Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00818/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01938/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2025, proposto da
QU IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Nunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, non costituito in giudizio;
PER L'OTTEMPERANZA
alla sentenza n. 1940/2025 (Repert. N. 2006/2025 del 6.6.2025) resa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 5.6.2025, pubblicata il 6.6.2025, a definizione del giudizio R.G. n. 262/2019, nella parte in cui è così disposto: "… 4. condanna il COMUNE DI SCAFATI al pagamento, in favore di EMORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 406,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la fase monitoria, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario; 5. condanna il COMUNE DI SCAFATI al pagamento, in favore di EMORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la presente fase, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario … ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. UI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
In data 20.11.2018, Emora Cooperativa Sociale onlus, a mezzo dell’odierno ricorrente avv. QU IL, otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore decreto ingiuntivo n. 2126/2018, con cui veniva ingiunto al Comune di Scafati, nella qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale S01, di pagare, in favore suo favore la somma di € 195.404,82, oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni, come da domanda, a fronte del mancato pagamento di fatture per prestazioni socio-sanitarie. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Scafati proponeva opposizione, iscritta al Ruolo Generale con il numero 262/2019, avverso il decreto ingiuntivo n. 2126/2018, chiedendone l’accoglimento, con conseguente revoca del decreto. Istruita la causa l’adito Tribunale di Nocera Inferiore, preso atto del pagamento, medio tempore, delle fatture: Fatt.181/’16, importo 1.727,71, ADA PAC SARNO del mese di Agosto 2016, Fatt.180/’16, importo 2.591,57, ADA PAC Nocera Superiore del mese di Agosto 2016, Fatt.182/’16, importo 863,86, ADA-PAC Scafati del mese di Agosto 2016, per l’importo di Euro 5.183,14 e dell’esito della disposta CTU, a definizione del giudizio R.G. 262/2019, in parziale accoglimento della domanda, con sentenza n. 1940/2025 (Repert. N. 2006/2025 del 6.6.2025) resa il 5.6.2025 e pubbli cata il 6.6.2025 ha così disposto: “ … P.Q.M. definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 262/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra COMUNE DI SCAFATI, EMORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l’opposizione e, per l’effetto: … 4. condanna il COMUNE DI SCAFATI al pagamento, in favore di EMORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 406,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la fase monitoria, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario; 5. condanna il COMUNE DI SCAFATI al pagamento, in favore di EMORA COOPERATIVA SO CIALE ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la presente fa se, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;”.
Col ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, l’avv. QU IL agisce per ottenere il pagamento, quale procuratore antistatario, delle spese di lite per la fase monitoria e di merito così come disposto dalla sentenza n. 1940/2025, passata in cosa giudicata. Sono decorsi altresì i 120 giorni previsti dalla legge e dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta, a mezzo pec il 9.6.2025, senza che, a tutt’oggi, l’intimata Amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza, nella parte riferita all’interesse del ricorrente, il quale ha inoltre chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al titolo in epigrafe.
2. Non si è costituito l’intimato Comune di Scafati.
3. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge che:
- l’azionata sentenza è passata in cosa giudicata per mancata impugnazione (cfr. attestazione in atti del 16.07.2025);
- eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30;
- le statuizioni contenute nel titolo in epigrafe risultano, allo stato, non aver ricevuto integrale esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio, per cui vanno liquidate all’avv. QU IL, quale procuratore antistatario, le spese di lite per la fase monitoria e di merito così come disposto dalla sentenza n. 1940/2025.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Comune di Scafati di corrispondere in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, le somme a lui spettanti per effetto del titolo in epigrafe.
5. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con attribuzione all’avv. Andrea Di Nunno, difensore del ricorrente, in qualità di antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Scafati al pagamento in favore della parte ricorrente – con attribuzione al difensore costituito in qualità di antistatario avv. Andrea Di Nunno – delle spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento) per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute e nelle misure di legge, ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI SO, Presidente, Estensore
Laura Zoppo, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UI SO |
IL SEGRETARIO