Sentenza breve 3 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 03/12/2021, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01456/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2021, proposto da
Guerra Autotrasporti S.r.l., Inerti Guerra S.r.l., Immobiliare Guerra S.a.s. di Guerra ES & C., ES Guerra, ER Guerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuele Ghiotto, Giuseppe Giacon, Nicola Maragna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Giacon in San Bonifacio, via Camporosolo, n. 26;
contro
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Biancardi in Verona, via Franceschine, 10;
Comune di Legnago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES Veronese in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Ulss 9 Scaligera, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del verbale della conferenza di servizi del 12.05.2021, nella parte in cui dispone la necessaria esecuzione del Piano di Smaltimento e Rimozione dei materiali presenti nell'area sita in Legnago, Via Libero Grassi 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona e del Comune di Legnago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che le società ricorrenti hanno impugnato in via autonoma il verbale della conferenza di servizi del 12.05.2021, nella parte in cui prevede la necessaria esecuzione del Piano di Smaltimento e Rimozione dei materiali presenti nell'area sita in Legnago, Via Libero Grassi 1, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto:
- il verbale della conferenza dei servizi in questa sede impugnato è atto privo di autonoma e immediata efficacia lesiva (cfr. Cons. St. n. 1714/2021, secondo cui, anche nel nuovo regime normativo, il verbale della conferenza di servizi non assurge ex se a provvedimento costitutivo degli effetti; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 16/03/2020, n.482, secondo cui l'esito della conferenza dei servizi costituisce solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione che è l'unico ad assumere efficacia immediatamente lesiva, con la conseguenza che il verbale della prima non ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati);
- la lesione degli interessi delle ditte ricorrenti deriva dai successivi provvedimenti comunali (determinazione dirigenziale 7 giugno 2021 n. 414 e ordinanza sindacale 7 luglio 2021 n. 208) con i quali l’Ente Civico, recependo le valutazioni tecniche e le conclusioni raggiunte dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi del 12.05.2021, ha rifiutato la soluzione proposta dalle società ricorrenti di procedere alla messa in sicurezza permanente dei rifiuti interrati e ha disposto l’immediata esecuzione del Piano di rimozione e smaltimento degli stessi, prescrivendo la presentazione di un cronoprogramma delle relative operazioni e uno stato mensile di avanzamento lavori, nonché di eseguire dopo la rimozione dei rifiuti indagini volte ad accertare le condizioni delle matrici ambientali interessate, assicurando nel contempo la messa in sicurezza operativa dell’area di cui trattasi (atti impugnati dalle ricorrenti con motivi aggiunti nell’ambito del parallelo ricorso R.G. n. 754/2018);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso all’esame debba essere dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse poiché proposto contro un atto endoprocedimentale (il verbale della conferenza dei servizi del 12.05.2021) privo di autonoma e immediata efficacia lesiva, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Legnago e alla Provincia di Verona le spese di lite, liquidate in € 1000 per ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO