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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4993/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M:laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.est.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2025 da
1) dott.ssa Eleonora Viganò nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Galleria Unione n. 4 con l'Avv. Giuseppe Fassi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) ing. Controparte_1 nato a [...] – Chiovenda (VB) il 24.5.1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Fassi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (anno 2012, n. 0869, R. 01, Parte I S), con regime della separazione dei beni, senza figli.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) le parti danno atto di essere autosufficienti e indipendenti sotto il profilo economico e dichiarano di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra essi intercorrenti, ritenendosi sin d'ora reciprocamente soddisfatte e di non avere più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessuna causa, titolo e ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi dott.ssa Eleonora Viganò e ing. CP_1 che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 16.06.2012.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M:laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.est.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2025 da
1) dott.ssa Eleonora Viganò nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Galleria Unione n. 4 con l'Avv. Giuseppe Fassi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) ing. Controparte_1 nato a [...] – Chiovenda (VB) il 24.5.1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Fassi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (anno 2012, n. 0869, R. 01, Parte I S), con regime della separazione dei beni, senza figli.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) le parti danno atto di essere autosufficienti e indipendenti sotto il profilo economico e dichiarano di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra essi intercorrenti, ritenendosi sin d'ora reciprocamente soddisfatte e di non avere più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessuna causa, titolo e ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi dott.ssa Eleonora Viganò e ing. CP_1 che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 16.06.2012.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG