Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5297/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PARMEGGIANI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
(C. , con il patrocinio dell'Avv. VERNA Controparte_1 CodiceFiscale_2
VALENTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7
2. La casa coniugale sita Mirandola (MO), via Belvedere n. 10, in comodato gratuito alla sig.ra Pt_1 rimane alla stessa assegnata dove continuera' ad abitarvi unitamente ai figli (nato il Per_1
15/01/2007 in Modena) e (nata il [...] in [...]) i quali lì manterranno anche la Per_2
residenza anagrafica.
3. Il sig dal mese di luglio 2024 si è trasferito presso una stanza della caserma di Controparte_1
Modena ove ha preso la residenza.
4. La figlia minore viene affidata in forma condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, i quali, Per_2
pertanto, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla stessa, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle sole decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente nei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
Fermo l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, la minore risiederà e risulterà convivere, ai fini anagrafici, con la madre
: Parte_2
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, parascolastici, scolastici, di salute e sportivi della stessa per un suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita e previo accordo, anche telefonico almeno 72 ore prima, con la madre.
Vacanze (scolastiche) natalizie:
Salvo diversi accordi tra i genitori di anno in anno, il padre potrà tenere con sé fino a sette Per_2
giorni anche non consecutivi, per cui ad anni alterni dal giorno della Vigilia a tutto il 30 dicembre e così l'anno successivo dal 31 a tutto il 6 gennaio.
Vacanze (scolastiche) pasquali:
Nel rispetto del principio di poter garantire alla figlia minore un eguale periodo di festività con entrambi i genitori, durante le vacanze pasquali, trascorrerà tre giorni anche non consecutivi Per_2
con il padre, alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
Vacanze scolastiche estive:
Il padre potrà tenere con sé per quindici giorni anche non consecutivi, così come anche la Per_2 madre, con l'impegno dei genitori di reciprocamente comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura e/o di trasferimento almeno sette giorni prima della partenza.
pagina 2 di 7 I coniugi provvederanno direttamente alle spese nell'interesse della figlia, relativamente ai periodi di vacanza (estive, natalizie e pasquali) trascorsi con lei.
Il genitore che non ha con sé potrà comunque contattare telefonicamente l'altro genitore, presso Per_2
cui la minore si trova, tutti i giorni-
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso della minore ed i periodi di permanenza della stessa presso l'uno o l'altro genitore dovranno essere prese ed esercitate, di comune accordo, nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi, della figlia nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
5. I genitori si impegnano ad introdurre i loro eventuali nuovi partner alla frequentazione con la figlia con la massima gradualità e nel rispetto della sensibilità della figlia, oltre che dei rispettivi ruoli genitoriali, onde evitare confusioni nelle figure adulte di riferimento,.
6. Ciascuno dei genitori si preoccuperà di curare i rapporti tra la figlia e i rispettivi nonni e parenti, e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
7. A far tempo dal mese di gennaio 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, il sig provvederà, entro il giorno 24 di ogni mese, al versamento della somma mensile di € 325,00 CP_1
a figlio, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
8. L'assegno unico, ed eventuali modifiche normative successive, sarà attributo integralmente alla signora con rinuncia da parte del signor a percepire la sua quota. Pt_1 CP_1
9. Spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Modena del 25/09/2019 che si riporta di seguito:
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche e private, cure ortodontiche, visite oculistiche e occhiali;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 7 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportiva, pertinenti attrezzature;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese relative al conseguimento di guida saranno ripartite tra i genitori in ragione di un 50% ciascuno.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Dette spese saranno detratte ai fini fiscali in ragione del 50% da ciascun genitore secondo la normativa fiscale vigente.
Tra le spese extra vengono ricomprese le spese di assicurazione, bollo e manutenzione della moto TG
FB41527, intestata alla ma utilizzata dal figlio nonche ' le spese tutte di Pt_1 Per_1
conseguimento della patente auto e della moto nonché le spese di assicurazione e bollo auto e moto di entrambi i figli.
10. La signora , nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici con il coniuge, Parte_1
con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna e si obbliga a trasferire a titolo gratuito al signor che qui si impegna e si obbliga ad accettare, l'intera' proprieta' di due garage siti in Controparte_1
Mirandola (MO), nel complesso immobiliare denominato Parco – Garage 1 Cappuccini, posto al
Largo dei Cappuccini n. 1, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti e più segnatamente trattasi di
1) Un primo Garage: identificato al catasto fabbricati Comune di Mirandola al foglio 111, part. 774, sub 17, Largo dei
Cappuccini n. 1, piano S1, cat. C 6, classe 5, mq 15, superficie catastale Mq 16, RC euro 58,10;
pagina 4 di 7 2) Un secondo Garage identificato al catasto fabbricati Comune di Mirandola al foglio 111, part. 774, sub 23, Largo dei
Cappuccini n. 1, piano S1, cat. C6, classe 5, mq 25, superficie catastale Mq 27, RC euro 96,84
Gli immobili sopra descritti verranno trasferiti a titolo gratuito in piena proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, con ogni annesso e connesso, accesso o recesso, fisso ed infisso, con tutte le adiacenze e le eventuali pertinenze, con le servitù attive e passive in quanto legalmente esistenti e competenti, con gli usi, comunioni, quote condominiali, diritti, azioni, ragioni ed oneri ad essi inerenti.
Nello specifico, la vendita comprenderà i diritti proporzionali di comproprietà su parti condominiali, enti accessori e servizi generali comuni a norma di legge, anche con riferimento alla pianta dimostrativa allegata al rogito a Notaio del 26/04/2022 Rep. N Per_3 Persona_4
18908/10152 trascritto presso l'Agenzia del Territorio/Conservatoria RR.II.di Modena in data
20/05/2022 al Reg. Gen. n. 16292 Rep. Part. n.11400.
I Sig.ri e si impegnano espressamente a ripetere e/o confermare Parte_1 Controparte_1
l'assunzione della predetta obbligazione di trasferimento immobiliare con dichiarazione resa per l'udienza, anche cartolare, che sarà fissata dal Tribunale di Modena nel procedimento di separazione ed a stipulare l'atto pubblico di trasferimento in adempimento della obbligazione qui assunta, avanti al
Notaio scelto dal sig. entro 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza di Controparte_1
separazione; le parti dichiarano di volersi avvalere per il predetto trasferimento di proprietà della esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. n. 74/1987; a tal fine i signori e Parte_1 Controparte_1 dichiarano che l'accordo patrimoniale suindicato è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Dal momento del trasferimento le spese ed ogni onere riferito ai due garages sarà a carico del signor
CP_1
Le parti concordano sin d'ora che tutte le spese necessarie per il trasferimento degli immobili saranno ivi comprese le spese per la predisposizione dell'APE e dell'ARE, ove necessari e richiesti dal Notaio,
e saranno sostenute integralmente dal signor Controparte_1
In tal modo il sig diverrà esclusivo proprietario dei due garage e dei relativi contratti di CP_1
locazione se esistenti per i quali verrà effettuata la relativa voltura.
In accordo tra i coniugi, i figli potranno avere accesso ai due garages (se sfitti) e quindi usufruire degli stessi.
11. Il compendio immobiliare sito a Mirandola in via Leopardi n. 3, e precisamente porzione di fabbricato ad uso civile abitazione composto da appartamento al terzo piano ,locale ad uso cantina al pagina 5 di 7 piano terra , censito al Catasto del Comune di Mirandola (MO), al foglio 135, mapp 30, sub 15, p. T 3 cat. A/3, classe cl. 3, vani 4,5, RC euro 325,37 il tutto come riportato nel contratto di compravendita del 17/10/2002, a ministero Notaio Dott. in Mirandola, rep. n. 258729, raccolta n. 13336, a Per_5
cui i coniugi fanno espresso riferimento, verra' posta in vendita a terzi, previa valutazione commerciale da parte di agenzia immobiliare di primaria importanza. Il ricavato della suddetta vendita verrà conseguentemente diviso al 50%.
Qualora il sig frequentasse detto immobile per vedere i figli o per se' stesso, nelle more della CP_1 cessione a terzi, paghera' interamente lui stesso le spese di utenze ad essa relative;
in caso contrario le relative spese continueranno ad essere poste al 50% sino alla vendita.
Quanto al mobilio posto all'interno, cosi come gli elettrodomestici saranno interamente venduti ai futuri acquirenti (con valutazione a parte e con il ricavato al 50%) o divisi tra i coniugi secondo uno schema di divisione che verra' fatto tra loro (se non venduti).
12. A titolo di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, la sig.ra verserà al sig. Pt_1
entro il 30/12/2024 la somma di € 34.250,00. Controparte_1
13. Fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti paragrafi, le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro esistente e di non avere più nessuna pretesa al riguardo né di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
14. I coniugi essendo economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare ad ogni reciproco contributo di mantenimento
15. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio / rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'estero per sé e per i figli minori.
16. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
17. Quanto alle spese di assistenza professionale sostenute per l'espletamento della presente procedura, ogni parte si accolla le spese di assistenza del proprio difensore”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli n data 15/01/2007 e Persona_6 [...]
n data 18/08/2011; Per_7
pagina 6 di 7 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Controparte_1
(FE) il 13/02/1976
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2005 - Atto n.
8 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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