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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale dell'01/07/2025
Ruolo Generale n. 2371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2371/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, Società di Gestione di Entrate e Tributi, Concessionaria della riscossione per conto del Parte_1
(Na), (c.f./P.I.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Pasquale Carbone (C.F.: ), e con lo stesso elett.te dom.ta C.F._1 presso il suo studio in Avellino alla Via S.T. Corrado n. 29 - indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
1 E
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco TR C.F._2
Gargiulo ), con studio al Corso Alcide De Gasperi n. 16, C/mare di Stabia C.F._3
(Na), con domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2935/2023 del Tribunale di Torre AN, pubblicata in data 14.11.2023, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione dell'08/05/2024 , nella qualità indicata in epigrafe, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da con citazione del 05/04/2022 avverso l'intimazione di pagamento n. 172259, TR notificata il 02.02.2022, limitatamente all'importo di euro 17.223,72, preteso per conto del
[...] in pagamento di tributi relativi a “fitti di fabbricati, anni 1996, 2001, Parte_2
2012,2017,2018”, e fondato su ingiunzione n. 10778/2017.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, annullato l'intimazione opposta, condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite, rilevando che, con sentenza 235/2019, il Tribunale di Torre
AN, nell'annullare una precedente intimazione di pagamento (n. 268643 del 2018), fondata sulla medesima ingiunzione presupposta, aveva altresì testualmente dichiarato “non dovuta da parte di
[...]
la somma di euro 17.521,57”. TR
Poiché “entrambe le intimazioni (quella già annullata con la richiamata sentenza e quella oggetto del presente giudizio) … hanno ad oggetto i medesimi crediti”, concludeva il Tribunale nel senso che anche il successivo atto andasse annullato, in quanto “con la precedente sentenza sono già state dichiarate non dovute le somme oggetto della intimazione impugnata in questa sede”.
Riteneva, parimenti, fondato il rilievo relativo al difetto di legittimazione del concessionario della riscossione, disapplicando d'ufficio l'atto di proroga della concessione esibito da in quanto Pt_1 presentava “alcuni profili di illegittimità … per violazione dell'art 42 lett e) del Dlgs 267/00”, atteso che non risultava “che il contratto intercorso con la , né la proroga” fossero “stati adottati sulla Parte_1 base di una deliberazione del Consiglio Comunale.”
Argomentando motivi a sostegno del gravame ha impugnato la pronuncia chiedendone la Parte_1 riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
2 L'appellato si è costituito con comparsa del 15.10.2024 (per l'udienza del 21.10.2024, differita di ufficio al 22.10.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Proposta e poi rinunciata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione all'odierna udienza dell'1.7.2025, previa concessione di termine per note conclusionali.
*******
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.
Col primo motivo assume l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto discendere la ritenuta non debenza delle somme reclamate con l'impugnata intimazione dall'annullamento di una precedente intimazione avente il medesimo oggetto.
Assume che l'intimazione oggetto del presente giudizio condivide con quella precedentemente annullata la circostanza di essere fondata sul medesimo atto presupposto, l'ingiunzione n. 10778/2017.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio definito con sentenza n. 235/2019,
l'ingiunzione presupposta n. 10778/2017, è stata ritualmente notificata, allegando la relativa relata, e finanche opposta dal destinatario dinanzi al Tribunale di Torre AN, e che il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 2564/2019, favorevole all'Ente (in atti).
Il motivo è fondato.
Osserva, invero, la Corte che la sentenza n. 235/2019 non ha caducato per motivi di merito la pretesa portata dall'intimazione n. 268643 del 2018, ma l'ha annullata poiché, in quel giudizio, non era stata fornita la prova della notificazione dell'ingiunzione presupposta, la n. 10778/2017 (cfr. sentenza in atti).
Nel costituirsi nel presente giudizio di primo grado la ha allegato la notifica dell'ingiunzione n. Pt_1
10778/2017.
3 Ha allegato, inoltre, la sentenza del Tribunale di Torre AN (n. 2564/2019), resa sull'opposizione proposta dal proprio avverso la medesima ingiunzione n. 10778/2017, favorevole all'ente, CP_1 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
In buona sostanza, la statuizione resa con la sentenza di annullamento invocata nel presente giudizio dal era destinata ad acquisire efficacia di giudicato solo in quel giudizio, nulla impedendo al CP_1 concessionario per la riscossione di emettere una nuova intimazione fondata sulla medesima ingiunzione, fornendo la prova della sua notificazione, cosa che nel presente giudizio è avvenuta.
Col secondo motivo lamenta erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Pt_1 che il servizio di riscossione era cessato in data 07.06.2021, e ha, per l'effetto, ritenuto fondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al difetto di legittimazione del concessionario della riscossione.
Anche tale motivo è fondato.
L'appellante ha versato in atti, in allegato all'atto di gravame, la determina dirigenziale n. 35/2021 del
24.05.2021, con la quale si disponeva l'estensione della durata del contratto di affidamento del servizio di riscossione sino al 29/08/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, e la successiva determina n. 82/2022 del 31.8.2022, di ulteriore estensione del servizio sino al 31/12/2022.
Ha prodotto, altresì, la determina n. 1386/2023 del 20.7.2023, con la quale il autorizzava la Pt_2 ad ultimare l'attività di riscossione coattiva, riconoscendo alla la Parte_1 Parte_1 legittimazione attiva per la prosecuzione e il completamento delle attività di riscossione coattiva dopo la cessazione del rapporto per i crediti già posti in esecuzione.
Trattasi di documentazione la cui produzione tardiva è ammissibile.
Osserva, invero, la Corte che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345
c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.. (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 17062 del 26/06/2019).
La predetta documentazione dimostra la legittimazione di a conseguire, per il tramite dell'atto di Pt_1 cui è causa (notificato il 2.2.2002, e dunque nell'arco temporale della proroga), la riscossione del credito in lite, il cui carico era stato affidato prima della cessazione dell'incarico.
4 Conclusivamente l'appello deve essere integralmente accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado impugnata deve essere riformata nel senso del rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
con citazione del 05/04/2022.
[...]
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
1/06/2016, n. 11423). CP_2
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (€ 17.223,72), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta, limitatamente all'importo di euro 17.223,72, da con citazione del 05/04/2022 TR avverso l'intimazione di pagamento n. 0000172259, notificatagli in data 2.2.2022;
- condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di TR
, che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi, e, per il secondo grado, in Parte_1 euro 384,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, il 01/07/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
5
Ruolo Generale n. 2371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2371/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, Società di Gestione di Entrate e Tributi, Concessionaria della riscossione per conto del Parte_1
(Na), (c.f./P.I.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Pasquale Carbone (C.F.: ), e con lo stesso elett.te dom.ta C.F._1 presso il suo studio in Avellino alla Via S.T. Corrado n. 29 - indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
1 E
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco TR C.F._2
Gargiulo ), con studio al Corso Alcide De Gasperi n. 16, C/mare di Stabia C.F._3
(Na), con domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2935/2023 del Tribunale di Torre AN, pubblicata in data 14.11.2023, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione dell'08/05/2024 , nella qualità indicata in epigrafe, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da con citazione del 05/04/2022 avverso l'intimazione di pagamento n. 172259, TR notificata il 02.02.2022, limitatamente all'importo di euro 17.223,72, preteso per conto del
[...] in pagamento di tributi relativi a “fitti di fabbricati, anni 1996, 2001, Parte_2
2012,2017,2018”, e fondato su ingiunzione n. 10778/2017.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, annullato l'intimazione opposta, condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite, rilevando che, con sentenza 235/2019, il Tribunale di Torre
AN, nell'annullare una precedente intimazione di pagamento (n. 268643 del 2018), fondata sulla medesima ingiunzione presupposta, aveva altresì testualmente dichiarato “non dovuta da parte di
[...]
la somma di euro 17.521,57”. TR
Poiché “entrambe le intimazioni (quella già annullata con la richiamata sentenza e quella oggetto del presente giudizio) … hanno ad oggetto i medesimi crediti”, concludeva il Tribunale nel senso che anche il successivo atto andasse annullato, in quanto “con la precedente sentenza sono già state dichiarate non dovute le somme oggetto della intimazione impugnata in questa sede”.
Riteneva, parimenti, fondato il rilievo relativo al difetto di legittimazione del concessionario della riscossione, disapplicando d'ufficio l'atto di proroga della concessione esibito da in quanto Pt_1 presentava “alcuni profili di illegittimità … per violazione dell'art 42 lett e) del Dlgs 267/00”, atteso che non risultava “che il contratto intercorso con la , né la proroga” fossero “stati adottati sulla Parte_1 base di una deliberazione del Consiglio Comunale.”
Argomentando motivi a sostegno del gravame ha impugnato la pronuncia chiedendone la Parte_1 riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
2 L'appellato si è costituito con comparsa del 15.10.2024 (per l'udienza del 21.10.2024, differita di ufficio al 22.10.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Proposta e poi rinunciata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione all'odierna udienza dell'1.7.2025, previa concessione di termine per note conclusionali.
*******
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.
Col primo motivo assume l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto discendere la ritenuta non debenza delle somme reclamate con l'impugnata intimazione dall'annullamento di una precedente intimazione avente il medesimo oggetto.
Assume che l'intimazione oggetto del presente giudizio condivide con quella precedentemente annullata la circostanza di essere fondata sul medesimo atto presupposto, l'ingiunzione n. 10778/2017.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio definito con sentenza n. 235/2019,
l'ingiunzione presupposta n. 10778/2017, è stata ritualmente notificata, allegando la relativa relata, e finanche opposta dal destinatario dinanzi al Tribunale di Torre AN, e che il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 2564/2019, favorevole all'Ente (in atti).
Il motivo è fondato.
Osserva, invero, la Corte che la sentenza n. 235/2019 non ha caducato per motivi di merito la pretesa portata dall'intimazione n. 268643 del 2018, ma l'ha annullata poiché, in quel giudizio, non era stata fornita la prova della notificazione dell'ingiunzione presupposta, la n. 10778/2017 (cfr. sentenza in atti).
Nel costituirsi nel presente giudizio di primo grado la ha allegato la notifica dell'ingiunzione n. Pt_1
10778/2017.
3 Ha allegato, inoltre, la sentenza del Tribunale di Torre AN (n. 2564/2019), resa sull'opposizione proposta dal proprio avverso la medesima ingiunzione n. 10778/2017, favorevole all'ente, CP_1 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
In buona sostanza, la statuizione resa con la sentenza di annullamento invocata nel presente giudizio dal era destinata ad acquisire efficacia di giudicato solo in quel giudizio, nulla impedendo al CP_1 concessionario per la riscossione di emettere una nuova intimazione fondata sulla medesima ingiunzione, fornendo la prova della sua notificazione, cosa che nel presente giudizio è avvenuta.
Col secondo motivo lamenta erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Pt_1 che il servizio di riscossione era cessato in data 07.06.2021, e ha, per l'effetto, ritenuto fondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al difetto di legittimazione del concessionario della riscossione.
Anche tale motivo è fondato.
L'appellante ha versato in atti, in allegato all'atto di gravame, la determina dirigenziale n. 35/2021 del
24.05.2021, con la quale si disponeva l'estensione della durata del contratto di affidamento del servizio di riscossione sino al 29/08/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, e la successiva determina n. 82/2022 del 31.8.2022, di ulteriore estensione del servizio sino al 31/12/2022.
Ha prodotto, altresì, la determina n. 1386/2023 del 20.7.2023, con la quale il autorizzava la Pt_2 ad ultimare l'attività di riscossione coattiva, riconoscendo alla la Parte_1 Parte_1 legittimazione attiva per la prosecuzione e il completamento delle attività di riscossione coattiva dopo la cessazione del rapporto per i crediti già posti in esecuzione.
Trattasi di documentazione la cui produzione tardiva è ammissibile.
Osserva, invero, la Corte che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345
c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.. (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 17062 del 26/06/2019).
La predetta documentazione dimostra la legittimazione di a conseguire, per il tramite dell'atto di Pt_1 cui è causa (notificato il 2.2.2002, e dunque nell'arco temporale della proroga), la riscossione del credito in lite, il cui carico era stato affidato prima della cessazione dell'incarico.
4 Conclusivamente l'appello deve essere integralmente accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado impugnata deve essere riformata nel senso del rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
con citazione del 05/04/2022.
[...]
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
1/06/2016, n. 11423). CP_2
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (€ 17.223,72), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta, limitatamente all'importo di euro 17.223,72, da con citazione del 05/04/2022 TR avverso l'intimazione di pagamento n. 0000172259, notificatagli in data 2.2.2022;
- condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di TR
, che liquida, per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi, e, per il secondo grado, in Parte_1 euro 384,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, il 01/07/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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