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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9054/2025 R.G. promosso da nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. BO DAVIDE
e nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. CP_1 C.F._2
BO EA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare del
16.09.2025 le cui conclusioni sono qui di seguito integralmente trascritte:
“1. Disporre la separazione dei coniugi
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
3. Disporre a carico del signor e a favore della moglie a titolo di contributo al suo mantenimento la CP_1 somma di euro 100,00 mensili.
4. Spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/02/1978, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GAVARDO (atto n. 2 parte II seria A anno 1978).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
OS TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9054/2025 R.G. promosso da nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. BO DAVIDE
e nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. CP_1 C.F._2
BO EA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare del
16.09.2025 le cui conclusioni sono qui di seguito integralmente trascritte:
“1. Disporre la separazione dei coniugi
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
3. Disporre a carico del signor e a favore della moglie a titolo di contributo al suo mantenimento la CP_1 somma di euro 100,00 mensili.
4. Spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/02/1978, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GAVARDO (atto n. 2 parte II seria A anno 1978).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
OS TE