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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5020/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
( ), nato a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in DE (TN) - Via del Perer n. 1/7, difeso e rappresentato dall'avv. Camilla Chini
( del Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cles C.F._2
(TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso e
), nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._3
DE (TN) - Via del Perer n. 1/7, difesa e rappresentata dall'avv. Giovanna Fusaro
( ) del Foro di Verona, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona C.F._4
- Strada Scipione Maffei n. 14, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 7.11.2024, così come successivamente confermate all'udienza del
05.12.2024, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07.11.2024, nonché, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al predetto ricorso.
All'udienza del 05 dicembre 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “
1)dichiarare la separazione dei coniugi e;
2) assegnare la Parte_1 CP_1
casa familiare, sita nel Comune di DE (TN), a che la abiterà unitamente ai CP_1
figli minori, mentre si è già trasferito presso altro immobile;
3) dare atto che Parte_1
il mutuo contratto con la Cassa Centrale Banca in data 28.06.2018 codice 000005922 (doc. 5), acceso per l'acquisto della casa familiare, continuerà ad essere sostenuto da entrambi i coniugi in parti uguali;
4)affidare i figli minori (nato in data [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato in data [...]) ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con residenza
[...]
anagrafica presso la madre;
5) disporre il seguente protocollo di visita tra i figli e i genitori: - durante l'anno scolastico, i figli stanno con il padre ogni settimana dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera con rientro presso l'abitazione materna, quindi con la madre dalla domenica sera al venerdì mattina con rientro a scuola;
- festività natalizie, pasquali e ponti da dividersi a metà tra i genitori, con alternanza delle festività principali;
- durante le vacanze scolastiche estive, i figli stanno pari tempo con ciascun genitore;
- in ogni caso, ulteriori e/o diverse visite tra i genitori e i figli, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso;
6) dichiarare tenuti entrambi i genitori al mantenimento ordinario diretto dei figli nei periodi di propria competenza;
7) porre le spese straordinarie relative ai figli e a carico Per_1 Per_2
di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida elaborate dal
C.N.F. dd. 29.11.2017 per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie;
le parti dichiarano di considerare come spese straordinarie, in deroga alle Linee Guida e in considerazione del mantenimento diretto concordato, quelle relative a mensa scolastica, abbigliamento, tasse scolastiche, materiale scolastico, medicinali anche da banco, uscite didattiche, spese trasporto urbano e ricarica cellulare;
quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 100,00; eventuali contributi percepiti dai genitori con una destinazione predefinita, saranno decurtati dalla spesa alla quale si riferiscono;
8) disporre che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi in parti uguali dai genitori;
9) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie dei figli competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) l'autovettura Opel BO targata FR794XG viene intestata a , mentre l'autovettura Fiat BL targata CP_1
FA383TP viene intestata a;
ciascun coniuge provvederà a sostenere costi e Parte_1 spese dell'autovettura a sé intestata a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso;
11) con riferimento al conto corrente cointestato e alle diverse entrate ed uscite operate dai coniugi, questi ultimi dichiarano di risolvere ogni questione mediante il riconoscimento di un rimborso da parte di a favore di dell'importo di euro 4.800.=, che sarà CP_1 Parte_1
versato dal conto corrente cointestato a favore di entro e non oltre 10 giorni Parte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso;
il saldo del conto corrente cointestato, al netto del rimborso di cui sopra, sarà da intendersi di spettanza in parti uguali tra i coniugi;
12) i ricorrenti, anche in considerazione di quanto concordato nel presente ricorso, confermano di aver risolto tra loro ogni questione economica nascente dal matrimonio, dichiarando di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono le condizioni per prevedere un contributo nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altra; 13) e Parte_1 CP_1 sosterranno ciascuno le competenze e spese del proprio difensore per l'intera procedura;
le avvocate Camilla Chini e Giovanna Fusaro sottoscrivono il presente ricorso anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma VIII Legge Professionale”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
La causa, inoltre, rilevata l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale
11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023, va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avendo le parti avanzato, contestuale domanda di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 07.11.2024, richiamate nelle note di trattazione scritta del 14.11.2024, e riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27 luglio 2014 a Pellizzano, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Tassullo al n.
1 - P. II- Serie A, Anno 2014); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 09.12.2024
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi