Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 13737/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 13737/2020 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Perrone, ed elettivamente domiciliato in Napoli via San Filippo n. 4; fax: 081 6128224; pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
dott. , giusta procura speciale del 25.07.2019 rep. n. 44953, racc. n. 25857, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Filomena D'Aniello, ed elettivamente domiciliata in Scafati alla via
Trieste n. 202; fax: 08119722346; pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz 11; fax: 081 5525515; pec: Email_3
- Appellato -
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 49378/2019 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
06.12.2019
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli l' e la proponendo Controparte_4 Controparte_5
opposizione avverso un estratto di ruolo, di cui alla cartella esattoriale n. 0712006011571326 000.
L'attore chiedeva, stante l'illegittimità della cartella impugnata, l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese.
L' e la non si costituivano in giudizio. Controparte_4 Controparte_5
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 49378/2019, depositata in data 06.12.2019, rigettava l'opposizione, dichiarando la cancellazione degli importi dovuti, e compensava le spese di giudizio fra le parti.
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità della decisione. In Parte_1
particolare, eccepiva la non corretta compensazione delle spese disposta dal Giudice di prime cure, non essendo presenti i presupposti previsti dall'art. 92 del c.p.c. Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza impugnata, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
L' si costituiva e rilevava la correttezza della statuizione sulle spese, Controparte_1
domandando il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva la che, confermando la correttezza della sentenza, stante anche Controparte_5
l'inammissibilità della domanda attore per carenza di interesse ex art. 100, concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese
All'udienza del 06.02.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
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pagina 2 di 4 1. L'appello è infondato e deve essere rigettato, confermando la sentenza di prime cure sotto il profilo della compensazione delle spese.
In primo luogo, è da premettere che in materia di spese il codice di rito, all'art. 91, prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, con liquidazione dell'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Tuttavia, l'art. 92 co. 2 c.p.c. recita “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.Tale ultima formulazione, è bene ricordare, rappresenta il frutto di due interventi normativi, ovvero la legge 18 giugno 2009 n. 69 e la legge 10 novembre 2014 n. 162, che hanno inasprito la fattispecie, restringendone, di fatto, i casi ammissibili.
Orbene, nel caso di specie il Giudice di prime cure ha deciso la controversia applicando una norma sopravvenuta all'introduzione stessa del giudizio, ovvero il D.L. n. 119/2018. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 4, disponeva l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Correttamente il giudice di pace ha disposto la compensazione delle spese del grado di giudizio, richiamando l'applicazione dell'art. 92 comma 2 cpc.
La norma consente la compensazione delle spese processuali “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”: ebbene non vi è dubbio che l'applicazione di una norma quale quella dell'art. 4 del d.l. 119/2018, sopravvenuta in corso di causa ed entrata in vigore poco dopo l'iscrizione a ruolo della causa in primo grado, integri senz'altro il caso di “assoluta novità della questione”, con la conseguenza che la compensazione delle spese disposta dal giudice del primo grado è senza dubbio corretta e pienamente giustificata.
Pertanto l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
2. Le spese di lite di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante , nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di Parte_1
attività istruttoria.
3. Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
pagina 3 di 4 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza la sentenza n. Parte_1
49378/2019 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 06.12.2019, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 64293/2018, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli Parte_1
appellati e che si liquidano, per ciascuna di Controparte_6 Controparte_5
dette parti, in € 460,00 per compensi professionali dei rispettivi procuratori, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 17.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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