Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23265 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12013 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella, Pasquale Carbutti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Selene Josephine Gaia Maiella in Milano, corso Lodi 19;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ente Appaltatore R.T.I. “Cns Consorzio Nazionale Servizi Sco. Coop”, Ristoservice S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di riesame emesso in data 05.09.2025 dal Ministero della Difesa, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, notificato al ricorrente in pari data e recante il rigetto dell'istanza di riesame ex art. 5, c. 7, d.lgs. 33/2013;
- del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. emesso in data 14.08.2025 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico, notificato al ricorrente in pari data, e recante il rigetto dell'istanza di accesso civico generalizzato;
e per l’accertamento:
del diritto del ricorrente a ottenere la documentazione richiesta mediante istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. NN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il sig. -OMISSIS- in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri Merate e Segretario regionale Lombardi dell’Associazione PSC - Pianeta Sindacale Carabinieri, il 17 luglio 2025 ha presentato istanza accesso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (accesso civico generalizzato), ai documenti relativi all’Accordo Quadro per il “Servizio di ristorazione collettiva, a ridotto impatto ambientale, ad esecuzione periodica e continuativa, da svolgersi presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri per gli anni 2024-2028”, con riferimento alle mense ubicate nel territorio della Legione Carabinieri Lombardia, per il periodo 1° settembre 2024 - 30 giugno 2025 e, in particolare, ai seguenti documenti:
1) Verbali di accertamento delle violazioni (art. 13, comma 2, dell’Accordo quadro) redatti presso le mense del Comando Legione Carabinieri Lombardia dagli organi competenti;
2) Comunicazioni di contestazione all'appaltatore (art. 13, comma 2, dell’Accordo Quadro);
3) Controdeduzioni dell’appaltatore (art. 13, comma 2, dell’Accordo Quadro);
4) Provvedimenti finali (art. 13, comma 3, dell’Accordo Quadro);
5) domande di disapplicazione delle penalità (art. 14, comma 1, dell’Accordo Quadro);
6) provvedimenti su domande di disapplicazione (art. 14, comma 2, dell’Accordo Quadro).
2. - Con provvedimento del 14 agosto 2025 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha negato l’accesso con atto del seguente tenore:
“ 1. In relazione alla Sua istanza, si rappresenta che i documenti richiesti, in caso di rilascio ai sensi dell'accesso civico generalizzato, andrebbero considerati come «pubblici» (cfr. par. 8.1 Linee Guida ANAC — delibera n. 1309/2016), ciò comportando una elevata probabilità di pregiudizio alla tutela di interessi privati, in relazione ai dati in essi contenuti.
2. Per quanto precede, anche a seguito del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti, l'istanza in oggetto non può trovare accoglimento quale accesso civico generalizzato'.
3. Resta, tuttavia, impregiudicata la facoltà di chiedere l'accesso alla documentazione di Suo interesse riformulando l'istanza ai sensi della legge 241/1990 ” .
3. - Lo -OMISSIS-ha, quindi, proposto istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 5, comma, 7 del d.lgs. n. 33/2013, esponendo le ragioni di illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione e chiedendo che sia accolta l’istanza di accesso civico generalizzato o, in subordine, qualora nei documenti siano presenti dati personali di persone fisiche diverse dai funzionari pubblici, che sia consentito l’accesso parziale, con oscuramento dei dati meritevoli di tutela.
4.- Con atto in data 5 agosto 2025 il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza presso il Ministero della Difesa, acquisita una relazione dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha ritenuto di non accogliere l’istanza di riesame.
Il Responsabile ha precisato, innanzi tutto, che il Comando Generale, con relazione integrativa, ha messo in evidenza la “manifesta onerosità” della ricognizione della documentazione richiesta e che tale elemento è di per sé oggettivamente opponibile all’istante, secondo quanto specificato nella sentenza n. 10/2020 dell’Adunanza Plenari del Consiglio di Stato. Ha, inoltre, richiamato l’avviso espresso dal Comando Generale dell’Arma, secondo il quale “ l’ostensione a terzi di documenti concernenti contestazioni ed eventuali applicazioni di penalità nell’ambito di un rapporto contrattuale incide ineluttabilmente sull’interesse dell’operatore economico a tutelare la propria reputazione sul mercato ” e la connessa affermazione per la quale “ la lesione di tale interesse economico è suscettibile di determinare un danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente che esprime la sua immagine […] sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca ”. ”. L’Arma, pertanto, dichiara di aver “operato il necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti (cd. “test del danno” – Cds Ad. Plen. Sent. N. 10/2020)” e di aver valutato “prevalenti gli interessi privati rispetto all’interesse pubblico alla conoscibilità” degli elementi di informazione richiesti ”.
Altro passo della relazione del Comando Generale richiamato attiene alla “ delicatezza della materia
(pubblicità delle inadempienze contrattuali) è confermata dall’istituzione, nell’ambito degli appalti pubblici, di un Casellario informatico (art. 222, co. 10, D.lgs. 36/2023), che trova piena attuazione nella Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025. Tale disciplina è caratterizzata da una ponderata selezione delle informazioni che l’ANAC individua come strettamente necessarie per consentire alle Stazioni Appaltanti di effettuare le valutazioni di competenza in ordine al grado di affidabilità degli operatori economici che operano con la PA. Tali informazioni sono visionabili anche (e solo) dagli operatori economici, limitatamente alla propria posizione, significando che queste informazioni non sono di consultazione pubblica ”.
Fatti questi ampi richiami alla relazione del Comando Generale dell’Arma, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha rilevato che i documenti acquisiti a seguito di istanza di accesso civico generalizzato, a differenza di quelli oggetto di ostensione ai sensi della L. n. 241/1990, sono pubblici, giacché chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e alla luce di ciò andrebbe valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione degli interessi economici e commerciali di una persona giuridica, costituente limite al diritto di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, pertanto, ha giudicato corretta la decisione dell’Arma di prendere in considerazione i pregiudizi economici e commerciali per gli operatori, derivanti dalla diffusione dei documenti e dei dati richiesti, e ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Arma, ora meglio motivato, in riferimento ai limiti di cui all’art. 5 bis , comma 2 lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, sulla base del bilanciamento tra interesse privato e pubblico all’ostensione dei documenti in questione.
5. - Lo -OMISSIS-ha, quindi, proposto ricorso, ritualmente notificato in data 3 ottobre 2025 al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a R.T.I. CNS Consorzio Nazionale Sco. Coop e a Ristoservice S.r.l., depositato il successivo 13 ottobre, con cui ha impugnato il provvedimento del 14 agosto 2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico, notificato al ricorrente in pari data, recante il rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato, presentata in data 17 luglio 2025. Ha, inoltre, impugnato il provvedimento del 5 settembre 2025 del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza presso il Ministero della Difesa, notificato al ricorrente in pari data e recante il rigetto dell'istanza di riesame, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, presentata in data 18 agosto 2025.
Il ricorrente ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, siano annullati gli atti impugnati e sia ordinata all’Amministrazione l’ostensione dei documenti richiesti, anche in forma parziale, con oscuramento dei dati sensibili. Con vittoria di spese del giudizio.
Il ricorrente ha, inoltre, prodotto memoria.
6. - Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito la tardività del ricorso, nella parte in cui è impugnato il provvedimento di diniego del 14 agosto 2025 e ha dedotto l’infondatezza dei motivi esposti dal ricorrente, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. Col favore delle spese.
R.T.I. CNS Consorzio Nazionale Sco. Coop e a Ristoservice S.r.l non si sono costituiti in giudizio.
7. - Nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.
8.- Va esaminata in via preliminare l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, nella parte in cui è impugnato il provvedimento di diniego del 14 agosto 2025.
Il Ministero resistente ha rilevato che il ricorso è stato notificato il 3 ottobre 2025 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni fissato dall’art. 116 c.p.a.
L’eccezione è priva di fondamento.
L’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2025, n. 33, nel prevedere la possibilità di presentazione di istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 dell’art. 5, ha manifestamente inteso delineare un procedimento di carattere sostanzialmente unitario, sia pure suddiviso in due fasi distinte, affidate alla competenza di uffici diversi.
Il diniego o in silenzio serbato in seguito alla presentazione dell’istanza non esaurisce il procedimento se l’istante, nel termine assegnato, provvede a presentare richiesta di riesame all’ufficio competente.
Il procedimento si esaurisce con l’emissione del provvedimento riesame da parte dell’ufficio competente. È da tale data, pertanto, che decorre il termine per proporre l’eventuale impugnazione.
Una diversa soluzione potrebbe importare, tra l’altro, un’inutile duplicazione delle attività necessarie alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive, in contrasto anche con esigenze di economia processuale e di proporzione tra mezzi di tutela e finalità della tutela stessa.
9. - Passando all’esame del merito della controversia, va rilevato che nel ricorso sono esposti due ordini di motivi.
Un primo, con il quale è dedotta la violazione degli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, dell’art. 3 n. 241/1990, delle Linee Guida ANAC - delibera n. 1309/2016, degli artt. 3, 97, 111 e 113 Cost e sono evocati svariati profili di eccesso di potere. Tale motivo è incentrato sulle ragioni per le quali, alla luce delle norme in materia di accesso civico generalizzato, il diniego di accesso dovrebbe ritenersi illegittimo.
Con il secondo, invece, il ricorrente ha lamentato la lesione del diritto di difesa, rilevando, in sostanza la mancata trasmissione della relazione integrativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, richiamata nel provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza presso il Ministero della Difesa.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, sia per una esigenza di sintesi, poco curata invero dal ricorrente, sia in quanto il secondo profilo può considerarsi ormai superato, giacché il Ministero ha prodotto la relazione in questione e il ricorrente non ha ritenuto di integrare le proprie difese, con la proposizione di motivi aggiunti, il che implica che la mancata trasmissione della relazione integrativa non ha in effetti inciso sul diritto di difesa.
10. - Le ragioni poste alla base del diniego, quali risultano dall’esame congiunto del diniego del 14 agosto 2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del diniego del 5 settembre 2025 del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della Difesa sono sostanzialmente due e attengono, da un lato, all’eccessivo onere che comporterebbe la soddisfazione dell’istanza e, dall’altro, al danno alla reputazione commerciale degli operatori che potrebbe provocare l’ostensione dei dati e dei documenti richiesti.
Tali dati e documenti inerenti a inadempimenti e applicazioni di penalità, viene sottolineato, diventerebbero di pubblico dominio, secondo quanto specificato nelle Linee guida NA (delibera n. 1309/2016), a differenza di quanto avviene nel caso di ostensione ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, nel quale la conoscenza dei documenti rimane limitata al richiedente.
10.1- Quanto al primo profilo, attinente all’affermato eccessivo onere che comporterebbe l’ostensione dei dati e documenti richiesti, in verità nella relazione integrativa del Comando Generale dell’Arma si fa riferimento a tale profilo solo in una nota, nella quale è richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 aprile 2020, n. 10, laddove afferma che: “.... Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione... ” (par. 36.6).
Si tratta, comunque, di un profilo che deve essere trattato, in quanto anche alla base del diniego di cui al provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della Difesa.
Al riguardo l’odierno ricorrente ha evidenziato che l’istanza è caratterizzata dalla specificità e limitatezza, riguardando un specifico ambito territoriale (la Lombardia) e un arco di tempo limitato (1° settembre 2024 - 30 giugno 2025).
Il Collegio ritiene che i rilievi del ricorrente siano condivisibili.
I documenti richiesti sono predisposti e protocollati e concernono una porzione del territorio nazionale che, per quanto vasta, è ben delimitata. Non sussistono o, almeno, non sono stati forniti elementi che inducano a ritenere che la documentazione richiesta, concernente aspetti specifici, quali eventuali inadempimenti degli operatori economici parte dell’Accordo Quadro, sia talmente vasta da importare oneri eccessivi a carico dell’amministrazione.
Lo stesso arco temporale di riferimento non appare eccessivamente ampio, essendo stati richiesti documenti relativi al periodo 1° settembre 2024 - 30 giugno 2025.
10.2 - Passando all’esame dell’altro profilo, si è detto che l’Amministrazione con il diniego opposto ha inteso evitare il danno che gli operatori economici subirebbero dalla diffusione di dati e documenti concernenti inadempimenti verificatisi nell’esecuzione dei contratti, tenuto anche conto che consentire l’accesso civico generalizzato avrebbe comportato la conoscibilità di essi, non solo da parte dell’istante, ma della generalità, a differenza di quanto avviene nell’accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, in cui la conoscenza dei documenti è del solo richiedente. Nei provvedimenti l’istante viene invitato, infatti, a richiedere l’accesso secondo le norme da ultimo richiamate.
Si legge nel provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza presso il Ministero della Difesa:
a. nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione dei documenti/dati/informazioni
tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, i dati e i documenti che si ricevono in esito a istanza di accesso civico – a differenza dei documenti ostesi ai sensi della L. n. 241/1990 – “sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli…” (art. 3, comma 1, del D. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale “amplificato” regime di pubblicità dell’accesso civico che deve essere valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione degli interessi economici e commerciali di una persona giuridica (nel caso di specie dell’appaltatore interessato) e, in base a tale valutazione, deve essere assunta la decisione se accogliere o meno l’accesso richiesto;
b. è il detentore della documentazione in questione il soggetto più in grado di effettuare le valutazioni circa il bilanciamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, all’ostensione e di addivenire alle conseguenti determinazioni ”.
Il Responsabile ha, quindi, ritenuto corretto il bilanciamento degli interessi operato dall’Amministrazione, che vedeva contrapposti l’interesse degli operatori economici a che non vengano diffusi dati e documenti che potrebbero danneggiare i loro interessi economici e commerciali e l’interesse conoscitivo alla base dell’istanza di accesso civico generalizzato ed ha negato l’accesso.
Ritiene il Collegio che le ragioni alla base del diniego non siano condivisibili.
Il tema è, ovviamente, quello dei limiti all’accesso civico generalizzato, contemplati dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 e, segnatamente, quelli di cui al comma 2, lett. c), per il quale: “ L’accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:... c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali ”.
Si tratta di uno dei limiti c.d. relativi, a causa dei quali l’accesso civico generalizzato ha un ambito di esplicazione più ristretto rispetto all’accesso documentale previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, in quanto l’interesse conoscitivo nel caso dell’accesso civico generalizzato è destinato a cedere nel caso in cui, a seguito di un bilanciamento, risulti prevalente uno degli interessi contemplati dalle norme che prevedono tali limiti.
Non è il caso in questa sede di dilungarsi nell’esposizione relativa agli interessi alla base del riconoscimento dell’accesso civico, giacché, oltre ad essere stati evidenziati da ampia letteratura e copiosa produzione giurisprudenziale, essi sono espressamente indicati nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che collega il principio di trasparenza, non solo allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, ma anche a quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Proprio riguardo al fondamentale settore dei contratti pubblici, la richiamata sentenza n. 10/2020 dell’Adunanza Plenaria ha chiarito che: “ L’accesso generalizzato, quale via elettiva della trasparenza, soddisfa dunque ampiamente questo diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici, che è per così dire la rinnovata e moderna cifra dell'evidenza pubblica non solo nella tradizionale fase dell'aggiudicazione ma anche nell'esecuzione, dovendo questa, come detto, rispettarne specularmente condizioni, contenuti e limiti ”.
Basti questo per evidenziare la portata anche pubblicistica degli interessi che le norme in materia intendono curare, che ha condotto ad affermare che: “ Le ragioni sin qui esposte spiegano perché l’accesso civico generalizzato non solo sia consentito, in questa materia, ma sia doveroso perché connaturato, per così dire, all’essenza stessa dell’attività contrattuale pubblica e perché esso operi, in funzione della c.d. trasparenza reattiva, soprattutto in relazione a quegli atti, rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione (c.d. trasparenza proattiva) previsti ” (A.P. n. 10/2020).
Il bilanciamento degli interessi che deve essere operato, secondo i limiti di cui all’art. 5 bis , non può non tenere conto del rilievo anche pubblicistico degli interessi alla base del diritto all’acceso civico generalizzato, come evidenziato anche nella più volte menzionata sentenza dell’Adunanza Plenaria, laddove si afferma che: “ Omissis...il delicato bilanciamento tra il valore, fondamentale, dell’accesso e quello, altrettanto fondamentale, della riservatezza, la circostanza che l’accesso possa prevedibilmente soccombere di fronte alle ragioni normativamente connesse alla riservatezza dei dati dei concorrenti non può condurre a un'aprioristica esclusione dell’accesso ”.
Alla luce di quanto finora esposto, un diniego di accesso coinvolgente la generalità dei documenti concernenti determinati argomenti non appare in linea con le finalità e il fondamento delle norme in materia di accesso civico generalizzato.
Si vuole dire che non appare possibile sottrarre all’accesso un’intera categoria di documenti in ragione dell’argomento a cui attengono, giacché altrimenti risulterebbe fortemente limitata la stessa portata precettiva delle norme in materia di accesso civico generalizzato., in quanto diverrebbe possibile escludere interi settori di attività dell’amministrazione, per il sol fatto che i documenti ad essi relativi siano potenzialmente lesivi di uno degli interessi contemplati dall’art. 5 bis .
Come già segnalato, la riservatezza dei dati non può condurre a un'aprioristica esclusione dell’accesso. È necessario, quindi, che l’esclusione dell’accesso abbia luogo sulla base di un bilanciamento condotto in relazione ai singoli dati e documenti ritenuti lesivi degli interessi di cui sopra e, nel caso di specie, degli interessi economici e commerciali degli operatori. Delle ragioni dell’esclusione l’amministrazione deve, ovviamente, dare conto mediante adeguata motivazione.
Quanto alla preoccupazione connessa alla conoscibilità dei dati da parte della generalità, è chiaro che questo è il fondamento stesso dell’accesso civico generalizzato, che esclude limitazioni dell’accesso a intere categorie di documenti e induce a ritenere corretto un bilanciamento in concreto, con riferimento ai singoli dati e documenti.
11. - In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguenti annullamento dei provvedimenti impugnati e ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti di cui all’istanza di accesso civico generalizzato, con potere, da esercitare motivatamente, di escludere dall’accesso i documenti in relazione ai quali risulti prevalente il pregiudizio degli interessi economici e commerciali delle parti dell’Accordo Quadro, fermi restando gli altri casi di esclusione assoluta e relativa di cui all’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, oltre che l’esclusione o l’oscuramento, in tutto o in parte, di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari e salvi i casi di esclusione dell’accesso previsti da altre norme.
12. - Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e ordina all’Amministrazione di consentire, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, l’accesso ai documenti di cui all’istanza di accesso civico generalizzato, con potere, da esercitare motivatamente, di escludere dall’accesso i documenti in relazione ai quali risulti prevalente il pregiudizio degli interessi economici e commerciali delle parti dell’Accordo Quadro, fermi restando gli altri casi di esclusione assoluta e relativa di cui all’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, oltre che l’esclusione o l’oscuramento, in tutto o in parte, di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari e salvi i casi di esclusione dall’accesso previsti da altre norme.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carico, alla rifusione in favore del ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti, del contributo unificato, se pagato, e altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN IA, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.