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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8854 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
Contro R E P U B A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. 46937/2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n.70, presso lo studio Parte_1 degli Avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso ex art. 445 bis cpc RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Paola Tortato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino Persona_1 del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313,
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato telematicamente il 19.12.2024 ed iscritto a ruolo il 23.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato ricorso per ATP al fine dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento del 100% per l'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.12.2023; che il CTU nominato non riconosceva il requisito sanitario ai fini delle suindicate prestazioni;
di avere presentato atto di dissenso;
che il parere del ctu è errato per le ragioni di cui in ricorso. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ accertare e dichiarare la pretesa dell'istante inerente al riconoscimento dei requisiti sanitari per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L 18/80 nonché del riconoscimento di un grado di invalidità del 100% ai fini dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. - Con vittoria di spese e compensi sia del giudizio per atp che del presente giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_2 inammissibile e, in ogni caso, nel merito, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Disposta ed eseguita ctu medico-legale, all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità. Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il ctu nominato con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati accertamenti, ha così concluso:”Le infermità di cui è portatrice la SI determinano le condizioni Parte_1 previste dalla legge per usufruire dell'esenzione totale ticket sanitario (invalidità del 100%) dalla domanda amministrativa effettuata il 14.12.2023. Sono presenti i requisiti necessari alla concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80) nel periodo della chemioterapia effettuata da gennaio 2025 a luglio 2025”. In conseguenza deve essere dichiarato che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario ai fini dell'esenzione totale ticket dalla domanda amministrativa del 14.12.2023 mentre si è trovata nelle condizioni di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento nel periodo da gennaio 2025 a luglio 2025. Non può essere pronunciata alcuna sentenza di accertamento del diritto e/o di condanna atteso che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9876/2019 del 9.4.2019 ha confermato l'orientamento espresso con le sentenze n. 6010/2014, n. 8533/2015, n.27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018). 44.E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (cfr. Cass. 9876/19 cit.). Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_2
In considerazione della decorrenza differita per una delle due domande (art. 1 L. n.18/1980), maturata, per un limitato periodo, dopo il deposito del ricorso in opposizione, si compensano tra le parti per metà le spese sia della fase di a.t.p. sia del giudizio di opposizione, mentre l'altra metà deve essere posta a carico dell' , liquidata come da dispositivo in calce, con distrazione in CP_2 favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c.: 1)accerta e dichiara che : Parte_1
- possiede il requisito sanitario ai fini dell'esenzione totale ticket sanitario a decorrere dal 14.12.2023;
-si è trovata nelle condizioni di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento nel periodo da gennaio 2025 a luglio 2025; 2) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate;
CP_2
3) compensa per metà le spese della fase di a.t.p. e del giudizio di opposizione e pone l'altra metà a carico di , che liquida in € 764,00 per la fase di at.p, e in € 1.125,5 per il giudizio di CP_2 opposizione, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa da distrarsi. Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi