attualmente previsti dall' art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2126 , e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna.