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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PVBBLICA ITALIANA
Repubblica italiana
Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 492/2022 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte 1
Avv. BARATTELLI STEFANO parte ricorrente
Controparte_1
Avv. GAMBINO ARMANDO parte resistente
Controparte_2
Avv. DI IORIO SILVIA terzo chiamato
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente: "Voglia il Tribunale adito, previo accertamento negativo della sussistenza del I.
credito da parte dell' - in relazione alle somme Controparte_3 portate nella cartella esattoriale (nr.054 2004 00008893810000), somme pari a complessivi €.29.983,99=
- per intervenuta prescrizione delle medesime (rectius: dei tributi sottostanti), causa mancata prova di
-
invio ricevimento di alcun atto interruttivo, dichiarare estinto il credito / debito, autorizzando il
Conservatore dei Registri Immobiliari de CP 1 a procedere alla cancellazione del provvedimento iscritto a carico del medesimo convenuto (inerente i seguenti beni immobili siti in CP_1 via Pizzoli
n.16 T, afferenti stalle, rimesse ed autorimesse aventi codice catastale C06 - Catasto: fabbricati
-
Sezione:006 - Foglio: 0013 – particella: 00052 – di proprietà pari ad ½), a cura e spese del soccombente;
-
con vittoria di spese, onorari ed oneri di Legge, da distrarsi nei confronti del Procuratore che si dichiara antistatario" II. Parte resistente e terzo chiamato eccepiscono l'inammissibilità del ricorso e ne chiedono il rigetto. Le ragioni della decisione
La questione controversa riguarda la prescrizione dei crediti previdenziali. I. II. E' utile premettere, visto le doglianze di parte ricorrente in merito alla chiamata del terzo, che la stessa è qualificabile come chiamata ex art. 107 c.p.c. avendo ritenuto, il giudice titolare all'epoca del procedimento, opportuno svolgere il processo nei suoi confronti. E' corretta in ogni caso l'affermazione per cui, nei confronti dell'ente deputato alla riscossione, non si ravvisa una ipotesi di litisconsorzio necessario visto quanto indicato dalle SS.UU. n. 7514/2022.
III. E' accertata negativamente la prescrizione dei crediti essendo intervenuti plurimi e validi atti interruttivi della prescrizione. IV. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti e sugli elementi emersi dalla prova documentale.
1 Il 29.01.2004 parte ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 054-2004-
00008893p8-10 relativa ai contributi del periodo 03/1993 - 12/1993, 01/1994 - 12/1994, 01/1995 -
06/1995, per un totale di €. 24.740,22.
2 Il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato il fallimento di Parte 1 con sentenza depositata il
7.12.1990. Il fallimento è stato chiuso il 09.06.2011 per compiuta ripartizione dell'attivo. 3 E' rimasta incontestata l'allegazione dell'Agenzia in merito all'insinuazione al passivo dell' CP_1 nel 1995. 4 Il 29.11.2013 parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.
05420139011828112000 relativa alla cartella n. 05420040000893810000 nella quale si avvertiva il contribuente che alla data del 29.01.2004 era stata notificata la cartella di pagamento predetta. (doc. 4).
5 Il 29.10.2015 parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'intimazione n. 05420159003773361000 relativa anche alla cartella n. 05420040000893810000. (doc. 5).
6 Il 17.02.2020 parte ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476201900001115000 riferita alla cartella di pagamento 05420040000893810000. (doc.
6). 7 Il 13.09.2022 parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'iscrizione ipotecaria n.
05420191460000188005. V. Non è fondata poi la difesa in merito alla non efficacia interruttiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Cassazione n. 18305/2020 ha solo precisato che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, produce effetti interruttivi della prescrizione se contiene gli elementi idonei alla messa in mora. E detta circostanza si ravvisa nelle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria in atti. VI. E' infondata poi l'eccezione in merito alla “nullità della spedizione di atti a mezzo di Ente non Co legittimato (Centro ) come rilevato dal Giudice di Pace di Milano" poiché, in disparte ulteriori considerazioni in merito all'assenza di elementi volti a provare l'illegittimità denunciata, gli atti oggetto del giudizio sono, per quel che rileva nella presente causa, atti di costituzione in mora. VII. La complessità dell'accertamento istruttorio, completato solo con la chiamata del terzo da parte del giudice, giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
I. Accerta negativamente la prescrizione del credito.
Accerta il credito previdenziale di cui alla cartella n. 054 2004 00008893810000. II.
Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti. III.
09/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Repubblica italiana
Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 492/2022 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte 1
Avv. BARATTELLI STEFANO parte ricorrente
Controparte_1
Avv. GAMBINO ARMANDO parte resistente
Controparte_2
Avv. DI IORIO SILVIA terzo chiamato
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente: "Voglia il Tribunale adito, previo accertamento negativo della sussistenza del I.
credito da parte dell' - in relazione alle somme Controparte_3 portate nella cartella esattoriale (nr.054 2004 00008893810000), somme pari a complessivi €.29.983,99=
- per intervenuta prescrizione delle medesime (rectius: dei tributi sottostanti), causa mancata prova di
-
invio ricevimento di alcun atto interruttivo, dichiarare estinto il credito / debito, autorizzando il
Conservatore dei Registri Immobiliari de CP 1 a procedere alla cancellazione del provvedimento iscritto a carico del medesimo convenuto (inerente i seguenti beni immobili siti in CP_1 via Pizzoli
n.16 T, afferenti stalle, rimesse ed autorimesse aventi codice catastale C06 - Catasto: fabbricati
-
Sezione:006 - Foglio: 0013 – particella: 00052 – di proprietà pari ad ½), a cura e spese del soccombente;
-
con vittoria di spese, onorari ed oneri di Legge, da distrarsi nei confronti del Procuratore che si dichiara antistatario" II. Parte resistente e terzo chiamato eccepiscono l'inammissibilità del ricorso e ne chiedono il rigetto. Le ragioni della decisione
La questione controversa riguarda la prescrizione dei crediti previdenziali. I. II. E' utile premettere, visto le doglianze di parte ricorrente in merito alla chiamata del terzo, che la stessa è qualificabile come chiamata ex art. 107 c.p.c. avendo ritenuto, il giudice titolare all'epoca del procedimento, opportuno svolgere il processo nei suoi confronti. E' corretta in ogni caso l'affermazione per cui, nei confronti dell'ente deputato alla riscossione, non si ravvisa una ipotesi di litisconsorzio necessario visto quanto indicato dalle SS.UU. n. 7514/2022.
III. E' accertata negativamente la prescrizione dei crediti essendo intervenuti plurimi e validi atti interruttivi della prescrizione. IV. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti e sugli elementi emersi dalla prova documentale.
1 Il 29.01.2004 parte ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 054-2004-
00008893p8-10 relativa ai contributi del periodo 03/1993 - 12/1993, 01/1994 - 12/1994, 01/1995 -
06/1995, per un totale di €. 24.740,22.
2 Il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato il fallimento di Parte 1 con sentenza depositata il
7.12.1990. Il fallimento è stato chiuso il 09.06.2011 per compiuta ripartizione dell'attivo. 3 E' rimasta incontestata l'allegazione dell'Agenzia in merito all'insinuazione al passivo dell' CP_1 nel 1995. 4 Il 29.11.2013 parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.
05420139011828112000 relativa alla cartella n. 05420040000893810000 nella quale si avvertiva il contribuente che alla data del 29.01.2004 era stata notificata la cartella di pagamento predetta. (doc. 4).
5 Il 29.10.2015 parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'intimazione n. 05420159003773361000 relativa anche alla cartella n. 05420040000893810000. (doc. 5).
6 Il 17.02.2020 parte ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05476201900001115000 riferita alla cartella di pagamento 05420040000893810000. (doc.
6). 7 Il 13.09.2022 parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'iscrizione ipotecaria n.
05420191460000188005. V. Non è fondata poi la difesa in merito alla non efficacia interruttiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Cassazione n. 18305/2020 ha solo precisato che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, produce effetti interruttivi della prescrizione se contiene gli elementi idonei alla messa in mora. E detta circostanza si ravvisa nelle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria in atti. VI. E' infondata poi l'eccezione in merito alla “nullità della spedizione di atti a mezzo di Ente non Co legittimato (Centro ) come rilevato dal Giudice di Pace di Milano" poiché, in disparte ulteriori considerazioni in merito all'assenza di elementi volti a provare l'illegittimità denunciata, gli atti oggetto del giudizio sono, per quel che rileva nella presente causa, atti di costituzione in mora. VII. La complessità dell'accertamento istruttorio, completato solo con la chiamata del terzo da parte del giudice, giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
I. Accerta negativamente la prescrizione del credito.
Accerta il credito previdenziale di cui alla cartella n. 054 2004 00008893810000. II.
Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti. III.
09/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta