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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7975 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42651/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Emanuele BELLANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Monte Nero n. 5
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Controparte_1 C.F._2 TAVOLARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Tommaso Da Cazzaniga, 9/4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così GIUDICARE Nel merito 1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di mantenimento dei figli minori, alla Sig.ra da parte del Sig. avendo quest'ultimo già Controparte_1 Parte_1 versato quanto dovuto nel corso del periodo Settembre 2020 – Gennaio 2023; 2) Con vittoria di spese del presente giudizio In via Istruttoria Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati e preceduti da “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare nei termini di legge, in ogni caso chiedendo di essere ammessi a prova contraria positiva e negativa sui capitoli eventualmente dedotti da controparte Si indicano come testimoni
, residente in [...] Tes_1 residente in [...] Parte_2 Capitoli di prova:
pagina 1 di 6 1) “Vero che a partire dal mese di ottobre 2020 e fino a Gennaio 2023 ha consegnato mensilmente € 500,00 in contanti, oltre a tre assegni circolari di € 250,00 ciascuno, Sig.ra per Controparte_1 conto del Sig. quale mantenimento dei figli minori?”; Parte_1 2) “Vero che già negli anni 2018 e 2019 aveva consegnato importi in denaro o assegni circolari per conto del Sig. alla Sig.ra quale mantenimento dei figli del Sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
?”. Pt_1
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza e domanda, così provvedere;
In via principale: per i motivi esposti in narrativa: rigettare l'opposizione e ogni domanda avversaria in quanto infondate in fatto e in diritto;
e per l'effetto, confermare il diritto della GN di agire esecutivamente in forza del Controparte_1 precetto intimato in data 25-10-2024/09-11-2024 al Signor;
ordinare a Parte_1
INPS di versare direttamente alla GN una quota mensile proporzionale alla Controparte_1 pensione maturata dal Signor a titolo di mantenimento dei figli non Parte_1 versato da settembre 2020 a gennaio 2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, ad eccezione del pagamento di € 250 effettuato in data 9.3.2021 (cfr. verbale dell'udienza del 21.10.2025) In via istruttoria: sentire la GN e il figlio a prova contraria sui capitoli di prova indicati Controparte_1 Per_1 dall'opponente. Con vittoria delle competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_1 CP_1
gli ha intimato il pagamento di complessivi € 15.114,81, di cui € 14.000,00 a titolo CP_1 di mantenimento dovuto ai figli da settembre 2020 a gennaio 2023 (già detratta la somma di € 500,00 corrisposta dall'attore a mezzo di due assegni circolari per l'importo € 250,00 ciascuno datati
19.1.2021 e 11.2.2021) ed € 1.114,81 a titolo di interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza di pagamento fino alla data di soddisfo, in virtù del decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale del Tribunale di Milano in data 13.2.2020.
1.1 In particolare, l'attore ha contestato il diritto a procedere in executivis da parte di CP_1
, essendo stata la pretesa creditoria integralmente estinta a fronte:
[...]
1) della percezione da parte dell'opposta degli assegni familiari per il periodo decorrente da luglio 2021
a gennaio 2022;
2) del versamento di ulteriori € 250,00 a mezzo di assegno circolare datato 9.3.2021;
3) del pagamento dei ratei di mantenimento, da ottobre 2020 a gennaio 2023, mediante versamento in contanti di € 500,00 mensili da parte di e di Tes_1 Parte_2
4) della percezione da parte dell'opposta delle trattenute sullo stipendio di parte opponente effettuate pagina 2 di 6 dall'ALER, riferite alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, per una somma complessiva pari a
€ 2.000,00.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, deducendo, Controparte_1 in particolare, di non aver percepito nessuna delle somme indicate da parte attrice, ad eccezione di €
250,00 corrisposta da a mezzo di assegno circolare del 9.3.2021 (cfr. Parte_1 verbale dell'udienza del 28.1.2025 e conclusioni precisate all'udienza del 21.10.2025).
3. Con ordinanza del 31.1.2025 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente all'importo di € 250,00 ed è stata formulata dal Giudice proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: “abbandono del giudizio, fermo il riconoscimento da parte dell'opposta dell'insussistenza della pretesa creditoria oggetto di sospensione, con compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ¼ e corresponsione entro il 14.3.2025 da parte dell'opponente di un concorso nelle spese di lite della controparte per i restanti 3/4, quantificati in € 600,00, per compensi, avuto riguardo ai valori minimi della fase di studio ed introduttiva per lo scaglione di riferimento (€ 5.200- 26.000,00), oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa come per legge”.
3.1. In considerazione della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte dell'opponente e del rigetto dell'istanza di prova testimoniale con riferimento all'adempimento dell'obbligo di mantenimento mediante pagamento di € 500,00 mensili in contanti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
3.2. All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co.
III, c.p.c.
4. L'opposizione all'esecuzione merita parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni che si espongono.
4.1. Ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti parziale accoglimento limitatamente all'importo di €
250,00 corrisposto tramite consegna dell'assegno circolare datato 9.3.2021 a , Controparte_1 non oggetto di contestazione in sede di costituzione ed il cui versamento è stato confermato dalla stessa convenuta all'udienza del 28.1.2025 (cfr. doc. 3 parte opponente e verbale dell'udienza).
4.2. Gli altri motivi di opposizione proposti appaiono infondati, in quanto l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente di provare l'estinzione integrale del credito né ha chiesto di fornire idonea prova al riguardo.
4.2.1. L'opponente ha eccepito, in primo luogo, che l'opposta avrebbe percepito indebitamente gli pagina 3 di 6 assegni familiari relativi ai mesi da luglio 2021 a gennaio 2022 e che tali somme andrebbero imputate a parziale estinzione di quelle precettate a titolo di mantenimento.
A sostegno di tale assunto non sussiste alcuna prova. Anzi, l'opponente ha prodotto la busta paga del mese di maggio 2023, dalla quale si evince, semmai, il versamento effettuato in suo favore, a titolo di arretrato, dell'importo relativo all'assegno familiare da luglio a dicembre 2021 e da gennaio a febbraio
2022 (doc. 2 parte attrice).
Tale circostanza è stata confermata anche in sede di giudizio di modifica delle condizioni di separazione dallo stesso attore che ha dichiarato che “quanto alla domanda di restituzione degli assegni familiari di cui al punto 2 del mio ricorso la rinuncio perché mi sono stati restituiti dall'INPS, che non me li aveva pagati per euro 2.500 circa complessivi (..)” (cfr. verbale udienza del 29.1.2024 – doc. 7 parte convenuta).
4.2.2. A fondamento dell'opposizione proposta, l'attore ha altresì eccepito l'estinzione integrale della pretesa creditoria oggetto di precetto per adempimento mediante versamento in contanti delle somme mensili di € 500,00, dovute a titolo di mantenimento dei figli, tramite due soggetti da lui stesso delegati
( e . Tes_1 Parte_2
A tal fine produce due dichiarazioni, sottoscritte da e e datate Tes_1 Parte_2
14.11.2024, nelle quali gli stessi riferiscono di essersi recati insieme ogni mese da ottobre 2020 a gennaio 2023 presso l'abitazione della convenuta per consegnarle € 500,00, somma corrispondente all'assegno mensile di mantenimento della prole, ad eccezione nei mesi di gennaio e febbraio 2021 che avrebbero consegnato un assegno circolare di € 250,00 (doc. 5 parte opponente).
Alle dichiarazioni in esame non può essere attribuito alcun valore probatorio in quanto, oltre a provenire da soggetti che la convenuta ha dichiarato di non conoscere (quantomeno ) ed Tes_1 essere state rilasciate solo successivamente alla notificazione dell'atto di precetto intervenuta in data
25.10.2024, sono contraddette da altre affermazioni, di contenuto latamente confessorio, provenienti dalla stessa parte opponente che, all'udienza celebrata in data 29.1.24, nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione avanti al Tribunale di Milano, ha dichiarato in sede di interrogatorio libero che “dal mio licenziamento a settembre 2020 fino alla mia reintegra a dicembre
2022 ho pagato 250 euro al mese come assegno per i miei figli con assegno circolare intestato a mia moglie” (doc. 7 parte convenuta).
Salvo poi l'attore, con riferimento agli assegni circolari in questione di € 250,00, documentare esclusivamente la dazione di 3 assegni, due dei quali già considerati, ai fini della determinazione della pagina 4 di 6 pretesa creditoria, nel precetto notificato.
Anche la prova testimoniale richiesta per provare l'adempimento all'obbligo di mantenimento non è ammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c. tenuto conto delle dichiarazioni, rese dal marito in sede di giudizio di modifica delle condizioni di separazione, circa la dazione di un diverso importo e considerato che l'attore non ha allegato alcuna ragione per cui non si sia munito di idonea documentazione per provare i pagamenti mensili in contanti, diversamente da quanto fatto in caso di consegna di assegno circolare ove si è fatto rilasciare una dichiarazione di ricezione sottoscritta dalla moglie (cfr. doc. 3 parte attrice).
4.2.3. Da ultimo, sempre a sostegno dell'estinzione del credito, l'opponente ha dedotto che parte opposta avrebbe percepito a titolo di mantenimento la somma di € 2.000,00 a seguito di n. 4 trattenute effettuate dal datore di lavoro ALER sullo stipendio dell'opponente riferite alla tredicesima e quattordicesima mensilità dell'anno 2020 e dell'anno 2023.
Anche tale motivo di opposizione non è fondato, in quanto, da un lato, il mero scambio di corrispondenza tra il difensore del debitore e il legale di ER non fornisce la prova del versamento delle somme alla parte opposta. Difatti, nella corrispondenza versata in atti il difensore dell'opponente chiedeva il rimborso delle trattenute erroneamente effettuate e l'ER si limitava a respingeva tale richiesta, subordinandola all'ordine del Giudice. Dall'altro, tale documentazione non consente di verificare il quantum versato e a quale rateo impagato sia da imputarsi, anche considerato che costituisce circostanza pacifica e non specificatamente contestata che, nell'anno 2020, il datore di lavoro, prima del licenziamento dell'opponente, versasse un minore importo all'opposta, pari ad €
353,00 (si legga pagina 3 della memoria difensiva), in quanto lo stipendio dell'obbligato era gravato da plurime trattenute e, dunque, tali somme anche ove versate in eccedenza, potrebbero essere state imputate al debito già scaduto e non ai ratei richiesti in precetto;
analoghe considerazioni valgono per la tredicesima e la quattordicesima dell'anno 2023, considerato che in questa sede sono stati richiesti i contributi a titolo di mantenimento da settembre 2020 a gennaio 2023.
5. In definitiva, solo l'eccezione relativa al pagamento di € 250,00 in data 9.3.2021 - a cui l'opposta ha subito aderito - appare fondata.
Di conseguenza, ritiene il Tribunale che sussista il diritto a procedere in executivis dell'opposta in relazione alla minor somma di € 14.894,81 (€ 15.114,81- € 250) e che la domanda di accertamento negativo del credito, con riferimento al credito per ratei di mantenimento maturati da settembre 2020 a gennaio 2023 in virtù del decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale reso dal
Tribunale di Milano in data 13.2.2020, vada accolta limitatamente alla somma di € 250,00 di cui è stato pagina 5 di 6 documentato il pagamento in data 9.3.2021 (doc. 3).
6. Stante l'accoglimento dell'opposizione per un importo esiguo rispetto a quello precettato e la mancata adesione alla proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., le spese di lite vanno seguono, ex art. 91 c.p.c., la prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, accerta che non sussiste il diritto della creditrice a procedere in ordine all'importo precettato limitatamente alla somma di € 250,00;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 22/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42651/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Emanuele BELLANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Monte Nero n. 5
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Controparte_1 C.F._2 TAVOLARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Tommaso Da Cazzaniga, 9/4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così GIUDICARE Nel merito 1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di mantenimento dei figli minori, alla Sig.ra da parte del Sig. avendo quest'ultimo già Controparte_1 Parte_1 versato quanto dovuto nel corso del periodo Settembre 2020 – Gennaio 2023; 2) Con vittoria di spese del presente giudizio In via Istruttoria Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati e preceduti da “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare nei termini di legge, in ogni caso chiedendo di essere ammessi a prova contraria positiva e negativa sui capitoli eventualmente dedotti da controparte Si indicano come testimoni
, residente in [...] Tes_1 residente in [...] Parte_2 Capitoli di prova:
pagina 1 di 6 1) “Vero che a partire dal mese di ottobre 2020 e fino a Gennaio 2023 ha consegnato mensilmente € 500,00 in contanti, oltre a tre assegni circolari di € 250,00 ciascuno, Sig.ra per Controparte_1 conto del Sig. quale mantenimento dei figli minori?”; Parte_1 2) “Vero che già negli anni 2018 e 2019 aveva consegnato importi in denaro o assegni circolari per conto del Sig. alla Sig.ra quale mantenimento dei figli del Sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
?”. Pt_1
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza e domanda, così provvedere;
In via principale: per i motivi esposti in narrativa: rigettare l'opposizione e ogni domanda avversaria in quanto infondate in fatto e in diritto;
e per l'effetto, confermare il diritto della GN di agire esecutivamente in forza del Controparte_1 precetto intimato in data 25-10-2024/09-11-2024 al Signor;
ordinare a Parte_1
INPS di versare direttamente alla GN una quota mensile proporzionale alla Controparte_1 pensione maturata dal Signor a titolo di mantenimento dei figli non Parte_1 versato da settembre 2020 a gennaio 2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, ad eccezione del pagamento di € 250 effettuato in data 9.3.2021 (cfr. verbale dell'udienza del 21.10.2025) In via istruttoria: sentire la GN e il figlio a prova contraria sui capitoli di prova indicati Controparte_1 Per_1 dall'opponente. Con vittoria delle competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_1 CP_1
gli ha intimato il pagamento di complessivi € 15.114,81, di cui € 14.000,00 a titolo CP_1 di mantenimento dovuto ai figli da settembre 2020 a gennaio 2023 (già detratta la somma di € 500,00 corrisposta dall'attore a mezzo di due assegni circolari per l'importo € 250,00 ciascuno datati
19.1.2021 e 11.2.2021) ed € 1.114,81 a titolo di interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza di pagamento fino alla data di soddisfo, in virtù del decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale del Tribunale di Milano in data 13.2.2020.
1.1 In particolare, l'attore ha contestato il diritto a procedere in executivis da parte di CP_1
, essendo stata la pretesa creditoria integralmente estinta a fronte:
[...]
1) della percezione da parte dell'opposta degli assegni familiari per il periodo decorrente da luglio 2021
a gennaio 2022;
2) del versamento di ulteriori € 250,00 a mezzo di assegno circolare datato 9.3.2021;
3) del pagamento dei ratei di mantenimento, da ottobre 2020 a gennaio 2023, mediante versamento in contanti di € 500,00 mensili da parte di e di Tes_1 Parte_2
4) della percezione da parte dell'opposta delle trattenute sullo stipendio di parte opponente effettuate pagina 2 di 6 dall'ALER, riferite alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, per una somma complessiva pari a
€ 2.000,00.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, deducendo, Controparte_1 in particolare, di non aver percepito nessuna delle somme indicate da parte attrice, ad eccezione di €
250,00 corrisposta da a mezzo di assegno circolare del 9.3.2021 (cfr. Parte_1 verbale dell'udienza del 28.1.2025 e conclusioni precisate all'udienza del 21.10.2025).
3. Con ordinanza del 31.1.2025 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente all'importo di € 250,00 ed è stata formulata dal Giudice proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: “abbandono del giudizio, fermo il riconoscimento da parte dell'opposta dell'insussistenza della pretesa creditoria oggetto di sospensione, con compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ¼ e corresponsione entro il 14.3.2025 da parte dell'opponente di un concorso nelle spese di lite della controparte per i restanti 3/4, quantificati in € 600,00, per compensi, avuto riguardo ai valori minimi della fase di studio ed introduttiva per lo scaglione di riferimento (€ 5.200- 26.000,00), oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa come per legge”.
3.1. In considerazione della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte dell'opponente e del rigetto dell'istanza di prova testimoniale con riferimento all'adempimento dell'obbligo di mantenimento mediante pagamento di € 500,00 mensili in contanti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
3.2. All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co.
III, c.p.c.
4. L'opposizione all'esecuzione merita parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni che si espongono.
4.1. Ritiene il Tribunale che l'opposizione meriti parziale accoglimento limitatamente all'importo di €
250,00 corrisposto tramite consegna dell'assegno circolare datato 9.3.2021 a , Controparte_1 non oggetto di contestazione in sede di costituzione ed il cui versamento è stato confermato dalla stessa convenuta all'udienza del 28.1.2025 (cfr. doc. 3 parte opponente e verbale dell'udienza).
4.2. Gli altri motivi di opposizione proposti appaiono infondati, in quanto l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente di provare l'estinzione integrale del credito né ha chiesto di fornire idonea prova al riguardo.
4.2.1. L'opponente ha eccepito, in primo luogo, che l'opposta avrebbe percepito indebitamente gli pagina 3 di 6 assegni familiari relativi ai mesi da luglio 2021 a gennaio 2022 e che tali somme andrebbero imputate a parziale estinzione di quelle precettate a titolo di mantenimento.
A sostegno di tale assunto non sussiste alcuna prova. Anzi, l'opponente ha prodotto la busta paga del mese di maggio 2023, dalla quale si evince, semmai, il versamento effettuato in suo favore, a titolo di arretrato, dell'importo relativo all'assegno familiare da luglio a dicembre 2021 e da gennaio a febbraio
2022 (doc. 2 parte attrice).
Tale circostanza è stata confermata anche in sede di giudizio di modifica delle condizioni di separazione dallo stesso attore che ha dichiarato che “quanto alla domanda di restituzione degli assegni familiari di cui al punto 2 del mio ricorso la rinuncio perché mi sono stati restituiti dall'INPS, che non me li aveva pagati per euro 2.500 circa complessivi (..)” (cfr. verbale udienza del 29.1.2024 – doc. 7 parte convenuta).
4.2.2. A fondamento dell'opposizione proposta, l'attore ha altresì eccepito l'estinzione integrale della pretesa creditoria oggetto di precetto per adempimento mediante versamento in contanti delle somme mensili di € 500,00, dovute a titolo di mantenimento dei figli, tramite due soggetti da lui stesso delegati
( e . Tes_1 Parte_2
A tal fine produce due dichiarazioni, sottoscritte da e e datate Tes_1 Parte_2
14.11.2024, nelle quali gli stessi riferiscono di essersi recati insieme ogni mese da ottobre 2020 a gennaio 2023 presso l'abitazione della convenuta per consegnarle € 500,00, somma corrispondente all'assegno mensile di mantenimento della prole, ad eccezione nei mesi di gennaio e febbraio 2021 che avrebbero consegnato un assegno circolare di € 250,00 (doc. 5 parte opponente).
Alle dichiarazioni in esame non può essere attribuito alcun valore probatorio in quanto, oltre a provenire da soggetti che la convenuta ha dichiarato di non conoscere (quantomeno ) ed Tes_1 essere state rilasciate solo successivamente alla notificazione dell'atto di precetto intervenuta in data
25.10.2024, sono contraddette da altre affermazioni, di contenuto latamente confessorio, provenienti dalla stessa parte opponente che, all'udienza celebrata in data 29.1.24, nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione avanti al Tribunale di Milano, ha dichiarato in sede di interrogatorio libero che “dal mio licenziamento a settembre 2020 fino alla mia reintegra a dicembre
2022 ho pagato 250 euro al mese come assegno per i miei figli con assegno circolare intestato a mia moglie” (doc. 7 parte convenuta).
Salvo poi l'attore, con riferimento agli assegni circolari in questione di € 250,00, documentare esclusivamente la dazione di 3 assegni, due dei quali già considerati, ai fini della determinazione della pagina 4 di 6 pretesa creditoria, nel precetto notificato.
Anche la prova testimoniale richiesta per provare l'adempimento all'obbligo di mantenimento non è ammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c. tenuto conto delle dichiarazioni, rese dal marito in sede di giudizio di modifica delle condizioni di separazione, circa la dazione di un diverso importo e considerato che l'attore non ha allegato alcuna ragione per cui non si sia munito di idonea documentazione per provare i pagamenti mensili in contanti, diversamente da quanto fatto in caso di consegna di assegno circolare ove si è fatto rilasciare una dichiarazione di ricezione sottoscritta dalla moglie (cfr. doc. 3 parte attrice).
4.2.3. Da ultimo, sempre a sostegno dell'estinzione del credito, l'opponente ha dedotto che parte opposta avrebbe percepito a titolo di mantenimento la somma di € 2.000,00 a seguito di n. 4 trattenute effettuate dal datore di lavoro ALER sullo stipendio dell'opponente riferite alla tredicesima e quattordicesima mensilità dell'anno 2020 e dell'anno 2023.
Anche tale motivo di opposizione non è fondato, in quanto, da un lato, il mero scambio di corrispondenza tra il difensore del debitore e il legale di ER non fornisce la prova del versamento delle somme alla parte opposta. Difatti, nella corrispondenza versata in atti il difensore dell'opponente chiedeva il rimborso delle trattenute erroneamente effettuate e l'ER si limitava a respingeva tale richiesta, subordinandola all'ordine del Giudice. Dall'altro, tale documentazione non consente di verificare il quantum versato e a quale rateo impagato sia da imputarsi, anche considerato che costituisce circostanza pacifica e non specificatamente contestata che, nell'anno 2020, il datore di lavoro, prima del licenziamento dell'opponente, versasse un minore importo all'opposta, pari ad €
353,00 (si legga pagina 3 della memoria difensiva), in quanto lo stipendio dell'obbligato era gravato da plurime trattenute e, dunque, tali somme anche ove versate in eccedenza, potrebbero essere state imputate al debito già scaduto e non ai ratei richiesti in precetto;
analoghe considerazioni valgono per la tredicesima e la quattordicesima dell'anno 2023, considerato che in questa sede sono stati richiesti i contributi a titolo di mantenimento da settembre 2020 a gennaio 2023.
5. In definitiva, solo l'eccezione relativa al pagamento di € 250,00 in data 9.3.2021 - a cui l'opposta ha subito aderito - appare fondata.
Di conseguenza, ritiene il Tribunale che sussista il diritto a procedere in executivis dell'opposta in relazione alla minor somma di € 14.894,81 (€ 15.114,81- € 250) e che la domanda di accertamento negativo del credito, con riferimento al credito per ratei di mantenimento maturati da settembre 2020 a gennaio 2023 in virtù del decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale reso dal
Tribunale di Milano in data 13.2.2020, vada accolta limitatamente alla somma di € 250,00 di cui è stato pagina 5 di 6 documentato il pagamento in data 9.3.2021 (doc. 3).
6. Stante l'accoglimento dell'opposizione per un importo esiguo rispetto a quello precettato e la mancata adesione alla proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., le spese di lite vanno seguono, ex art. 91 c.p.c., la prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, accerta che non sussiste il diritto della creditrice a procedere in ordine all'importo precettato limitatamente alla somma di € 250,00;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 22/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
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