TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/04/2026, n. 7456
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 27 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Efficacia retroattiva del decreto

    Il Collegio rileva che, successivamente all'introduzione del ricorso, è intervenuta una normativa che prevede il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari, la quale, sebbene non formalmente accertata dalle Regioni, ha portato la ricorrente a richiedere l'estinzione del giudizio. In assenza della declaratoria formale di cessata materia del contendere da parte delle Regioni o del deposito del decreto di accertamento del versamento, ma avendo la ricorrente depositato documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e richiesto l'estinzione del giudizio, il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • Improcedibile
    Fissazione postuma dei tetti di spesa regionali

    Il Collegio rileva che, successivamente all'introduzione del ricorso, è intervenuta una normativa che prevede il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari, la quale, sebbene non formalmente accertata dalle Regioni, ha portato la ricorrente a richiedere l'estinzione del giudizio. In assenza della declaratoria formale di cessata materia del contendere da parte delle Regioni o del deposito del decreto di accertamento del versamento, ma avendo la ricorrente depositato documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e richiesto l'estinzione del giudizio, il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • Improcedibile
    Vizi propri del D.M. 6 luglio 2022

    Il Collegio rileva che, successivamente all'introduzione del ricorso, è intervenuta una normativa che prevede il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari, la quale, sebbene non formalmente accertata dalle Regioni, ha portato la ricorrente a richiedere l'estinzione del giudizio. In assenza della declaratoria formale di cessata materia del contendere da parte delle Regioni o del deposito del decreto di accertamento del versamento, ma avendo la ricorrente depositato documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e richiesto l'estinzione del giudizio, il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • Improcedibile
    Vizi propri del D.M. Salute 6 ottobre 2022

    Il Collegio rileva che, successivamente all'introduzione del ricorso, è intervenuta una normativa che prevede il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari, la quale, sebbene non formalmente accertata dalle Regioni, ha portato la ricorrente a richiedere l'estinzione del giudizio. In assenza della declaratoria formale di cessata materia del contendere da parte delle Regioni o del deposito del decreto di accertamento del versamento, ma avendo la ricorrente depositato documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e richiesto l'estinzione del giudizio, il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • Improcedibile
    Illegittimità costituzionale delle norme

    Il Collegio rileva che, successivamente all'introduzione del ricorso, è intervenuta una normativa che prevede il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari, la quale, sebbene non formalmente accertata dalle Regioni, ha portato la ricorrente a richiedere l'estinzione del giudizio. In assenza della declaratoria formale di cessata materia del contendere da parte delle Regioni o del deposito del decreto di accertamento del versamento, ma avendo la ricorrente depositato documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e richiesto l'estinzione del giudizio, il ricorso è dichiarato improcedibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/04/2026, n. 7456
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7456
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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